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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01515/2025 del 22/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cessionaria)

La controversia

La controversia nasce dall'insinuazione al passivo di un credito di oltre 1,4 milioni di euro derivante da un mutuo fondiario stipulato nel 2005 tra una banca e una società poi divenuta la fallita. Il Tribunale di Cagliari, in opposizione allo stato passivo, aveva ammesso il credito solo in chirografo, ritenendo nullo il mutuo fondiario per superamento del limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, TUB, escludendo la conversione in mutuo ipotecario e richiamando altresì la disciplina della ripetizione dell'indebito. La ricorrente ha impugnato il decreto con tre motivi: 1) violazione dell'art. 38, comma 2, TUB e dell'art. 1418 c.c., sostenendo che il superamento del limite di finanziabilità non comporta nullità del contratto; 2) violazione dell'art. 1424 c.c. per il diniego di conversione del contratto; 3) violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2729 c.c. per l'accertamento della consapevolezza della violazione del limite di finanziabilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che il superamento del limite di finanziabilità non determina la nullità del mutuo fondiario. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 33719/2022, secondo cui l'art. 38, comma 2, TUB non è norma imperativa posta a presidio della validità del contratto, ma disposizione di vigilanza prudenziale che integra il contenuto del contratto ed è derogabile dalle parti senza invalidità. Di conseguenza, l'eccedenza del finanziamento rispetto alla soglia non incide sulla validità del negozio. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti. Il decreto impugnato è stato cassato con rinvio al Tribunale di Cagliari, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 38, comma 2, d.lgs. n. 385/1993 (TUB)

    La disposizione sul limite di finanziabilità nel mutuo fondiario non è stata qualificata come norma imperativa a presidio della validità del contratto, ma come regola di vigilanza prudenziale che integra il contenuto negoziale e può essere derogata senza nullità.

  • art. 1418 c.c.

    La nullità virtuale per violazione di norme imperative è stata esclusa perché la norma del TUB richiamata non è stata ritenuta imperativa in senso invalidante.

  • art. 1424 c.c.

    Il motivo relativo alla conversione del contratto è rimasto assorbito, quindi la Corte non ha espresso un principio applicativo autonomo sulla conversione nel caso concreto.

  • art. 116 c.p.c.

    Il motivo sulla valutazione delle prove è rimasto assorbito e non è stato esaminato nel merito.

  • art. 2729 c.c.

    Il motivo sulle presunzioni semplici è rimasto assorbito e non è stato esaminato nel merito.

  • art. 117, comma 8, d.lgs. n. 385/1993 (TUB)

    Richiamato per escludere che il superamento del limite di finanziabilità rientri tra le nullità testuali previste dalla normativa bancaria.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale richiamata nei motivi di ricorso per denunciare violazioni di legge.

Massime di principio

  • Nel mutuo fondiario, il superamento del limite di finanziabilità non comporta di per sé la nullità del contratto, perché l'art. 38, comma 2, TUB non è norma imperativa posta a presidio della validità negoziale.
  • La disciplina sul limite di finanziabilità opera nell'ambito della vigilanza prudenziale e integra il contenuto del contratto, senza incidere automaticamente sul sinallagma o sulla validità del finanziamento.
  • Quando il motivo di ricorso che investe la validità del contratto è accolto, restano assorbite le censure che presuppongono la nullità accertata dal giudice di merito, come quelle sulla conversione del negozio o sulla prova della consapevolezza della violazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoMutuo
RamiFallimentare / Crisi d'impresaBancario e finanziarioContratti
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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