Cassazione Civile, Ordinanza n. 01613/2025 del 22/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatore fallimentare)
La controversia
La controversia origina dalla dichiarazione di fallimento di una società a responsabilità limitata, confermata in reclamo dalla Corte d’appello. Il ricorrente, che agiva in proprio e quale amministratore della società, ha impugnato la sentenza di reclamo deducendo cinque ordini di censure: 1) la pretesa illegittimità della dichiarazione di fallimento perché pronunciata d’ufficio in assenza di una valida istanza del pubblico ministero e perché questi, rimasto contumace, avrebbe tacitamente rinunciato alla richiesta; 2) la violazione del contraddittorio e del rito, per non essere stati assegnati termini per note conclusive e per avere la corte d’appello deciso senza consentire ulteriori difese, in asserita analogia con l’art. 190 c.p.c.; 3) l’erroneità della ritenuta costituzione della società nel procedimento prefallimentare, con conseguente sanatoria dei vizi di notificazione del ricorso e del decreto di convocazione, e la conseguente mancata declaratoria di estinzione del procedimento ex art. 307 c.p.c.; 4) l’erroneo accertamento dello stato di insolvenza e del superamento delle soglie di fallibilità, assumendo che i debiti fiscali e contributivi fossero inesistenti o comunque prescritti, che parte della pretesa INPS derivasse da una truffa, che la prova dei debiti fosse stata desunta in modo scorretto dalla relazione della Guardia di finanza e che i bilanci e la documentazione contabile escludessero la fallibilità; 5) in via subordinata, l’omesso esame del fatto decisivo della cessazione dell’attività d’impresa da tempo.
La decisione
La Corte di cassazione ha esaminato e respinto tutte le censure. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo nella parte in cui introduceva per la prima volta in sede di legittimità la questione della mancanza di un atto del pubblico ministero qualificabile come istanza di fallimento; lo ha ritenuto infondato nella parte relativa alla pretesa rinuncia del pubblico ministero per mancata comparizione. Ha rigettato il secondo motivo, affermando che il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento è disciplinato dal rito camerale speciale dell’art. 18 l. fall., che non prevede termini per note conclusive analoghi a quelli dell’art. 190 c.p.c. Ha rigettato anche il terzo motivo, ritenendo che la costituzione della società in giudizio, tramite difensore munito di procura, avesse sanato la nullità della notificazione eseguita mediante polizia giudiziaria, rendendo irrilevante la questione dell’ordine di rinnovazione. Quanto al quarto motivo, la Corte lo ha giudicato in parte infondato e in parte inammissibile: ha escluso il vizio di motivazione apparente, ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione delle prove e ha ritenuto corretto l’accertamento del giudice di merito circa l’esistenza di un’esposizione debitoria superiore alla soglia di legge e circa l’irrilevanza di allegazioni non dimostrate sulla truffa e sulla prescrizione. Il quinto motivo è rimasto assorbito. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
invocato per sostenere l’estinzione del procedimento per asseriti vizi di notificazione; la Corte esclude che, nel caso, vi fossero i presupposti per l’estinzione, poiché la nullità della notifica era stata sanata dalla costituzione della parte
richiamato per escludere l’ammissibilità della produzione documentale depositata con memoria in cassazione, poiché non pertinente ai limiti dell’art. 372 c.p.c.
consente nel giudizio di cassazione il deposito solo di documenti inerenti alla nullità della sentenza, all’ammissibilità del ricorso o del controricorso, o al giudicato successivo
la Corte esclude la fondatezza della doglianza secondo cui il fallimento sarebbe stato dichiarato d’ufficio in assenza di una valida istanza del pubblico ministero; la mancata comparizione del P.M. non equivale a rinuncia
il reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento è regolato da rito camerale speciale e non richiede l’assegnazione di termini per scritti conclusionali come nel rito ordinario
non si applica al reclamo fallimentare, perché incompatibile con il rito camerale speciale dell’art. 18 l. fall.
richiamato nel motivo sul potere di rappresentanza e sulla validità della costituzione della società mediante difensore
richiamato nel motivo sulla procura alle liti e sulla rappresentanza processuale della società
invocato per contestare la sanatoria della costituzione; la Corte ritiene invece che la procura e la memoria abbiano sanato il vizio notificatorio
art. 24 Cost.
richiamato come parametro di censura in relazione al contraddittorio e al diritto di difesa, ma la doglianza è respinta
art. 111 Cost.
richiamato come parametro di censura sul giusto processo e sul contraddittorio, ma la doglianza è respinta
richiamato per affermare che la notifica del ricorso e del decreto di convocazione può avvenire con ogni mezzo idoneo e senza formalità, con conseguente nullità e non inesistenza della notifica irregolare
la costituzione del debitore sana la nullità della notifica del ricorso e del decreto di convocazione
disciplinante i requisiti soggettivi e dimensionali di fallibilità; il giudice di merito deve verificare l’effettiva esistenza dei debiti e il superamento della soglia minima richiesta
il principio di non contestazione non opera per deduzioni difensive generiche o in contrasto logico con i fatti allegati dalla controparte; non consente di sostituire la prova con mere asserzioni
non vi è violazione solo perché il giudice valuta liberamente il materiale istruttorio; il vizio sussiste solo nei casi di uso di prove non dedotte, di disapplicazione di prove legali o di considerazione come prova legale di elementi liberamente valutabili
richiamato in tema di onere della prova sulla insussistenza dei requisiti di fallibilità e sul superamento o meno della soglia debitoria
richiamato per contestare la ricostruzione presuntiva dei debiti; la Corte ritiene inammissibile il tentativo di sostituire una diversa valutazione delle prove
richiamato per negare valore privilegiato alla relazione della Guardia di finanza nella parte in cui riferisce dati acquisiti da terzi
invocato per sostenere la prescrizione dei crediti tributari; la censura viene assorbita nel giudizio di fatto sulla debitoria complessiva e sul superamento della soglia di legge
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per la statuizione sull’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. 115/2002
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
richiamato per delimitare il sindacato di legittimità sul vizio di omesso esame di un fatto decisivo; non è consentita una rivalutazione del merito
richiamati dal ricorrente per contestare la valutazione dei bilanci, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché diretta a ottenere una nuova valutazione delle prove
Massime di principio
- Nel procedimento prefallimentare la notifica del ricorso e del decreto di convocazione eseguita con modalità non perfettamente rituali integra, di regola, una nullità sanabile, non un’inesistenza, se l’atto raggiunge lo scopo di portare la domanda a conoscenza del destinatario.
- La costituzione del debitore nel procedimento per la dichiarazione di fallimento sana il vizio della notificazione del ricorso e del decreto di convocazione, rendendo irrilevante la rinnovazione eventualmente disposta dal giudice.
- Il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento è soggetto a rito camerale speciale e non comporta l’applicazione delle scansioni del processo ordinario, inclusa l’assegnazione di termini per comparse conclusionali o memorie ai sensi dell’art. 190 c.p.c.
- La mancata partecipazione del pubblico ministero all’udienza non equivale, di per sé, a rinuncia alla richiesta di fallimento.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito introdurre per la prima volta questioni di fatto o questioni miste di fatto e diritto non trattate nei gradi di merito.
- Il principio di non contestazione non opera in presenza di mere asserzioni difensive generiche o logicamente incompatibili con la ricostruzione fattuale avversaria; richiede contestazione specifica di fatti allegati.
- La censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio; il vizio è configurabile solo in ipotesi tipiche di uso processuale scorretto della prova.
- Nel verificare i requisiti di fallibilità del debitore il giudice deve accertare l’effettiva esistenza dei debiti e il loro ammontare anche sulla base di prove acquisibili d’ufficio, valutando se i crediti siano ancora attuali e non prescritti, alla luce del regime sostanziale applicabile.
- L’omesso esame di singoli elementi istruttori non integra, da solo, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo quando il fatto storico rilevante sia stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito.
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