Cassazione Civile, Ordinanza n. 01572/2025 del 22/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (fornitore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento del saldo del corrispettivo dovuto per la fornitura e installazione di una sala di mungitura e relativi accessori presso la sede di una società ungherese. La società ingiunta ha proposto opposizione sostenendo di non aver mai stipulato quel contratto con la fornitrice, ma di aver solo svolto lavori diversi per conto della società ungherese; ha quindi dedotto che la propria apparente intestazione del rapporto fosse stata solo strumentale a far figurare un unico fornitore e consentire alla società ungherese di ottenere contributi europei. In appello ha insistito sulla tesi della simulazione relativa soggettiva per interposizione fittizia di persona, denunciando l'omessa valutazione di documenti che, a suo dire, dimostravano un accordo simulatorio e il fatto che i pagamenti fossero stati eseguiti con provvista fornita dalla società ungherese. In cassazione ha proposto tre motivi: omesso esame di un fatto decisivo per non aver valorizzato l'accordo di collaborazione del 26 novembre 2012; omesso esame della provvista asseritamente fornita dalla società ungherese, emergente da una mail dell'8 maggio 2013; violazione degli artt. 1414, 1417, 2721, 2722 e 2729 c.c. per avere escluso la simulazione relativa soggettiva e per non avere attribuito ai documenti prodotti valore di prova sufficiente della reale titolarità del rapporto in capo alla società ungherese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che i fatti documentali indicati dalla ricorrente non avessero carattere decisivo ai fini dell'art. 360, n. 5, c.p.c., perché non erano idonei a dimostrare una simulazione relativa soggettiva per interposizione fittizia di persona. L'accordo di collaborazione del 26 novembre 2012, anche se sottoscritto dalla sola fornitrice, non provava l'accordo simulatorio trilatero necessario, e anzi il suo contenuto deponeva per una interposizione reale, in cui la società ricorrente assumeva effettivamente gli obblighi verso la fornitrice, salvo ricevere provvista dalla società ungherese. Analogamente la mail dell'8 maggio 2013, che mostrava il flusso finanziario dalla società ungherese alla ricorrente e l'invito di quest'ultima a pagare la fornitrice, non dimostrava che il corrispettivo fosse stato pagato direttamente dal vero committente alla fornitrice, elemento invece compatibile con l'interposizione fittizia. La Corte ha quindi confermato che la conferma d'ordine proveniva dalla ricorrente, che non conteneva alcun riferimento alla spendita del nome altrui e che mancava la prova di un accordo simulatorio con adesione del terzo contraente. Alla soccombenza ha fatto seguire la condanna alle spese, oltre a una condanna ex art. 96 c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio è configurabile solo per l'omesso esame di un fatto storico decisivo, cioè idoneo, se considerato, a determinare un esito diverso della controversia.
art. 1414 c.c.
La simulazione relativa soggettiva richiede un effettivo accordo simulatorio; in mancanza, non può dirsi provata la fittizia interposizione del soggetto che appare contraente.
art. 1417 c.c.
La prova della simulazione deve essere coerente con la struttura dell'accordo simulatorio e con i limiti probatori applicabili.
art. 2721 c.c.
Richiamato insieme alle altre norme sulle prove per contestare l'uso dei documenti e delle presunzioni ai fini della simulazione.
art. 2722 c.c.
Richiamato insieme alle altre norme sulle prove per contestare la ricostruzione del rapporto contrattuale reale.
art. 2729 c.c.
Le presunzioni non sono sufficienti se gli elementi valorizzati non consentono di inferire in modo decisivo la simulazione fittizia, essendo compatibili con una interposizione reale.
art. 380-bis c.p.c.
È stata formulata una proposta di definizione anticipata del giudizio, poi confermata all'esito dell'opposizione.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Le parti hanno depositato memorie illustrative nel procedimento camerale.
art. 96 c.p.c.
Poiché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta anticipata dopo opposizione infondata, è stata applicata la condanna aggravata a carico della parte soccombente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato disposto il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omissione di un fatto storico decisivo; non è sufficiente lamentare una diversa lettura di documenti già valutati o una rivalutazione del materiale probatorio.
- La simulazione relativa soggettiva per interposizione fittizia di persona presuppone un accordo simulatorio che coinvolga anche il terzo contraente, il quale deve aderire alla fictio negoziale; in difetto, la fattispecie non è integrata.
- Non ogni assetto in cui un soggetto riceva provvista da un terzo e poi paghi il fornitore configura interposizione fittizia: tale sequenza può essere compatibile con un'interposizione reale, se il contraente apparente assume effettivamente gli obblighi verso il terzo.
- Ai fini della prova della simulazione occorre dimostrare elementi univoci e coerenti con la fittizietà del soggetto contraente; elementi documentali compatibili anche con una diversa ricostruzione non sono decisivi.
- La conferma d'ordine sottoscritta dal soggetto che appare contraente, senza spendita del nome altrui, è un indizio forte dell'assunzione diretta del rapporto, salvo prova contraria rigorosa della simulazione.
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