Cassazione Civile, Sentenza n. 14303/2020 del 08/07/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
La controversia di merito era nata da una compravendita immobiliare stipulata con rogito del 16 luglio 2003. Il venditore aveva chiesto la riduzione del prezzo per la mancanza di qualità essenziali del bene, mentre la compratrice aveva prospettato una garanzia per oneri reali ai sensi dell’art. 1489 c.c. Il Tribunale di Ragusa, con sentenza n. 577 del 2010, aveva condannato la compratrice a pagare Euro 15.230,00 a titolo di riduzione del prezzo; la Corte d’appello di Catania, con sentenza n. 878/2016 depositata il 31 maggio 2016 e notificata il 29 giugno 2016, aveva rigettato l’appello. In appello era stata respinta la censura di ultrapetizione, poiché la qualificazione della domanda ai sensi dell’art. 1497 c.c. non aveva modificato i fatti allegati; era stata inoltre ritenuta tardiva l’eccezione di prescrizione formulata per la prima volta in appello. La compratrice ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi, ma la sentenza non ne espone il contenuto specifico: la Corte ha definito il giudizio rilevando d’ufficio l’improcedibilità del ricorso. La ricorrente aveva dichiarato che la sentenza d’appello le era stata notificata via PEC il 29 giugno 2016, ma aveva depositato soltanto la copia autentica della sentenza, senza la relata e la documentazione attestante la notificazione. Il ricorso era stato spedito per la notifica il 27 settembre 2016, oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. La ricorrente aveva allegato la notificazione della sentenza d’appello, ma non aveva depositato la relativa documentazione; inoltre, il ricorso era stato notificato oltre sessanta giorni dalla pubblicazione, sicché non poteva escludersi la rilevanza del termine breve. La documentazione non risultava neppure prodotta dal controricorrente, e la disciplina ribadita dalle Sezioni Unite per le notificazioni via PEC richiedeva il tempestivo deposito della relata e del messaggio PEC con le ricevute. La Corte ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge, e ha dichiarato sussistenti i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto. Le questioni di merito e i due motivi di ricorso non sono stati esaminati.
Norme richiamate
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, la previsione contenuta dell’art. 369, citato comma 2, n. 2 – dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al comma 1 della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta – è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione e a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti), del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale, della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve (ex plurimis, Cass. Sez. U. 16/04/2009, n. 9005).
Se la sentenza impugnata è stata notificata, il ricorrente deve depositarne, entro il termine previsto dall’art. 369, comma 1, c.p.c., la copia con la relazione di notificazione. L’onere tutela l’interesse pubblicistico alla verifica del giudicato formale e della tempestività dell’impugnazione.
Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, la previsione contenuta dell’art. 369, citato comma 2, n. 2 – dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al comma 1 della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta – è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione e a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti), del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale, della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve (ex plurimis, Cass. Sez. U. 16/04/2009, n. 9005).
Il termine del comma 1 è quello entro cui va depositata la documentazione della sentenza notificata richiesta dal comma 2, n. 2; il mancato rispetto dell’onere comporta l’improcedibilità nei casi indicati dalla decisione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Dichiarata l’improcedibilità del ricorso, la Corte attesta la sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Il comma 1-bis individua il contributo preso a riferimento per determinare l’importo ulteriore dichiarato dovuto ai sensi del comma 1-quater, se dovuto.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara che la sentenza impugnata gli è stata notificata, deve depositare tempestivamente la copia della decisione corredata dalla relazione di notificazione; in difetto, il ricorso è improcedibile, salvo che risulti notificato entro sessanta giorni dal deposito della sentenza, circostanza che esclude in radice la formazione del giudicato.
- Per una sentenza notificata via PEC, ai fini della procedibilità del ricorso è necessario il tempestivo deposito della copia della relata di notificazione telematica e del corrispondente messaggio PEC con le ricevute, anche se privi dell’attestazione di conformità del difensore o se tale attestazione è priva di sottoscrizione autografa.
- L’onere di deposito della documentazione relativa alla notificazione della sentenza impugnata tutela un’esigenza pubblicistica di verifica del giudicato formale e della tempestività dell’impugnazione e non è nella disponibilità delle parti.
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