Cassazione Civile, Ordinanza n. 19347/2024 del 15/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento per IRPEF, IVA e IRAP relativo all’anno d’imposta 2007, emesso sulla base dello scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli risultanti dagli studi di settore. La contribuente aveva ottenuto in primo grado l’annullamento dell’atto, ma la Commissione tributaria regionale ha accolto l’appello dell’Ufficio ritenendo l’accertamento motivato e ritenendo non sufficiente la difesa della contribuente, che aveva addotto giustificazioni generiche, in particolare la crisi del settore edilizio e le difficoltà dell’attività. In Cassazione la ricorrente propone tre motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., per non aver la CTR esaminato la dedotta grave incongruenza tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dagli studi di settore; 2) violazione dell’art. 115 c.p.c., per avere il giudice d’appello deciso su fatti che la ricorrente assumeva non contestati dall’Ufficio, come la difficoltà oggettiva nell’attività e la crisi del settore; 3) violazione dell’art. 7 L. 212/2000, dell’art. 62-sexies, comma 3, d.l. 331/1993 e dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973, per asserita insufficiente motivazione dell’avviso di accertamento, in particolare perché l’Ufficio non avrebbe spiegato adeguatamente perché le giustificazioni presentate non erano state accolte integralmente, limitandosi a ridurre la pretesa. La Cassazione ritiene inammissibili o infondati i motivi e rigetta il ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della contribuente. Ha escluso che vi fosse un omesso esame di fatto storico decisivo, chiarendo che la censura in realtà mirava a contestare la valutazione giuridica e di merito della sussistenza dello scostamento da studi di settore, non deducibile come vizio ex art. 360, n. 5 c.p.c.; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché riproponeva censure di merito e impropriamente evocava gli artt. 115 e 116 c.p.c.; ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo per difetto di specificità e autosufficienza, rilevando che il ricorso non riportava integralmente l’atto impositivo né consentiva di verificare l’asserita carenza motivazionale. La Corte ha anche osservato che, dalle parti trascritte, risultava comunque che l’Ufficio aveva esaminato le osservazioni del contribuente e ridotto la pretesa, senza però essere obbligato ad annullarla integralmente. Nessuna pronuncia sulle spese per mancata costituzione dell’Agenzia in senso sostanziale alla discussione.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio
Il vizio denunciabile riguarda solo l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, non di questioni giuridiche, singoli elementi istruttori o profili di mera valutazione del merito.
Non è violato per la sola errata valutazione del materiale probatorio; la violazione ricorre solo se il giudice pone a base della decisione prove non dedotte o disattende prove legali nei modi vietati.
La censura non può essere utilizzata per contestare in cassazione la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
È richiamato quale parametro di motivazione dell’atto impositivo, ma la Corte non ravvisa nel caso una carenza motivazionale verificabile per difetto di specificità del ricorso.
art. 62-sexies, comma 3, d.l. 331/1993
È richiamato come norma che governa l’accertamento fondato sugli studi di settore e le gravi incongruenze tra ricavi dichiarati e attesi.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973
È richiamato come base normativa dell’accertamento induttivo/analitico-induttivo, ma la relativa doglianza è respinta per inammissibilità.
art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6 c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere specificità e localizzazione dei fatti e degli atti rilevanti; non è sufficiente un richiamo parziale o generico, specie quando si contesti la motivazione di un atto amministrativo.
Richiamato indirettamente nell’impianto argomentativo sull’onere di allegazione/prova della contribuente in ordine alle ragioni dello scostamento, ma non costituisce il fulcro autonomo della decisione.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il vizio di cui all’art. 360, n. 5 c.p.c. è configurabile solo quando sia omesso l’esame di un vero fatto storico decisivo, non quando si contesti la valutazione delle prove, la ricostruzione complessiva del materiale istruttorio o la mancata decisione su una questione giuridica.
- È inammissibile sovrapporre o mescolare nel medesimo motivo censure di violazione di legge e omesso esame di fatto, poiché i due vizi presuppongono piani logici incompatibili.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere dedotta per contestare il mero cattivo apprezzamento delle risultanze istruttorie, ma solo in presenza di utilizzo di prove non dedotte, disposte fuori dai casi consentiti o di travisamento delle prove legali.
- Quando si censura la motivazione di un avviso di accertamento, il ricorso per cassazione deve riportare in modo specifico e completo i passaggi rilevanti dell’atto impugnato o localizzarlo con precisione negli atti di causa; in difetto, la doglianza è inammissibile per carenza di autosufficienza/specificità.
- In materia di accertamenti fondati sugli studi di settore, la contribuente non può limitarsi ad allegare giustificazioni generiche: occorre una difesa concreta e specifica idonea a contrastare gli elementi presuntivi posti a base dell’atto.
- Se l’Amministrazione, all’esito del contraddittorio endoprocedimentale, riduce la pretesa tributaria, tale circostanza non impone automaticamente l’annullamento integrale dell’accertamento, potendo al più rilevare come parziale accoglimento delle osservazioni del contribuente.
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