Cassazione Civile, Ordinanza n. 01511/2025 del 22/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La società ricorrente aveva chiesto l'ammissione al passivo, in via chirografaria, di un credito complessivo di oltre due milioni di euro per penali, danni da riaffidamento dei lavori e costi generali e legali, dedotti come conseguenza dell'inadempimento della controparte a cinque contratti di fornitura di barriere per tratte autostradali. Il credito era stato già fatto valere davanti al giudice ordinario prima dell'apertura della procedura, ma i relativi giudizi non erano stati coltivati dopo il fallimento. Il giudice delegato aveva escluso il credito; il tribunale aveva rigettato l'opposizione ritenendo che il credito fosse stato unilateralmente determinato e che non fosse stata chiesta la risoluzione del contratto. Dopo un primo ricorso per cassazione accolto solo per consentire l'esame della domanda in sede fallimentare, il tribunale riassunto il giudizio ha nuovamente rigettato l'opposizione per difetto di prova sia dell'inadempimento sia del danno. Con il ricorso finale la società ha dedotto, da un lato, motivazione apparente del decreto per mancanza delle ragioni del decisum; dall'altro, violazione delle regole sull'onere della prova e dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che il tribunale avesse erroneamente posto a suo carico la prova dell'inadempimento della società fallita e avesse omesso di valutare le sue allegazioni e deduzioni sul danno subito.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il decreto del tribunale, pur sintetico, esponeva le ragioni del rigetto indicando la mancata prova dell'inadempimento e del danno, sicché non ricorreva una motivazione apparente sotto il minimo costituzionale. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché, pur cogliendo l'errore del tribunale nel porre a carico del creditore la prova dell'inadempimento contrattuale, la censura non si confrontava con la ratio decidendi effettiva, fondata anche e soprattutto sulla mancata prova del danno; inoltre non sussisteva violazione dell'art. 2697 c.c. in presenza di un contestato apprezzamento delle risultanze istruttorie, né violazione dell'art. 115 c.p.c. per uso di prove officiose. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 93 l.fall.
richiamato tra le norme sulla verifica del passivo e sull'insinuazione del credito, ma senza autonoma specificazione interpretativa
art. 95 l.fall.
richiamato nel contesto del procedimento di ammissione allo stato passivo e dell'opposizione
art. 96 l.fall.
richiamato nel contesto della domanda di ammissione al passivo
art. 98 l.fall.
richiamato tra le norme del procedimento di opposizione allo stato passivo
art. 99 l.fall.
richiamato tra le norme del procedimento di opposizione allo stato passivo
art. 101 l.fall.
richiamato tra le norme della verifica del passivo
art. 132 c.p.c.
la motivazione è apparente solo se il giudice omette di illustrare l'iter logico seguito e le ragioni poste a base della decisione
art. 384 c.p.c.
richiamato nel motivo come norma processuale violata, senza autonoma elaborazione
art. 111 Cost.
la motivazione deve superare il minimo costituzionale e non presentare gravi anomalie
art. 1218 c.c.
richiamato per la disciplina dell'inadempimento contrattuale
art. 1453 c.c.
richiamato quale base della domanda risolutoria e risarcitoria per inadempimento
art. 1454 c.c.
richiamato nel motivo senza specifica statuizione interpretativa
art. 2697 c.c.
la violazione sussiste solo se il giudice attribuisce l'onere della prova a una parte diversa da quella onerata, non quando si contesti la valutazione delle prove
art. 115 c.p.c.
non è violato se il giudice decide sulla base delle prove ritualmente acquisite e non usa prove d'ufficio fuori dai poteri officiosi
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il creditore che agisca per un credito risarcitorio da inadempimento deve allegare i fatti costitutivi della pretesa e provare il danno effettivamente sofferto; la prova dell'esatto adempimento resta, invece, a carico del debitore convenuto secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice di merito assegni l'onere probatorio alla parte sbagliata; non ricorre quando la censura, in realtà, investe il diverso apprezzamento delle prove o l'insufficienza del materiale istruttorio.
- La motivazione è solo apparente quando il provvedimento non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito; una motivazione sintetica, ma che indichi le ragioni decisive del rigetto, supera il minimo costituzionale.
- In sede di legittimità il ricorso deve confrontarsi con tutte le rationes decidendi della decisione impugnata: è inammissibile la censura che colpisce una sola ratio, lasciandone intatta un'altra autonoma e decisiva.
- L'art. 115 c.p.c. è violato soltanto se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o acquisite al di fuori dei poteri officiosi, non quando si limiti a valutare negativamente le prove ritualmente acquisite.
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