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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01576/2025 del 22/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (appaltatore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dall'appaltatrice per il saldo del corrispettivo dovuto per la ristrutturazione della pavimentazione di locali aziendali. La committente ha proposto opposizione deducendo che i lavori non erano stati eseguiti a regola d'arte, che i vizi erano stati segnalati nel corso dell'esecuzione e che gli interventi successivi dell'appaltatrice non li avevano eliminati; ha inoltre chiesto il risarcimento dei danni. In primo grado l'opposizione è stata accolta, con revoca del decreto ingiuntivo e condanna dell'appaltatrice al risarcimento. In appello, l'appaltatrice ha sostenuto di essere stata mera esecutrice di un intervento progettato e diretto dalla committente e ha eccepito la decadenza dalla garanzia per i vizi, poiché i difetti erano palesi e non tempestivamente denunciati. La Corte d'appello ha accolto il gravame, ritenendo che la committente avesse ricevuto l'opera senza riserve e l'avesse accettata tacitamente, denunciando i vizi solo oltre un anno dopo la consegna e solo dopo la richiesta di pagamento. In cassazione la committente ha denunciato violazione dell'art. 1665 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente desunto l'accettazione tacita dell'opera, senza considerare che i vizi erano stati contestati sin dall'esecuzione e che non vi era stato alcun periodo di silenzio idoneo a integrare accettazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla violazione dell'art. 1665 c.c., osservando che la Corte d'appello aveva correttamente applicato i principi in tema di appalto: la consegna è atto materiale distinto dall'accettazione, ma la ricezione dell'opera senza riserve, in assenza di verifica e a fronte di vizi palesi denunciati solo dopo lungo tempo e dopo la richiesta di pagamento, può integrare accettazione tacita. La valutazione circa la sussistenza di tali circostanze è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità come mera rivalutazione del fatto. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese, a una somma ulteriore in favore della controparte e alle conseguenze economiche previste per il rigetto a seguito di definizione anticipata.

Norme richiamate

  • art. 1665 c.c.

    quarto comma; terzo comma

    La consegna dell'opera è atto materiale distinto dall'accettazione; la ricezione senza riserve, anche senza verifica, può integrare accettazione tacita. L'accettazione dell'opera, espressa o tacita, è rilevante per gli effetti sulla garanzia per vizi palesi e sul diritto al pagamento del prezzo.

  • art. 1667 c.c.

    primo comma, secondo periodo

    La garanzia per i vizi non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano conosciuti o riconoscibili, salvo mala fede dell'appaltatore.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La ricorrente ha prospettato un vizio di violazione di legge, ma la censura mirava in realtà a contestare la ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    La Corte ribadisce che la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere dedotta per contestare la mera valutazione del materiale istruttorio, salvo il ricorso abbia posto a base della decisione prove non dedotte, prove illegali o abbia attribuito valore di prova legale a elementi valutabili.

  • art. 116 c.p.c.

    Come per l'art. 115 c.p.c., la doglianza è ammissibile solo nei casi di uso improprio delle prove legali o di valorizzazione di prove non consentite, non per chiedere una diversa lettura del compendio istruttorio.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione interviene all'esito del procedimento camerale con proposta di definizione anticipata del giudizio e opposizione della ricorrente.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È richiamata la facoltà di depositare memoria illustrativa nel procedimento camerale.

  • art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c.

    Poiché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta dopo opposizione, la Corte applica le conseguenze sanzionatorie previste dalla norma.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    La Corte condanna la ricorrente a una somma equitativamente determinata in favore della controparte, quale conseguenza della definizione conforme alla proposta e della soccombenza.

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    La Corte dispone anche il pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, nei limiti previsti dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ricorrendo i presupposti processuali per il rigetto del ricorso, è dovuto un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel contratto di appalto, la consegna dell'opera non coincide automaticamente con l'accettazione: quest'ultima richiede un comportamento del committente, anche concludente, che esprima la volontà di far propria l'opera.
  • L'accettazione tacita può desumersi dalla ricezione dell'opera senza riserve, anche in assenza di verifica, purché il comportamento complessivo del committente sia incompatibile con la volontà di rifiutare l'opera.
  • Per i vizi palesi o riconoscibili, prima dell'accettazione non opera un onere di denuncia ai fini della garanzia; la decadenza e la preclusione alla garanzia derivano dall'avvenuta accettazione dell'opera.
  • La verifica della sussistenza di consegna, ricezione senza riserve e accettazione tacita è una quaestio facti rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione sotto la veste della violazione di legge se la doglianza mira solo a una diversa valutazione delle prove.
  • La censura per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo se il giudice di merito abbia utilizzato prove non dedotte, prove assunte fuori dei limiti di legge o attribuito valore di prova legale a elementi che non lo sono; non basta contestare l'apprezzamento del materiale istruttorio.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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