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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01577/2025 del 22/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società e PA)

La controversia

La controversia nasce da una querela di falso incidentale proposta in un giudizio tributario relativo a tributi locali, avente ad oggetto l'autenticità della firma apposta per ricevuta sull'avviso di ricevimento di una cartolina postale del 27.11.1997 relativa alla notifica di una cartella esattoriale. Il tribunale aveva rigettato la querela; la corte d'appello aveva confermato, valorizzando la consulenza tecnica grafologica e la deposizione di un dipendente postale che riferiva di avere consegnato la raccomandata e di avere visto apporre la firma. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 223 e 347 c.p.c. per asserita produzione dell'originale della cartolina senza le forme prescritte e per la decisione resa senza fascicolo di primo grado; 2) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., lamentando che la corte territoriale si fosse limitata ad aderire acriticamente alla CTU e alla sentenza di primo grado, senza considerare le proprie censure e quelle del consulente di parte, nonché l'asserita inattendibilità del testimone dipendente postale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di specifica indicazione dell'atto e perché la questione non risultava trattata nella sentenza impugnata; ha inoltre osservato che, in tema di querela di falso, le attività previste dagli artt. 223 e 224 c.p.c. sono rimesse alla discrezionalità del giudice istruttore e la loro eventuale irregolarità non comporta nullità. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, perché la mancata acquisizione del fascicolo di primo grado non costituisce di per sé vizio del procedimento e, comunque, la censura non indicava quali elementi decisivi sarebbero stati ricavabili dal fascicolo né il pregiudizio al diritto di difesa. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché diretto a sollecitare una nuova valutazione del merito della consulenza grafologica e dell'attendibilità del testimone, attività riservate al giudice di merito e non censurabili in cassazione se adeguatamente motivate. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore di entrambe le controparti.

Norme richiamate

  • art. 223 c.p.c.

    Le attività relative al deposito del documento impugnato di falso e al sequestro sono rimesse alla discrezionalità del giudice istruttore e la loro mancata puntuale esecuzione non determina nullità.

  • art. 224 c.p.c.

    È richiamato insieme all'art. 223 c.p.c. per affermare che i provvedimenti sulla custodia del documento oggetto di querela di falso sono ordinatori e discrezionali.

  • art. 347, terzo comma, c.p.c.

    La mancata acquisizione del fascicolo di primo grado non integra automaticamente un vizio della sentenza di appello; il motivo è ammissibile solo se si allega che dal fascicolo sarebbero emersi elementi decisivi non altrimenti rilevabili.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È invocato per denunciare la violazione di norme processuali, ma la Corte verifica in concreto l'ammissibilità della censura e la specificità del motivo.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È richiamato per dedurre nullità processuali, ma la Corte esclude il vizio perché non è indicato un concreto pregiudizio al diritto di difesa.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Non consente di trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del merito o delle prove; è inammissibile la censura che mira a sovvertire l'apprezzamento del giudice di merito.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso deve contenere la specifica indicazione degli atti e dei documenti su cui si fonda, nonché del momento processuale in cui la questione è stata dedotta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione le questioni non trattate nella sentenza impugnata sono inammissibili se il ricorrente non indica specificamente in quale atto del giudizio di merito le abbia dedotte, in modo da consentire il controllo ex actis.
  • In tema di querela di falso, le modalità di deposito e custodia del documento impugnato sono rimesse al prudente apprezzamento del giudice istruttore; l'eventuale irregolarità degli adempimenti ordinatori non comporta di per sé nullità.
  • La mancata acquisizione del fascicolo di primo grado non costituisce automaticamente vizio della sentenza di appello: è necessario dedurre quali elementi decisivi sarebbero stati ricavabili dal fascicolo e quale concreto pregiudizio difensivo ne sia derivato.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, della consulenza tecnica o dell'attendibilità dei testimoni, trattandosi di apprezzamenti riservati al giudice di merito se sorretti da motivazione non apparente.
  • L'eventuale incapacità a testimoniare e l'inattendibilità del testimone devono essere tempestivamente dedotte nel processo di merito; in cassazione non è consentito introdurre per la prima volta censure che presuppongono nuovi accertamenti di fatto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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