Cassazione Civile, Ordinanza n. 25098/2024 del 18/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla realizzazione, da parte dell'ente pubblico, di una nuova strada di collegamento a un campus esterno all'abitato, in prossimità di un fabbricato di proprietà privata. Il proprietario sosteneva che la strada fosse stata costruita a una distanza inferiore a quella legale dal suo immobile e che, trattandosi di area fuori centro abitato e non urbanizzata in concreto, dovesse applicarsi la distanza di 30 metri prevista per le strade extraurbane secondarie. Dopo un accertamento tecnico preventivo e un successivo giudizio sommario poi convertito in ordinario, il Tribunale aveva accolto la domanda risarcitoria ritenendo applicabile la fascia di 30 metri; la Corte d'appello ha invece ritenuto corretta l'applicazione della distanza di 10 metri, poiché la strada era extraurbana secondaria di tipo C e ricadeva in zona prevista come edificabile o trasformabile da strumenti urbanistici attuativi esecutivi. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: 1) falsa applicazione della disciplina sulle distanze stradali, assumendo che il comma 3 dell'art. 26 del regolamento attuativo del Codice della strada non potesse applicarsi in mancanza di concreta attuazione degli strumenti urbanistici, e che dovessero invece valere le distanze del D.M. 1 aprile 1968, anche perché la zona sarebbe rimasta rurale e la strada non sarebbe stata classificata; 2) ulteriore error in iudicando per non avere considerato che le previsioni urbanistiche richiamate non riguardavano la zona della strada e che la strada era stata realizzata dopo il fabbricato del ricorrente. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo infondato nella parte centrale e inammissibile per il resto, osservando che l'accertamento di fatto sulla natura della strada e sulla ricaduta dell'area in strumenti urbanistici esecutivi non era sindacabile in sede di legittimità e che la disciplina speciale del comma 3 non richiede una percentuale di effettiva attuazione del piano; il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché introduceva questioni nuove e fattuali non esaminate nei gradi di merito e, quanto alla prevenzione, perché irrilevante rispetto al criterio legale delle fasce di rispetto. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso del proprietario, confermando la decisione di merito che aveva escluso la violazione della fascia di rispetto e aveva rigettato la domanda risarcitoria. Ha ritenuto corretta la qualificazione della strada come extraurbana secondaria di tipo C ricadente in area edificabile o trasformabile mediante strumenti urbanistici attuativi esecutivi, con conseguente applicazione della distanza minima di 10 metri, risultata rispettata. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura di legittimità per violazione di legge non può essere utilizzata per rimettere in discussione accertamenti di fatto compiuti dai giudici di merito o per introdurre questioni nuove.
Richiamato come base del procedimento di accertamento tecnico preventivo avviato dal proprietario prima del giudizio di merito.
Richiamato come base del procedimento di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite.
Richiamato come rito sommario di cognizione poi convertito in ordinario nel giudizio di primo grado.
art. 2 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla classificazione delle strade e sulle relative distanze legali.
art. 3 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Il ricorrente lo invocava per sostenere che la zona non integrasse un centro abitato; la Corte ha ritenuto tale profilo superfluo rispetto alla qualificazione della strada come extraurbana.
art. 4 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Richiamato dal ricorrente e dalla Corte nella ricostruzione del regime delle distanze fuori dai centri abitati.
art. 16 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Richiamato dal ricorrente nella censura di falsa applicazione della disciplina del Codice della strada.
art. 26, comma 2, d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495
"Fuori dai centri abitati... le distanze dal confine stradale... non possono essere inferiori a... 30 m per strade di tipo C"
È la regola generale sulle distanze per le strade extraurbane secondarie fuori dai centri abitati.
art. 26, comma 3, d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495
"Fuori dai centri abitati... ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale... le distanze... non possono essere inferiori a... 10 m per le strade di tipo C"
È la norma speciale applicata dalla Corte: quando la strada di tipo C ricade in area edificabile o trasformabile con strumento urbanistico generale attuabile direttamente o con strumenti attuativi esecutivi, la distanza minima scende a 10 metri senza richiedere ulteriore concreta edificazione dell'area.
art. 234 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'applicazione della disciplina previgente sulle distanze, in mancanza di classificazione della strada.
art. 11, comma 3, l. 17 agosto 1942, n. 1150
Richiamato dal ricorrente nella censura sulla disciplina urbanistica e sulle conseguenze della mancata attuazione dei piani.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ne dà atto quale base dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
D.M. 1 aprile 1968
Invocato dal ricorrente come disciplina previgente delle distanze edilizie rispetto alle strade, ma ritenuto non applicabile nel caso concreto.
D.M. 5 novembre 2001, n. 6792
Richiamato nel contraddittorio tecnico dal consulente di parte del Comune per la classificazione della strada.
d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495
Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada, fonte centrale per la disciplina delle distanze legali oggetto di causa.
Massime di principio
- In tema di fasce di rispetto stradali fuori dai centri abitati, la disciplina speciale applicabile non dipende solo dalla tipologia della strada, ma anche dalla localizzazione dell'area rispetto a strumenti urbanistici generali o attuativi esecutivi: per le strade di tipo C la distanza minima può ridursi a 10 metri se ricorrono le condizioni previste dal regolamento attuativo.
- La norma che prevede la riduzione della distanza legale in area edificabile o trasformabile non richiede, oltre alla sussistenza di un piano urbanistico esecutivo o direttamente attuabile, anche un grado minimo di effettiva realizzazione delle previsioni di piano.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito sulla classificazione della strada, sulla localizzazione dell'area e sull'esecutività degli strumenti urbanistici, salvo vizi di motivazione o errori di diritto nei limiti consentiti.
- Sono inammissibili in cassazione le questioni nuove che presuppongono accertamenti fattuali non svolti nei gradi di merito, come l'asserita mancata classificazione della strada o la pretesa estraneità dell'area agli strumenti urbanistici richiamati.
- Il criterio della prevenzione non incide sulla disciplina delle distanze legali tra edifici e strade, la quale si determina secondo le norme speciali applicabili alla tipologia della strada e alla disciplina urbanistica del territorio.
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