Cassazione Civile, Ordinanza n. 17955/2025 del 02/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal pagamento, nel 2004, di un'indennità di esproprio relativa a un terreno oggetto di decreto di espropriazione notificato nel 1988. La contribuente, nella dichiarazione dei redditi del 2005, aveva optato per la tassazione ordinaria della plusvalenza ex l. n. 413/1991, indicando un credito d'imposta di 30.000 euro e chiedendone il rimborso. L'Agenzia delle Entrate aveva negato il rimborso con apposito atto di diniego. Tale diniego è stato prima confermato dalla CTP di Siena e poi dalla CTR Toscana. Nel ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto due motivi di violazione di legge: da un lato, la falsa applicazione della l. n. 413/1991, art. 11, commi 5-9, della l. n. 241/1990, art. 2-bis, e dell'art. 115 c.p.c.; dall'altro, la falsa applicazione della l. n. 448/2001, art. 7. Tuttavia, nelle more del giudizio di legittimità, l'Ufficio ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione perché aveva annullato in autotutela il diniego, riconoscendo il credito d'imposta, e la contribuente ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere, rinunciando anche alle spese.
La decisione
La Corte ha accolto la richiesta preliminare dell'Ufficio di cessazione della materia del contendere, rilevando che la contribuente aveva ottenuto in autotutela quanto richiesto in origine, cioè il riconoscimento del credito d'imposta e l'annullamento del diniego impugnato. Di conseguenza, non ha esaminato i motivi di ricorso nel merito. Ha inoltre escluso la pronuncia sulle spese per effetto della rinuncia espressa della ricorrente e ha disposto la compensazione delle spese del giudizio di cassazione. La Corte ha anche affermato che, in caso di cessazione della materia del contendere, non si applica il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di norma eccezionale.
Norme richiamate
l. 30/12/1991, n. 413, art. 11, commi 5, 6, 7, 8 e 9
Richiamata come base normativa della tassazione della plusvalenza collegata all'indennità di esproprio, ma il merito della sua applicazione non è stato esaminato per cessazione della materia del contendere.
Richiamato nel primo motivo di ricorso come norma asseritamente violata; la Corte non si pronuncia sul merito della censura.
Richiamato nel primo motivo di ricorso; non è oggetto di valutazione nel merito per effetto della cessazione della materia del contendere.
Richiamato nel secondo motivo di ricorso; non è esaminato nel merito.
È consentito il deposito di documenti in cassazione quando servono a comprovare la sopravvenuta cessazione della materia del contendere e quindi attengono all'ammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Non si applica in caso di rinuncia al ricorso o di cessazione della materia del contendere, trattandosi di norma eccezionale di stretta interpretazione.
Massime di principio
- Quando, dopo la proposizione del ricorso per cassazione, l'interesse a impugnare viene meno perché la pretesa sostanziale è stata integralmente soddisfatta in autotutela, la Corte deve dichiarare la cessazione della materia del contendere senza esaminare i motivi di ricorso.
- La documentazione sopravvenuta che dimostri la cessazione della materia del contendere può essere depositata in cassazione ai sensi dell'art. 372 c.p.c., in quanto attiene all'ammissibilità del ricorso.
- Se la parte ricorrente aderisce alla richiesta di cessazione della materia del contendere e rinuncia espressamente alle spese, la Corte può compensare le spese del giudizio, senza necessità di valutare la soccombenza virtuale.
- Il raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applica nei casi di rinuncia al ricorso o cessazione della materia del contendere, perché la disposizione ha natura eccezionale e va interpretata restrittivamente.
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