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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26894/2024 del 16/10/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal conferimento, nel 2008, di incarichi dirigenziali all'esito di una riorganizzazione di un ente locale. La dipendente, cessata dal servizio nel 2011, deduceva che le fosse stato attribuito un incarico dirigenziale meno remunerativo rispetto ad altri affidati nell'ambito della nuova articolazione organizzativa: una ripartizione era stata assegnata a un soggetto esterno e un'altra a un dirigente privo della laurea in giurisprudenza. Sosteneva che il Comune avesse operato senza fissare criteri di nomina e senza procedure comparative o para-concorsuali, con violazione dei doveri di buona fede e correttezza e dei parametri legali sul conferimento degli incarichi dirigenziali nel pubblico impiego contrattualizzato. In appello la domanda risarcitoria era stata respinta, ritenendosi che la lavoratrice fosse stata coinvolta nella fase decisionale, che la scelta del dirigente esterno fosse giustificata dalla carenza di dirigenti interni disponibili e che, comunque, la ricorrente non avrebbe potuto aspirare all'altro incarico per difetto dell'anzianità richiesta. Con il ricorso per cassazione la parte soccombente articolava quattro motivi: 1) omesso esame e violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. e degli artt. 109 e 110 d.lgs. 267/2000 per mancata considerazione del difetto di motivazione dell'atto di nomina del soggetto cui era stata assegnata una ripartizione; 2) violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., dell'art. 97 Cost., dell'art. 19 d.lgs. 165/2001 e degli artt. 109 e 110 d.lgs. 267/2000 per avere ritenuto irrilevante la mancanza di adeguati titoli nel dirigente prescelto; 3) violazione dei doveri di correttezza e buona fede e dell'art. 97 Cost. per aver valorizzato una pretesa consultazione in conferenza di servizi che, secondo la ricorrente, non avrebbe comportato alcuna reale concertazione; 4) violazione dell'art. 19, comma 6, d.lgs. 165/2001 e degli artt. 109 e 110 d.lgs. 267/2000 per l'illegittimità della nomina di un soggetto esterno all'amministrazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto decisivo il difetto di specificità del ricorso, poiché la parte non aveva trascritto o localizzato in modo adeguato gli atti amministrativi e processuali centrali della vicenda (delibera di indizione del concorso interno, delibera di approvazione della graduatoria, atti della conferenza di servizi), impedendo così il controllo di legittimità. Ha inoltre evidenziato che il primo motivo, nella parte prospettata ex art. 360 n. 5 c.p.c., non denunciava un fatto storico omesso ma una questione o argomentazione; gli altri motivi, pur formalmente denunciando violazioni di legge, miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e dei fatti, operazione preclusa nel giudizio di cassazione. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Il vizio di motivazione deducibile deve riguardare un fatto storico decisivo e non questioni o argomentazioni; la violazione di legge non può essere usata per ottenere una rivalutazione del merito.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente, con trascrizione essenziale o puntuale localizzazione degli atti rilevanti.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato come parametro dei doveri di correttezza nell'esercizio dei poteri datoriali/pubblicistici, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato come parametro di buona fede nell'esecuzione e gestione del rapporto, senza esame nel merito per inammissibilità del ricorso.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente quale parametro di imparzialità e buon andamento nella scelta degli incarichi, ma non scrutinato nel merito.

  • art. 19 d.lgs. 165/2001

    Invocato per contestare il conferimento dell'incarico a soggetto esterno; la Corte non ha esaminato il merito della censura per carenze del ricorso.

  • art. 109 d.lgs. 267/2000

    Richiamato in relazione al conferimento degli incarichi dirigenziali negli enti locali; la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 110 d.lgs. 267/2000

    Richiamato in relazione agli incarichi dirigenziali conferiti dall'ente locale; la censura non è stata esaminata nel merito.

  • art. 375 c.p.c.

    Indica la trattazione in camera di consiglio del ricorso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma sul procedimento camerale in cassazione richiamata per la fissazione della trattazione.

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

  • L. 228/2012

    Ha introdotto la previsione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non rispetta il principio di specificità e autosufficienza, omettendo la trascrizione o l'esatta localizzazione degli atti e documenti decisivi su cui si fonda la censura.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. riguarda solo un fatto storico, preciso e decisivo, e non può essere utilizzato per denunciare omissioni di valutazione giuridica, questioni o argomentazioni difensive.
  • È inammissibile il ricorso che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, miri in sostanza a una nuova valutazione dei fatti e delle prove già compiuta dal giudice di merito.
  • Nel giudizio di legittimità non può essere richiesto un sindacato sul merito della scelta amministrativa o datoriale se la censura non è sorretta da un adeguato aggancio agli atti rilevanti e alle regole di rito.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e l'applicazione, se dovuto, dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieDirigentiImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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