Cassazione Civile, Sentenza n. 14233/2020 del 08/07/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (organo disciplinare)
La controversia
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Brescia, con decisione depositata il 22 febbraio 2016, aveva sospeso l’avvocato dall’esercizio della professione per sei mesi, ravvisando violazioni dei doveri deontologici di probità, dignità, decoro, diligenza, lealtà, correttezza e fedeltà. Gli addebiti riguardavano, da un lato, la somma di 50.000 euro consegnata da un cliente al professionista il 9 dicembre 2009 in deposito fiduciario, con incarico di investimento, e non restituita; dall’altro, la rinuncia al mandato conferito da un assistito in prossimità di un’udienza. Il Consiglio Nazionale Forense aveva respinto il ricorso disciplinare e confermato la sanzione. In cassazione l’avvocato ha proposto quattro motivi: 1) nullità della decisione dell’Ordine perché la copia comunicata non recava le firme autografe del presidente e del segretario che avevano partecipato alla deliberazione, nonché asserita disparità rispetto a un precedente del CNF; 2) prescrizione dell’addebito relativo ai 50.000 euro, invocando il termine e il limite massimo di prolungamento previsti dall’art. 56 della L. n. 247 del 2012; 3) violazione delle regole sulla valutazione delle prove e sull’onere probatorio nella ricostruzione della consegna e della mancata restituzione della somma, nonché illegittimo trattenimento del contratto di investimento; 4) erronea ricostruzione della rinuncia al mandato, sostenendo che l’assistito fosse intenzionato a revocarlo, che la situazione fosse poi rientrata e che il compenso non fosse stato pagato. Ha inoltre chiesto la sospensione dell’efficacia della decisione impugnata.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno dichiarato inammissibile il ricorso contro il Consiglio Nazionale Forense, in quanto organo autore della decisione impugnata e soggetto terzo rispetto al giudizio, nel quale sono parti il destinatario del provvedimento disciplinare, il Consiglio dell’Ordine locale e il pubblico ministero presso la Corte di cassazione. Hanno rigettato il ricorso contro gli altri intimati. Il primo motivo è stato respinto: l’attestazione del segretario in carica al momento del deposito, riferita alla copia recante a stampa i nomi del presidente e del segretario che avevano partecipato alla deliberazione, non dimostrava la mancanza delle sottoscrizioni sull’originale, ma ne attestava la conformità. Il secondo motivo è stato respinto: agli illeciti anteriori all’entrata in vigore della L. n. 247 del 2012 non si applica il più favorevole limite alla proroga della prescrizione previsto dall’art. 56, comma 3; inoltre, l’illecito permanente relativo alla somma si è protratto fino al 21 marzo 2012, quando il professionista, secondo quanto da lui stesso dedotto, negò di averla ricevuta. Considerati gli atti interruttivi indicati nella decisione, il termine quinquennale previgente non era decorso al deposito della pronuncia del CNF. Il terzo motivo è stato dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato: nella parte relativa alla valutazione della dichiarazione di ricevuta e delle risultanze istruttorie sollecitava una nuova valutazione del fatto, non consentita in cassazione; quanto ai documenti del cliente, l’art. 2235 c.c. consente la ritenzione soltanto per il tempo strettamente necessario e limitatamente ai documenti occorrenti a dimostrare l’opera svolta, mentre gli altri devono essere restituiti senza ritardo. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché chiedeva una rivalutazione dei fatti e della rilevanza disciplinare della rinuncia al mandato. La richiesta cautelare di sospensione non è stata accolta. Nessuna statuizione sulle spese, per la mancata costituzione degli intimati; è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 51
E’ ben vero, infatti, che – sensi del R.D. n. 37 del 1934, art. 51, comma 3 – la sentenza disciplinare emessa dal Consiglio dell’Ordine deve recare la sottoscrizione del presidente e del segretario, per tali intendendosi coloro che ricoprano tali cariche alla data della sua deliberazione, alla quale abbiano partecipato quali componenti del collegio (Cass. Sez. U., 07/11/2016, n. 22516).
La decisione disciplinare dell’Ordine deve essere sottoscritta dal presidente e dal segretario in carica al momento della deliberazione che abbiano partecipato al collegio. Nel caso concreto, tuttavia, la copia notificata con i loro nomi a stampa, accompagnata dall’attestazione di conformità del segretario, non provava l’assenza delle sottoscrizioni sull’originale.
L. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 56
Orbene, queste Sezioni unite hanno più volte affermato che la L. n. 247 del 2012, art. 56, comma 3, non si applica agli illeciti commessi – come nel caso di specie – anteriormente alla sua entrata in vigore, e ciò in quanto il potere disciplinare sanzionatorio in esame, per la sua natura amministrativa, resta insensibile al diritto sopravvenuto più favorevole (Cass. Sez. U., 18/04/2018, n. 9558; Cass. Sez. U., 25/03/2019, n. 8313; Cass. Sez. U., 24/01/2020, n. 1609).
Il limite massimo di prolungamento della prescrizione introdotto dall’art. 56, comma 3, non si applica agli illeciti disciplinari commessi prima dell’entrata in vigore della legge, perché il potere disciplinare, di natura amministrativa, non è assoggettato retroattivamente alla disciplina sopravvenuta più favorevole.
R.D. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 51
Tanto premesso, deve ritenersi che il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dalla disciplina previgente (applicabile ratione temporis alla fattispecie concreta) non fosse decorso alla data di emissione della pronuncia impugnata (25 ottobre 2018).
Per l’illecito commesso prima dell’entrata in vigore della L. n. 247 del 2012 si applica il previgente termine quinquennale di prescrizione, senza il limite di prolungamento previsto dalla nuova disciplina.
Per cui è da tale data che deve decorrere la prescrizione, in applicazione analogica dell’art. 158 c.p. (Cass., 28/09/2012, n. 16515; Cass. Sez. U., n. 28159/2008).
Nel caso di illecito disciplinare permanente derivante dal trattenimento di somme del cliente, la decorrenza della prescrizione è individuata, in applicazione analogica della regola richiamata, nel momento in cui cessa la permanenza, ossia quando il professionista nega il diritto del cliente sulla somma o nega di averla ricevuta.
Poichè le decisioni del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare sono impugnabili dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, ai sensi del R.D. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 56, comma 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 gennaio 1934, n. 36, soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, l’accertamento del fatto, l’apprezzamento della sua rilevanza rispetto alle imputazioni, la scelta della sanzione opportuna e, in generale, la valutazione delle risultanze processuali non possono essere oggetto di controllo in sede di legittimità, salvo che si traducano in palese sviamento di potere, ossia nell’uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito (Cass. Sez. U., 23/03/2007, n. 7103; Cass. Sez. U., 04/02/2009, n. 2637; Cass. Sez. U., 02/12/2016, n. 24647; Cass. Sez. Un., 31/07/2018, n. 20344).
Il richiamo all’art. 116 c.p.c. non consente di ottenere in cassazione una nuova valutazione delle prove e dei fatti accertati dal CNF: il sindacato è limitato ai motivi tassativi indicati e non investe l’apprezzamento delle risultanze processuali, salvo il palese sviamento di potere.
Nel caso in esame, sub specie del vizio di violazione di legge (art. 30 Codice deontologico forense, art. 116 c.p.c. e art. 2697 c.c.), il ricorrente – men che lamentare specifiche violazioni delle norme succitate da parte della decisione impugnata – sollecita, nella sostanza, una rivisitazione dell’accertamento dei fatti e delle risultanze istruttorie, motivatamente effettuata dal Consiglio e non censurabile in questa sede.
La denuncia di violazione dell’onere della prova deve individuare una specifica errata applicazione della regola legale; non può essere usata per sollecitare una nuova ricostruzione dei fatti e delle risultanze istruttorie già compiuta dal CNF.
Per quanto concerne, poi, la pretesa violazione dell’art. 2235 c.c. e art. 33 del Codice deontologico forense, va osservato che – ben al contrario dell’assunto del ricorrente – la prima norma consente il trattenimento dei documenti ricevuti “per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali”.
Il professionista può trattenere i documenti ricevuti soltanto per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti; in combinato disposto con la disciplina deontologica, il diritto di ritenzione riguarda i documenti occorrenti a dimostrare l’opera svolta e non autorizza a trattenere ogni documento del cliente.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.
Massime di principio
- Nel procedimento disciplinare forense, la prescrizione di un illecito permanente decorre dalla cessazione della condotta; quando l’addebito consiste nel trattenimento di somme del cliente, la permanenza cessa con la manifestazione della volontà di negare il diritto del cliente sulla somma, anche mediante la negazione di averla ricevuta.
- La disciplina della prescrizione sopravvenuta più favorevole prevista dall’art. 56, comma 3, della L. n. 247 del 2012 non si applica agli illeciti disciplinari commessi prima della sua entrata in vigore, trattandosi di potere sanzionatorio di natura amministrativa.
- Nel giudizio di cassazione contro le decisioni disciplinari del Consiglio Nazionale Forense, l’accertamento dei fatti, la valutazione delle prove, la rilevanza disciplinare delle condotte e la scelta della sanzione non sono riesaminabili come tali; il ricorso non può trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del merito, salva l’ipotesi di palese sviamento di potere.
- Il diritto di ritenzione del professionista sui documenti ricevuti dal cliente è circoscritto al tempo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti e ai documenti occorrenti per dimostrare l’opera svolta; gli altri documenti devono essere restituiti senza ritardo e la restituzione non può essere subordinata al pagamento del compenso o alla rinuncia del cliente alle proprie pretese.
- La copia notificata di una decisione disciplinare che riporti a stampa i nomi del presidente e del segretario, con attestazione di conformità del segretario, non dimostra di per sé che l’originale sia privo delle sottoscrizioni prescritte.
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