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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22816/2022 del 20/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

La controversia origina dall'impugnazione, da parte della contribuente, della legittimità di un'iscrizione ipotecaria preventivamente comunicata su più cartelle di pagamento per complessivi euro 62.112,21. In appello la commissione tributaria regionale ha riformato la decisione di primo grado e ha ritenuto legittima l'iscrizione, reputando provata dall'agente della riscossione la regolare notificazione delle cartelle prodromiche, prova che era stata dedotta in appello ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 546/1992. Con il ricorso per cassazione sono stati proposti tre motivi: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia e difetto assoluto di motivazione sulla regolarità della notificazione delle cartelle, sostenendosi che la notifica non poteva essere eseguita direttamente dall'agente della riscossione senza agente notificatore e senza relata; 2) violazione degli artt. 2719 c.c. e 112 c.p.c., per avere il giudice di appello ignorato il disconoscimento delle copie degli atti notificatori prodotti dalla controparte e per non avere disposto verificazione sugli originali; 3) nullità della sentenza per avere la CTR considerato l'appello dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione benché l'ente fosse rappresentato da un avvocato del libero foro e non da un funzionario interno o dall'Avvocatura dello Stato, con conseguente asserita inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione dell'agente della riscossione.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la notifica della cartella esattoriale può essere validamente eseguita anche tramite invio diretto da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di relata, essendo sufficiente la ricezione risultante dall'avviso. Ha respinto il secondo motivo osservando che la doglianza era anche inammissibile per genericità, poiché non indicava quando e in quale atto fosse stato proposto il disconoscimento né quali specifiche difformità fossero state dedotte; in ogni caso, il disconoscimento ex art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all'originale anche mediante altri mezzi di prova, e per la cartella esattoriale non è necessaria la produzione dell'originale. Ha giudicato infondato il terzo motivo perché, alla luce della disciplina applicabile all'Agenzia delle Entrate-Riscossione e dell'orientamento delle Sezioni Unite, l'ente può legittimamente avvalersi di avvocati del libero foro nei casi consentiti, senza ulteriori formalità, sicché la costituzione in appello tramite libero professionista era valida. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    comma 1, nn. 3 e 4, e n. 6

    Viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso, ma la Corte osserva che il secondo motivo è anche inammissibile per genericità ai sensi del n. 6.

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza di omessa pronuncia è respinta perché, pur in presenza di mancata espressa statuizione, il decisum è risultato comunque corretto e il rigetto può essere implicito.

  • art. 2719 c.c.

    Il disconoscimento della conformità tra copia e originale non ha l'effetto preclusivo proprio della scrittura privata disconosciuta; il giudice può comunque accertare la conformità con ogni mezzo di prova, anche presuntivo.

  • art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    comma 1 e penultimo comma

    La cartella esattoriale può essere notificata anche mediante invio diretto da parte del concessionario con raccomandata A/R; in tale ipotesi non è necessaria una relata di notifica e la prova del perfezionamento deriva dall'avviso di ricevimento.

  • art. 58 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    In appello è consentita la produzione della prova della notificazione delle cartelle prodromiche all'iscrizione ipotecaria.

  • art. 1, comma 8, d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. in l. 10 dicembre 2016, n. 225

    L'Agenzia delle Entrate-Riscossione può avvalersi dell'Avvocatura dello Stato, di avvocati del libero foro o di propri dipendenti delegati nei casi e con i limiti previsti dalla legge.

  • art. 43 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611

    Richiamato per la disciplina del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato nei casi speciali e per la possibilità di delibera motivata.

  • artt. 4 e 17 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

    Richiamati come limiti e condizioni per l'affidamento del patrocinio ad avvocati del libero foro.

  • art. 11, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi la disciplina speciale prevista per l'ente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Dà luogo al raddoppio dell'importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In materia di riscossione esattoriale, la cartella può essere notificata validamente anche con invio diretto del concessionario a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di relata, quando la disciplina speciale lo prevede.
  • Il disconoscimento della conformità di una copia all'originale ex art. 2719 c.c. richiede specificità quanto alle difformità contestate; in mancanza, il giudice può ritenere raggiunta la prova documentale anche sulla base del complessivo quadro istruttorio e di presunzioni.
  • Per la prova della regolare notificazione della cartella esattoriale non è indispensabile la produzione dell'originale del documento, essendo sufficiente la produzione della matrice o della copia con la relativa prova di notifica.
  • La mancata espressa pronuncia su una specifica eccezione non integra vizio decisivo quando la soluzione adottata dal giudice è comunque conforme a diritto e rende la doglianza incompatibile con la decisione complessiva.
  • L'Agenzia delle Entrate-Riscossione può stare in giudizio, nei limiti previsti dalla disciplina speciale, anche a mezzo di avvocato del libero foro senza che ciò comporti di per sé inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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