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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01574/2025 del 22/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione della Corte d'appello che aveva a sua volta confermato il rigetto dell'opposizione all'ordinanza-ingiunzione. Ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da un'ordinanza-ingiunzione di euro 6.000 emessa per violazione dell'art. 10 della legge n. 122/1992, perché il soggetto sanzionato avrebbe svolto attività di autoriparazione di automezzi d'epoca senza presentare la denuncia di inizio attività alla Camera di commercio. L'opposizione proposta in primo grado è stata respinta, e l'appello è stato rigettato. In cassazione il ricorrente ha articolato tre motivi: (1) violazione dell'art. 18 l. n. 689/1981 e degli artt. 97 Cost., per l'asserita mancanza di delega in capo ai funzionari che avevano svolto l'audizione rispetto al funzionario firmatario dell'ordinanza; (2) violazione dell'art. 18, comma 2, l. n. 689/1981 e dell'art. 3 l. n. 241/1990, per motivazione ritenuta insufficiente poiché il provvedimento richiamava per relationem una nota non conosciuta dall'incolpato; (3) violazione dell'art. 10 l. n. 122/1992 e dell'art. 10 d.P.R. n. 558/1999, sostenendo che l'attività svolta fosse solo amatoriale, non organizzata in forma d'impresa, e che comunque la riparazione dei veicoli propri non fosse vietata. La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi, valorizzando la presunzione di legittimità del provvedimento sanzionatorio, l'adeguatezza della motivazione per richiamo ai verbali, e la valutazione di merito secondo cui l'attrezzatura e i materiali rinvenuti erano incompatibili con un'attività amatoriale, oltre alla ratio della legge che impone che le riparazioni siano svolte da soggetti qualificati e censiti.

Norme richiamate

  • art. 6 d.lgs. n. 150/2011

    richiamato come norma del ricorso in opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione

  • art. 10 legge n. 122/1992

    norma violata secondo l'amministrazione e criterio sostanziale per l'accertamento dell'abusivo esercizio dell'attività di autoriparazione

  • art. 18 legge n. 689/1981

    disciplina l'audizione e il procedimento sanzionatorio; la Corte esclude che richieda la corrispondenza tra funzionario audiente e firmatario dell'ordinanza e afferma l'onere del ricorrente di provare la dedotta mancanza di delega

  • art. 97 Cost.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla delega, ma non ritenuto decisivo

  • art. 3 legge n. 241/1990

    richiamato dal ricorrente, ma ritenuto non applicabile in via generale alla motivazione dell'ordinanza-ingiunzione rispetto alla disciplina speciale della legge n. 689/1981

  • art. 18, comma 2, legge n. 689/1981

    la motivazione del provvedimento sanzionatorio può essere sintetica e basata sul verbale di accertamento, salvo l'emersione di fatti nuovi rilevanti

  • art. 360 cod. proc. civ.

    richiamato quanto alla specificità dei motivi di ricorso per cassazione; la Corte rileva che le censure, pur non numericamente tipizzate, erano sufficientemente intellegibili

  • art. 366, comma 1, cod. proc. civ.

    norma sul contenuto del ricorso; la Corte esclude carenze di esposizione sommaria dei fatti e di autosufficienza, ma dichiara inammissibile un motivo per difetto di riferibilità alla ratio decidendi

  • art. 213 cod. proc. civ.

    indicato come strumento che il ricorrente avrebbe dovuto sollecitare per acquisire informazioni sulla pretesa mancanza di delega

  • art. 23, comma 6, legge n. 689/1981

    richiamato quale potere istruttorio del giudice nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa

  • art. 1 legge n. 122/1992

    utilizzato per ricavare la ratio della disciplina: sicurezza della circolazione e necessità che le riparazioni siano svolte da soggetti qualificati

  • art. 10 d.P.R. n. 558/1999

    richiamato come norma sulla denuncia di inizio attività per poter essere censiti e controllati

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato quale parametro dell'importo ulteriore dovuto

  • L. n. 689/1981

    considerata legge speciale sulla motivazione e sul procedimento delle sanzioni amministrative, prevalente rispetto alla disciplina generale della legge n. 241/1990

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione, chi deduce l'illegittimità del provvedimento per mancanza di delega o per vizi interni dell'assetto amministrativo ha l'onere di allegare e dimostrare il fatto dedotto; se non riesce ad acquisire la relativa attestazione, deve sollecitare i poteri istruttori del giudice o i poteri di acquisizione presso l'amministrazione, non potendo limitarsi a una mera contestazione assertiva.
  • L'ordinanza-ingiunzione in materia di sanzioni amministrative è validamente motivata quando richiama con sufficiente chiarezza il verbale di accertamento e gli elementi fattuali e giuridici essenziali; non è richiesta una confutazione analitica di ogni deduzione difensiva, salvo che siano dedotti fatti nuovi o circostanze rilevanti non contenuti nel verbale.
  • La disciplina speciale della legge n. 689/1981 regola la motivazione del provvedimento sanzionatorio e prevale sulla disciplina generale della legge n. 241/1990, che non può essere automaticamente trasposta all'ordinanza-ingiunzione.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito sostituire alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito una diversa lettura del materiale probatorio; la doglianza è inammissibile se si risolve in una richiesta di nuova valutazione del merito.
  • Ai fini dell'accertamento dell'esercizio abusivo di un'attività soggetta a denuncia e qualificazione professionale, rilevano gli indici oggettivi dell'organizzazione dell'officina o dell'impresa, come attrezzature, materiali e quantità di scarti rinvenuti, quando essi siano incompatibili con un'attività meramente amatoriale.
  • La finalità della disciplina sull'autoriparazione è la sicurezza della circolazione stradale, perseguita imponendo che le riparazioni siano eseguite da soggetti qualificati e censiti; pertanto non è decisivo invocare una pretesa attività hobbistica quando gli elementi concreti dimostrano un'attività organizzata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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