Cassazione Civile, Ordinanza n. 01574/2025 del 22/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione della Corte d'appello che aveva a sua volta confermato il rigetto dell'opposizione all'ordinanza-ingiunzione. Ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da un'ordinanza-ingiunzione di euro 6.000 emessa per violazione dell'art. 10 della legge n. 122/1992, perché il soggetto sanzionato avrebbe svolto attività di autoriparazione di automezzi d'epoca senza presentare la denuncia di inizio attività alla Camera di commercio. L'opposizione proposta in primo grado è stata respinta, e l'appello è stato rigettato. In cassazione il ricorrente ha articolato tre motivi: (1) violazione dell'art. 18 l. n. 689/1981 e degli artt. 97 Cost., per l'asserita mancanza di delega in capo ai funzionari che avevano svolto l'audizione rispetto al funzionario firmatario dell'ordinanza; (2) violazione dell'art. 18, comma 2, l. n. 689/1981 e dell'art. 3 l. n. 241/1990, per motivazione ritenuta insufficiente poiché il provvedimento richiamava per relationem una nota non conosciuta dall'incolpato; (3) violazione dell'art. 10 l. n. 122/1992 e dell'art. 10 d.P.R. n. 558/1999, sostenendo che l'attività svolta fosse solo amatoriale, non organizzata in forma d'impresa, e che comunque la riparazione dei veicoli propri non fosse vietata. La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi, valorizzando la presunzione di legittimità del provvedimento sanzionatorio, l'adeguatezza della motivazione per richiamo ai verbali, e la valutazione di merito secondo cui l'attrezzatura e i materiali rinvenuti erano incompatibili con un'attività amatoriale, oltre alla ratio della legge che impone che le riparazioni siano svolte da soggetti qualificati e censiti.
Norme richiamate
richiamato come norma del ricorso in opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione
norma violata secondo l'amministrazione e criterio sostanziale per l'accertamento dell'abusivo esercizio dell'attività di autoriparazione
disciplina l'audizione e il procedimento sanzionatorio; la Corte esclude che richieda la corrispondenza tra funzionario audiente e firmatario dell'ordinanza e afferma l'onere del ricorrente di provare la dedotta mancanza di delega
art. 97 Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla delega, ma non ritenuto decisivo
richiamato dal ricorrente, ma ritenuto non applicabile in via generale alla motivazione dell'ordinanza-ingiunzione rispetto alla disciplina speciale della legge n. 689/1981
art. 18, comma 2, legge n. 689/1981
la motivazione del provvedimento sanzionatorio può essere sintetica e basata sul verbale di accertamento, salvo l'emersione di fatti nuovi rilevanti
richiamato quanto alla specificità dei motivi di ricorso per cassazione; la Corte rileva che le censure, pur non numericamente tipizzate, erano sufficientemente intellegibili
art. 366, comma 1, cod. proc. civ.
norma sul contenuto del ricorso; la Corte esclude carenze di esposizione sommaria dei fatti e di autosufficienza, ma dichiara inammissibile un motivo per difetto di riferibilità alla ratio decidendi
indicato come strumento che il ricorrente avrebbe dovuto sollecitare per acquisire informazioni sulla pretesa mancanza di delega
art. 23, comma 6, legge n. 689/1981
richiamato quale potere istruttorio del giudice nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa
utilizzato per ricavare la ratio della disciplina: sicurezza della circolazione e necessità che le riparazioni siano svolte da soggetti qualificati
richiamato come norma sulla denuncia di inizio attività per poter essere censiti e controllati
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro dell'importo ulteriore dovuto
considerata legge speciale sulla motivazione e sul procedimento delle sanzioni amministrative, prevalente rispetto alla disciplina generale della legge n. 241/1990
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione, chi deduce l'illegittimità del provvedimento per mancanza di delega o per vizi interni dell'assetto amministrativo ha l'onere di allegare e dimostrare il fatto dedotto; se non riesce ad acquisire la relativa attestazione, deve sollecitare i poteri istruttori del giudice o i poteri di acquisizione presso l'amministrazione, non potendo limitarsi a una mera contestazione assertiva.
- L'ordinanza-ingiunzione in materia di sanzioni amministrative è validamente motivata quando richiama con sufficiente chiarezza il verbale di accertamento e gli elementi fattuali e giuridici essenziali; non è richiesta una confutazione analitica di ogni deduzione difensiva, salvo che siano dedotti fatti nuovi o circostanze rilevanti non contenuti nel verbale.
- La disciplina speciale della legge n. 689/1981 regola la motivazione del provvedimento sanzionatorio e prevale sulla disciplina generale della legge n. 241/1990, che non può essere automaticamente trasposta all'ordinanza-ingiunzione.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito sostituire alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito una diversa lettura del materiale probatorio; la doglianza è inammissibile se si risolve in una richiesta di nuova valutazione del merito.
- Ai fini dell'accertamento dell'esercizio abusivo di un'attività soggetta a denuncia e qualificazione professionale, rilevano gli indici oggettivi dell'organizzazione dell'officina o dell'impresa, come attrezzature, materiali e quantità di scarti rinvenuti, quando essi siano incompatibili con un'attività meramente amatoriale.
- La finalità della disciplina sull'autoriparazione è la sicurezza della circolazione stradale, perseguita imponendo che le riparazioni siano eseguite da soggetti qualificati e censiti; pertanto non è decisivo invocare una pretesa attività hobbistica quando gli elementi concreti dimostrano un'attività organizzata.
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