Cassazione Civile, Ordinanza n. 10398/2023 del 18/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (privato)
La controversia
La controversia origina dal diniego, opposto dall'autorità portuale, all'iscrizione di un laureato in ingegneria chimica e abilitato alla professione di ingegnere industriale nel registro previsto dall'art. 68 cod. nav. Il Consiglio di Stato aveva annullato gli atti impugnati, ritenendo illegittima la pretesa amministrativa di subordinare l'iscrizione anche a tirocinio pratico annuale ed esame teorico, requisiti introdotti da circolare ministeriale e da atto dell'autorità portuale. L'associazione di categoria, intervenuta nel giudizio amministrativo ad opponendum a tutela degli interessi dei consulenti già iscritti, ha proposto ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. e art. 110 c.p.a. deducendo due motivi: 1) difetto assoluto di giurisdizione, perché il Consiglio di Stato avrebbe sostituito il giudice al legislatore nel ritenere sufficienti i requisiti di laurea e abilitazione professionale, invadendo una sfera riservata al potere legislativo; 2) invasione della sfera di attribuzioni della pubblica amministrazione, poiché il giudice amministrativo avrebbe affermato, in motivazione, il possesso dei requisiti per l'iscrizione senza considerare ulteriori condizioni previste da circolari e atti non impugnati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'associazione ricorrente, qualificata dal Consiglio di Stato come semplice interventore ad opponendum e non come controinteressato, non fosse titolare di autonoma legittimazione a impugnare la decisione con ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione, trattandosi di interesse solo dipendente o riflesso. La Corte ha richiamato il principio consolidato secondo cui l'interventore adesivo non può proporre impugnazione autonoma, salvo i casi attinenti alla qualificazione dell'intervento o alle spese. Poiché la parte adiuvata/beneficiaria dell'intervento non aveva impugnato, il ricorso è stato dichiarato inammissibile rilevando d'ufficio il difetto di legittimazione. Le spese sono state poste a carico della ricorrente e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
consente il ricorso per cassazione avverso le decisioni del Consiglio di Stato solo nei limiti dei motivi di giurisdizione e presuppone la legittimazione a proporlo
richiamato come base del ricorso per cassazione avverso la sentenza del Consiglio di Stato
disciplina il registro per le attività svolte in area portuale sotto la vigilanza del comandante del porto; non attribuisce, secondo la sentenza impugnata, un potere di limitazione dell'esercizio professionale ai sensi pretesi dall'amministrazione
l'intervento nel processo amministrativo non conferisce di regola autonoma legittimazione all'impugnazione
art. 33 Cost.
richiamato per affermare che la disciplina delle professioni e dei relativi requisiti è riservata al legislatore
richiamato come norma che riserva alla legge la previsione delle professioni per le quali è richiesta l'iscrizione in albi e le condizioni di iscrizione
art. 2, comma 2, d.P.R. n. 137 del 2012
richiamato per ribadire che i requisiti per l'esercizio di determinate professioni devono trovare base normativa primaria
art. 191 TFUE
invocato, ma ritenuto non idoneo a fondare il potere amministrativo di introdurre requisiti abilitativi ulteriori
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato
richiamata in relazione alla disciplina del raddoppio del contributo unificato
menzionato solo per la trattazione camerale e le conclusioni del P.G.
Massime di principio
- L'interventore adesivo, sia ad adiuvandum sia ad opponendum, non ha autonoma legittimazione a proporre impugnazione avverso la decisione, salvo che l'impugnazione riguardi specificamente la qualificazione dell'intervento o il capo sulle spese a lui imposto.
- Il difetto di legittimazione all'impugnazione da parte dell'interventore è rilevabile d'ufficio e comporta l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche quando sia proposto per motivi di giurisdizione.
- L'interesse dell'interventore ad opponendum è un interesse dipendente o riflesso rispetto a quello della parte principale e non equivale alla posizione del controinteressato, che richiede invece un interesse diretto e immediato all'esito del giudizio.
- La censura di eccesso di potere giurisdizionale non può essere esaminata nel merito se proposta da un soggetto privo di autonoma legittimazione all'impugnazione.
- La disciplina dei requisiti di accesso all'esercizio di una professione richiede una base normativa primaria; gli atti amministrativi non possono introdurre requisiti abilitativi sostanziali in assenza di una previsione di legge.
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