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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 14294/2020 del 08/07/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condòmini)

La controversia

I proprietari di un appartamento al primo piano di un complesso condominiale convenivano in giudizio la proprietaria dell’unità sottostante, contestando la sostituzione della recinzione preesistente con una nuova recinzione arretrata, dotata di un varco carrabile, e la realizzazione nell’area scoperta di una pompeiana. Chiedevano il ripristino della recinzione e della destinazione a verde dell’area, oltre al risarcimento dei danni. Il Tribunale di Treviso, sezione distaccata di Conegliano Veneto, con sentenza n. 349/2011, ordinava il ripristino della destinazione a verde e regolava le spese. In appello, la Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 768 del 24 febbraio/23 marzo 2015, condannava la proprietaria a ricollocare la recinzione comune nella posizione originaria senza varchi, a rimuovere la pompeiana e a pagare ai vicini 5.000 euro oltre interessi; compensava per metà le spese del doppio grado. La proprietaria proponeva ricorso principale articolato in cinque motivi: invocava l’art. 1102 c.c. per sostenere la legittimità della nuova recinzione, realizzata a proprie spese e senza impedire agli altri condomini l’uso della cosa comune; in subordine, contestava l’applicazione dell’art. 1120 c.c. e deduceva l’autorizzazione assembleare; sosteneva che i vicini avessero consentito la pompeiana e contestava la condanna risarcitoria; denunciava una mutatio libelli per l’allegazione, nella memoria ex art. 183 c.p.c., della lesione della veduta causata dal montante della struttura; infine contestava l’accertamento della lesione della veduta e la valutazione delle prove. I proprietari proponevano ricorso incidentale in tre motivi: lamentavano che il regolamento condominiale imponesse la destinazione a verde e impedisse il parcheggio, contestavano il rigetto o la limitazione delle loro richieste risarcitorie relative alla recinzione, alla mancata destinazione a verde e al decoro architettonico, e censuravano il mancato accoglimento delle prove orali e della consulenza tecnica d’ufficio.

La decisione

La Cassazione rigetta sia il ricorso principale sia quello incidentale. Quanto ai primi due motivi principali, chiarisce che, essendo la nuova recinzione stata realizzata a spese esclusive della condòmina, il riferimento pertinente è l’art. 1102 c.c., non la disciplina dell’art. 1120 c.c. sulle innovazioni deliberate con ripartizione delle spese. La censura investiva inoltre l’accertamento di fatto compiuto dalla Corte d’appello, che aveva rilevato la soppressione della recinzione comune e la sua sostituzione con una recinzione collocata su proprietà esclusiva e non accessibile agli altri condomini; la motivazione non presentava anomalie rilevanti in cassazione. Il terzo motivo principale è respinto: la dedotta prova documentale del consenso non era stata esposta nel ricorso con il necessario grado di autosufficienza e la produzione documentale in cassazione non era consentita; inoltre, opporsi al rispetto delle distanze significa contestare la legittimità dell’opera, e la costituzione di una servitù di veduta derogatoria richiede un patto che ne specifichi chiaramente gli estremi. Non ricorreva neppure una violazione dell’art. 115 c.p.c., che non può essere dedotta per contestare la diversa valutazione delle prove di parte. Il quarto motivo è respinto perché l’allegazione relativa al montante della pompeiana era connessa alla vicenda sostanziale già dedotta e non aveva menomato le difese della convenuta; non si configurava quindi una domanda nuova inammissibile. Il quinto motivo è respinto: la verifica concreta dell’idoneità della struttura a ostacolare la veduta compete al giudice di merito e la Corte territoriale aveva motivato l’accertamento della lesione; la nozione di opera rilevante ai fini delle distanze comprende anche manufatti non in muratura, se stabili e consistenti da ostacolare la veduta. Il primo motivo incidentale è respinto: l’ordine di ripristinare la recinzione senza varchi impediva di fatto il parcheggio nell’area destinata a verde; le ulteriori censure non superavano i limiti del sindacato di legittimità e investivano valutazioni di fatto e la regolazione discrezionale delle spese. Il secondo motivo incidentale è respinto perché la Corte d’appello aveva motivatamente escluso o ritenuto già ristorati i pregiudizi allegati e aveva escluso la prova di danni ulteriori al decoro o di inconvenienti oltre la normale tollerabilità. Il terzo motivo incidentale è respinto per difetto di autosufficienza quanto ai capitoli di prova e perché la consulenza tecnica richiesta avrebbe avuto carattere esplorativo, in assenza di allegazioni e prove rigorose sui tempi di sosta dei veicoli con motore acceso. Le spese del giudizio di cassazione sono integralmente compensate. La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento, da parte di entrambe le parti ricorrenti, dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1102 c.c.

    ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purchè non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto, ed, a tal fine, può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa comune

    La norma è il criterio generale per valutare le modificazioni della cosa comune realizzate dal singolo condomino a proprie spese. Esse sono consentite soltanto se non alterano la destinazione della cosa e non impediscono agli altri partecipanti di farne parimenti uso; nel caso concreto la Corte ha ritenuto decisivo che la recinzione comune fosse stata eliminata e sostituita da una struttura su proprietà esclusiva, non accessibile agli altri.

  • art. 1120 c.c.

    la norma dell’art. 1120 c.c., nel richiedere che le innovazioni della cosa comune siano approvate dai condomini con determinate maggioranze, mira essenzialmente a disciplinare l’approvazione di innovazioni che comportino per tutti i condomini delle spese, ripartite su base millesimale; ove non si faccia questione di spese, torna applicabile la norma generale dell’art. 1102 c.c.

    Quando l’intervento sulla cosa comune è sostenuto a spese del singolo e non comporta spese ripartite tra i condomini, opera la disciplina generale dell’art. 1102 c.c.; non è necessario risolvere la questione della maggioranza assembleare prevista per le innovazioni condominiali.

  • art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6

    il ricorrente per cassazione, che intenda dolersi dell’omessa od erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 – di produrlo agli atti (indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi) e di indicarne il contenuto (trascrivendolo o riassumendolo nel ricorso); che la violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile

    Chi censura in cassazione l’omessa o erronea valutazione di un documento deve indicare con precisione dove esso si trovi nel fascicolo processuale e riportarne o riassumerne il contenuto nel ricorso. L’omissione anche di uno dei due adempimenti rende la censura inammissibile.

  • art. 372 c.p.c.

    E tuttavia, in tal guisa, ha dato ella stessa riscontro della inammissibilità di siffatta produzione documentale, siccome non afferente nè alla nullità della sentenza impugnata nè all’ammissibilità del ricorso.

    La produzione di documenti in cassazione non è ammissibile quando il documento non riguarda la nullità della sentenza impugnata né l’ammissibilità del ricorso.

  • art. 907 c.c.

    quando si è acquistato il diritto di avere una veduta verso il fondo vicino, il proprietario di questo, ove intenda costruire, deve rispettare le distanze previste dall’art. 907 c.c., la cui deroga può essere consentita solo in forza di conforme servitù prediale a carico del fondo dal quale si esercita la veduta; e la costituzione contrattuale di tale servitù richiede un patto che ne specifichi chiaramente gli estremi

    Il proprietario del fondo vicino a quello dal quale si esercita una veduta deve rispettare le distanze legali; la deroga presuppone una servitù prediale conforme, costituita con un accordo che ne determini chiaramente gli elementi. La mera mancata contestazione dell’opera o la contestazione limitata alla distanza non dimostrano una deroga convenzionale.

  • art. 115 c.p.c.

    la violazione dell’art. 115 c.p.c., può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre

    La violazione dell’art. 115 c.p.c. è deducibile in cassazione se il giudice ha disatteso espressamente la regola di disponibilità delle prove o ha deciso sulla base di prove introdotte d’ufficio fuori dai poteri riconosciuti; non lo è per contestare il peso attribuito alle prove ritualmente proposte dalle parti.

  • art. 183 c.p.c., comma 6, n. 1

    la modificazione della domanda, ammessa ex art. 183 c.p.c., può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (“petitum” e “causa petendi”), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte ovvero l’allungamento dei tempi processuali

    La domanda può essere modificata anche quanto al petitum o alla causa petendi, purché la domanda modificata resti connessa alla vicenda sostanziale originaria e la modifica non comprometta le difese della controparte né comporti un ingiustificato allungamento dei tempi processuali.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    nel vigore del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – al di là dell’ipotesi del “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, insussistente nel caso de quo – non è più configurabile il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti

    Il motivo consente di censurare l’omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti; non permette di contestare la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione, salvo l’ipotesi di contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.

  • art. 132 c.p.c., n. 4

    la norma suddetta attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del medesimo art. 360 c.p.c., n. 4

    La contraddittorietà della motivazione non può essere riproposta come nullità della sentenza ai sensi dell’art. 132, n. 4, c.p.c. quando non ricorre una delle anomalie motivazionali che rendono la motivazione costituzionalmente inesistente o apparente.

  • art. 2697 c.c.

    la c.t.u. non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero al fine di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati

    La parte conserva l’onere di allegare e provare i fatti costitutivi delle proprie pretese; la consulenza tecnica non può supplire alla carenza di allegazioni o prove né essere impiegata per una ricerca esplorativa di fatti non dimostrati.

  • art. 1122 c.c.

    La norma è menzionata soltanto tra le disposizioni invocate dai ricorrenti incidentali e non è oggetto di una distinta interpretazione o applicazione nella decisione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, sia da parte della ricorrente principale, sia da parte dei ricorrenti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit., se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso principale e di quello incidentale, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per ciascun ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Le modificazioni della cosa comune realizzate dal singolo condomino a proprie spese sono valutate, in via generale, ai sensi dell’art. 1102 c.c.; la disciplina dell’art. 1120 c.c. sulle maggioranze assembleari rileva per le innovazioni che comportano spese a carico della collettività condominiale.
  • L’uso individuale della cosa comune deve rispettarne la destinazione e non può impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso. La sostituzione di un bene comune con una struttura posta su proprietà esclusiva e non accessibile agli altri condomini può integrare la violazione di tale limite.
  • Chi denuncia in cassazione l’omessa o erronea valutazione di un documento deve indicare puntualmente dove il documento è reperibile nel fascicolo e riportarne o riassumerne il contenuto nel ricorso; il mancato assolvimento anche di uno solo di questi oneri rende la censura inammissibile.
  • La modificazione della domanda consentita nella fase di trattazione può riguardare il petitum o la causa petendi, purché resti connessa alla vicenda sostanziale originaria e non comprometta le possibilità difensive della controparte.
  • La deroga alle distanze poste a tutela della veduta richiede una servitù prediale costituita mediante un patto che ne specifichi chiaramente gli estremi; la semplice tolleranza o la mancata contestazione dell’opera non è sufficiente a dimostrarla.
  • Ai fini della tutela della veduta, è rilevante qualsiasi opera, indipendentemente dal materiale impiegato, dotata di stabilità e consistenza tali da ostacolare stabilmente l’affaccio o la prospettiva; l’accertamento concreto delle caratteristiche dell’opera compete al giudice di merito.
  • La censura di violazione dell’art. 115 c.p.c. non consente di rimettere in discussione il peso comparativo attribuito dal giudice alle prove delle parti; occorre dedurre che il giudice abbia disatteso espressamente la regola o utilizzato prove introdotte d’ufficio al di fuori dei poteri consentiti.
  • La consulenza tecnica d’ufficio non può supplire alla mancanza di allegazioni o prove della parte né essere disposta per ricercare in via esplorativa fatti non dimostrati.
  • Nel regime dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non sono autonomamente denunciabili l’insufficienza o la contraddittorietà della motivazione; assume rilievo l’omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti, oltre alle anomalie motivazionali estreme riconosciute dalla giurisprudenza.

Come è indicizzato

MaterieParti comuniProprietàImpugnazioniProve
RamiCondominioDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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