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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 14298/2020 del 08/07/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (debitrice)

La controversia

La banca aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per Euro 412.540,59 nei confronti di una società in liquidazione, in relazione a due contratti stipulati il 16 febbraio 1984 e il 21 novembre 1986, qualificati dalla banca come mutui fondiari ipotecari alberghieri. I contratti prevedevano erogazioni graduali in acconto e il pagamento del saldo dopo l’ultimazione dei lavori finanziati, contestualmente alla stipulazione del contratto definitivo. Il saldo non fu erogato, il contratto definitivo non venne stipulato e non ebbe inizio l’ammortamento; la banca aveva inoltre diffidato la società a produrre entro il 31 dicembre 1996 la documentazione attestante il collaudo dei lavori, avvertendo che altrimenti avrebbe recuperato gli importi già erogati. Accolta l’opposizione, il Tribunale di Sassari revocò il decreto ingiuntivo per intervenuta prescrizione; la Corte d’appello di Cagliari, con sentenza depositata il 18 aprile 2015, confermò la decisione. La banca ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, articolati come censura unitaria: violazione o falsa applicazione del D.P.R. 21 gennaio 1976, n. 7 e dell’art. 2935 c.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo. Ha sostenuto che i mutui fossero contratti consensuali già perfezionati con l’iscrizione ipotecaria, che le somme dovessero essere restituite secondo il regime del mutuo e che la prescrizione non potesse decorrere prima della stipulazione della quietanza finale. La società debitrice ha proposto ricorso incidentale condizionato, denunciando violazione degli artt. 345 e 112 c.p.c. per la declaratoria di novità di un’eccezione basata sulla legge regionale n. 8 del 1964 e per la mancata verifica della sua rilevabilità d’ufficio.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto che la censura, pur formulata come violazione di legge, mirasse in realtà a ottenere un nuovo esame dell’interpretazione dei contratti e delle risultanze di causa, valutazioni riservate al giudice di merito; il motivo era inoltre al limite dell’inammissibilità per insufficienza documentale, non essendo stato messo a disposizione il contenuto degli strumenti negoziali e della lettera invocata. In base alla ricostruzione della Corte d’appello, le erogazioni erano meri acconti in vista di una futura stipulazione, mai intervenuta, del mutuo definitivo; non essendovi stato saldo né avvio dell’ammortamento, non era applicabile il criterio della decorrenza della prescrizione dalla scadenza dell’ultima rata proprio del mutuo perfezionato. La banca avrebbe dovuto agire, al più tardi, dalla scadenza della proroga per la stipula del definitivo, e la sua inerzia aveva determinato la prescrizione. È stata respinta anche la censura ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché non individuava un fatto storico decisivo omesso, ma contestava le argomentazioni e la valutazione del giudice di merito. Il ricorso incidentale condizionato della società debitrice è rimasto assorbito. La banca è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore della società, liquidate in Euro 10.200,00 per compensi, oltre 15% per spese forfettarie, Euro 200,00 per esborsi e accessori di legge; è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • D.P.R. 21 gennaio 1976, n. 7, art. 3

    Il D.P.R. 21 gennaio 1976, n. 7, art. 3, dispone, ai primi tre commi che: “L’ente, qualora reputi conveniente l’operazione di mutuo, stipulerà con il mutuatario un contratto destinato ad avere effetto dopo che, avvenuta la iscrizione dell’ipoteca, ed eseguiti dal mutuatario e dall’eventuale datore di ipoteca i richiesti adempimenti, dal certificato del conservatore dei registri immobiliari non risulti la preesistenza di altre iscrizioni, privilegi o trascrizioni. E’ fatto comunque salvo, nell’ipotesi di precedenti iscrizioni ipotecarie, il disposto del penultimo comma dell’art. 2 del presente decreto. E’ data facoltà agli incaricati dell’ente di eseguire ricerche sui registri catastali ed immobiliari e di rilevarne senza spesa tutti i dati occorrenti al disimpegno dell’incarico loro affidato. Accertata la condizione di cui al comma 1, l’avveramento della quale può anche risultare la dichiarazione notarile, l’ente consegnerà al mutuatario la somma mutuata conto rilascio di quietanza da redigersi per atto pubblico”.

    La disposizione regola la consegna della somma mutuata dopo l’accertamento delle condizioni ipotecarie, ma non modifica la qualificazione concreta dei rapporti accertata dai giudici di merito: nel caso esaminato le erogazioni erano meri acconti in vista della futura stipulazione del mutuo definitivo, che non ebbe luogo.

  • art. 2935 c.c.

    Qui, tuttavia non ricorre l’ipotesi sopra contemplata, in quanto, come ha correttamente spiegato la sentenza impugnata, le erogazioni della Banca avevano costìtuito meri acconti, in prospettiva della futura stipulazione del contratto di mutuo. Poichè, nella realtà una stipulazione, con la dazione del finanziamento finale e la predisposizione dell’ammortamento non era mai avvenuto, tanto che l’Istituto ricorrente diffidò vanamente la Li Parisi a produrre entro il 31/12/1996 la documentazione dimostrante il collaudo dei lavori, avvertendola che, in difetto, avrebbe proceduto al recupero dell’erogazioni, non risulta pertinente lo sforzo argomentativo del Banco di Sardegna con il quale ambisce a dimostrare la natura consensuale e non reale del mutuo fondiario.

    La disciplina della prescrizione va applicata alla fattispecie contrattuale concretamente accertata. Non operando qui il regime del mutuo perfezionato con piano di ammortamento, la banca non poteva far decorrere il termine dalla scadenza dell’ultima rata; rispetto ai meri acconti destinati a un mutuo definitivo mai stipulato, avrebbe dovuto agire al più tardi dalla scadenza della proroga utile alla stipula.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Da ben oltre un decennio questa Corte è ferma nel chiarire che il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, a cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione; il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa.

    La violazione di legge ricorre quando è errata la ricognizione della fattispecie astratta prevista dalla norma. La contestazione della ricostruzione della fattispecie concreta sulla base delle prove e dell’interpretazione del negozio investe invece l’apprezzamento di merito e non può essere trasformata, mediante la sola formulazione della censura come violazione di legge, in una questione di legittimità.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); conseguendone che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

    Il motivo richiede l’indicazione specifica di un fatto storico discusso e decisivo, del dato da cui risulta, delle modalità e del momento in cui fu discusso e della sua decisività. Non integra il vizio la mancata considerazione di singoli elementi istruttori se il fatto storico rilevante è stato comunque esaminato; non basta contestare le argomentazioni del giudice.

  • artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    conseguendone che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”

    Ai fini della specificità e dell’ammissibilità della censura di omesso esame, il ricorrente deve indicare gli elementi identificativi del fatto storico asseritamente trascurato e la sua decisività, rispettando gli oneri di specifica indicazione e deposito previsti per il ricorso per cassazione.

  • artt. 345 e 112 c.p.c.

    Sono richiamati soltanto quale fondamento del ricorso incidentale condizionato, rimasto assorbito dal rigetto del ricorso principale; la Corte non ne esamina il merito.

  • art. 379 c.p.c.

    stante che il vigente art. 379 c.p.c. (novellato dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, convertito nella L. n. 197 del 2016) esclude espressamente la possibilità di repliche alle conclusioni del P.G., proprio perchè quest’ultimo, è chiamato a discutere per primo, a differenza che nel regime ante riforma.

    Nel regime processuale applicabile, non sono ammesse repliche alle conclusioni del pubblico ministero in udienza, poiché il pubblico ministero interviene per primo.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

    Quando sussistono i presupposti processuali previsti dalla norma, il rigetto del ricorso comporta l’attestazione dell’obbligo di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la violazione di legge deve denunciare un errore nell’interpretazione o nella ricognizione della fattispecie astratta normativa; la critica alla ricostruzione dei fatti, alla valutazione delle prove o all’interpretazione del contratto attiene invece al merito e non diviene scrutinabile come violazione di legge per il solo modo in cui è formulata.
  • Il mutuo con rimborso rateale e piano di ammortamento, una volta perfezionato, configura un’obbligazione unitaria il cui debito non si considera scaduto prima della scadenza dell’ultima rata; tale criterio non è pertinente quando le somme erogate costituiscono meri acconti in vista di un contratto definitivo mai stipulato e non è iniziato l’ammortamento.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico, principale o secondario, discusso tra le parti e decisivo; il ricorrente deve identificarlo e indicare il dato da cui risulta, come e quando è stato discusso e perché avrebbe determinato un esito diverso. La mancata menzione di singoli elementi istruttori non integra il vizio se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato.
  • La censura di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzata per contestare le argomentazioni del giudice o sollecitare un nuovo sindacato sulla valutazione di merito.

Come è indicizzato

MaterieMutuoImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

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