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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 14301/2020 del 08/07/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (costruttori ed eredi)

La controversia

La controversia nasceva dalla domanda di divisione dell’eredità di un soggetto deceduto senza testamento, proposta da una coerede. Due figli del de cuius avevano chiesto in via riconvenzionale che fosse dichiarato l’acquisto per usucapione di due fabbricati costruiti a loro cura e spese su terreni messi a loro disposizione dal genitore: un’abitazione realizzata nel 1971 e un capannone edificato nel 1980. In subordine avevano domandato un’indennità ai sensi dell’art. 936 c.c. Il Tribunale di Termini Imerese aveva respinto sia la domanda di divisione sia le domande riconvenzionali; la Corte d’appello di Palermo, con provvedimento depositato il 16 novembre 2015, aveva confermato la decisione, ritenendo che la concessione delle aree fosse avvenuta in comodato e che mancasse la qualità di terzi dei costruttori, oltre a escludere comunque l’indennizzo per il carattere abusivo delle opere nonostante la produzione di istanze di sanatoria prive di prova del relativo esito. In Cassazione, il primo motivo denunciava violazione degli artt. 1140, 1146 e 1158 c.c., contestando che la Corte territoriale avesse fondato la qualificazione del rapporto sulla dichiarazione del genitore del 29 giugno 1990, senza valutare le altre prove e senza considerare che il documento sarebbe stato predisposto per consentire ai costruttori di presentare le domande di condono. Il secondo motivo, relativo all’art. 1141 c.c., sosteneva che, anche ammettendo una detenzione iniziale da comodato, la costruzione avesse reso manifesta l’interversione del possesso. Il terzo motivo, relativo all’art. 936 c.c., contestava sia la negazione della qualità di terzi sia l’esclusione dell’indennità per abusività, deducendo la presentazione delle domande di condono e il pagamento delle oblazioni.

La decisione

La Cassazione ha accolto il primo motivo e ha dichiarato assorbiti il secondo e il terzo. Ha ribadito che, una volta provato l’esercizio di un potere di fatto sulla cosa corrispondente al contenuto di un diritto reale, il possesso si presume e spetta a chi lo contesta provare che l’attività ebbe inizio come detenzione. Per stabilire se vi fosse detenzione occorre risalire al titolo e al momento iniziale dell’esercizio del potere di fatto; la prova contraria non può essere desunta automaticamente da dichiarazioni del possessore o, a maggior ragione, da una dichiarazione postuma del titolare formale, ma va valutata nel contesto complessivo delle risultanze e della condotta. La Corte d’appello aveva invece fondato la conclusione essenzialmente sulla dichiarazione del 1990, senza esaminare nel loro insieme l’interrogatorio formale e le prove testimoniali; inoltre, aveva attribuito valore univoco al termine «disponibilità», benché l’espressione «piena e ampia disponibilità» non fosse incompatibile con una vicenda traslativa reale. La sentenza è stata cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 1141 c.c.

    Ex art. 1141 c.c., comma 1, quando è stato accertato l’esercizio di un potere di fatto sulla cosa corrispondente al contenuto di in diritto reale, il possesso si presume. Grava pertanto su chi contesti tale potere l’onere di provare che l’attività esercitata configuri una semplice detenzione.

    Accertato il potere di fatto sulla cosa corrispondente a un diritto reale, opera la presunzione di possesso; chi lo contesta deve provare che il potere abbia avuto origine come detenzione. Per identificare la detenzione occorre risalire al titolo iniziale, e la prova contraria va valutata nel contesto delle risultanze complessive, non ricavata automaticamente da una dichiarazione isolata.

  • art. 1140 c.c.

    Ex art. 1141 c.c., comma 1, quando è stato accertato l’esercizio di un potere di fatto sulla cosa corrispondente al contenuto di in diritto reale, il possesso si presume.

    Il potere di fatto sulla cosa rilevante per il possesso va accertato come relazione materiale corrispondente al contenuto di un diritto reale; la decisione richiama tale nozione nel definire l’operatività della presunzione di possesso.

  • art. 1146 c.c.

    La Corte non enuncia né applica uno specifico principio interpretativo relativo all’art. 1146 c.c.

    La norma è indicata dai ricorrenti nel primo motivo, ma la Corte accoglie la censura sulla presunzione di possesso e non formula una distinta interpretazione dell’art. 1146 c.c.

  • art. 1158 c.c.

    La Corte non enuncia né applica uno specifico principio interpretativo relativo all’art. 1158 c.c.

    La norma è indicata dai ricorrenti nel primo motivo, ma non è oggetto di una distinta statuizione interpretativa; la Cassazione rinvia per il nuovo esame della domanda fondata sull’usucapione.

  • art. 832 c.c.

    L’uso del termine “disponibilità”, associato nella specie agli aggettivi “piena e ampia”, non è incompatibile con la descrizione di una vicenda traslativa reale, se è vero che la facoltà di piena disposizione rappresenta il contenuto del diritto di proprietà (art. 832 c.c.).

    L’espressione «piena e ampia disponibilità» non ha significato necessariamente detentivo e può essere compatibile con una vicenda traslativa reale, poiché la piena disposizione è contenuto del diritto di proprietà.

Massime di principio

  • Quando è provato l’esercizio di un potere di fatto sulla cosa corrispondente al contenuto di un diritto reale, il possesso si presume; incombe su chi contesta il possesso l’onere di dimostrare che il potere ebbe inizio come detenzione.
  • Per accertare se il potere di fatto sia possesso o detenzione occorre risalire al titolo e alle circostanze del momento iniziale del rapporto con la cosa, valutando gli elementi probatori nel loro complesso e la condotta oggettivamente considerata.
  • La prova contraria alla presunzione di possesso non può essere desunta automaticamente da dichiarazioni del possessore e, a maggior ragione, da una dichiarazione postuma del titolare formale; tali dichiarazioni costituiscono elementi da verificare alla luce di tutte le risultanze processuali.
  • La scelta di un’espressione come «disponibilità», anche qualificata come «piena e ampia», non è di per sé incompatibile con una vicenda traslativa reale e non consente, isolatamente, di qualificare il rapporto come detenzione.

Come è indicizzato

MateriePossessoDivisione ereditariaImpugnazioniProve
RamiDiritti realiSuccessioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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