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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25040/2024 del 18/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce dalla cancellazione di una società in accomandita semplice dal registro delle imprese, con decorrenza dal 31 dicembre 2014. Il liquidatore della società aveva sottoscritto, su indicazione del consulente fiscale-contabile e amministrativo-gestionale della società, una dichiarazione nella quale attestava che non esistevano crediti verso terzi da incassare. Secondo l'attore, quella dichiarazione aveva condotto alla cancellazione della società e alla conseguente estinzione di un giudizio che la società stessa aveva promosso contro un condominio per ottenere il risarcimento dei danni da cattiva manutenzione di parti comuni. In primo grado la domanda risarcitoria era stata rigettata; in appello era stata accolta solo parzialmente. Il ricorrente principale ha proposto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 1176 e 1218 c.c., sostenendo che il professionista avrebbe dovuto informare compiutamente il cliente di tutte le conseguenze della cancellazione della società e verificare l'esistenza di contenziosi e crediti attivi, non potendo il cliente interpretare tecnicamente la dichiarazione sottoscritta; 2) violazione degli artt. 244 c.p.c. e 1176 c.c., per la declaratoria di inammissibilità di un capitolo di prova testimoniale sulla conoscenza, da parte del professionista, della lite pendente contro il condominio; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c., per asserita mancata pronuncia sull'onere del professionista di provare di aver esattamente adempiuto al mandato; 4) violazione dell'art. 177 c.p.c., per la revoca di ordinanze istruttorie e per l'effetto preclusivo che ne sarebbe derivato sulla prova documentale e testimoniale. Il ricorso incidentale del professionista censurava la condanna alle spese in favore della compagnia di assicurazione chiamata in garanzia, assumendo che la chiamata fosse fondata e che la polizza coprisse anche l'attività svolta di fatto, almeno secondo le dichiarazioni rese nel questionario precontrattuale e secondo la normativa di settore invocata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo del ricorso principale perché diretto a contestare un apprezzamento di fatto del giudice di merito, e non un vero error iuris; ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che la specificità del capitolo testimoniale è requisito rilevabile d'ufficio e che la prova doveva essere collocata nel tempo e nello spazio; ha ritenuto infondato il terzo motivo, perché la corte territoriale non aveva invertito l'onere della prova ma aveva valorizzato il materiale probatorio acquisito; ha ritenuto infondato il quarto motivo, osservando che le ordinanze istruttorie sono normalmente revocabili e non producono giudicato né preclusioni sul merito. Quanto al ricorso incidentale, lo ha respinto affermando che la condanna alle spese in favore del terzo chiamato in garanzia è corretta quando la chiamata risulti manifestamente infondata o arbitraria e che, nella specie, il motivo si risolveva in una diversa lettura del contratto assicurativo e dei fatti, senza specifica censura dei criteri ermeneutici o delle clausole rilevanti. La Corte ha quindi condannato il ricorrente principale e il ricorrente incidentale al pagamento delle spese di legittimità nei confronti delle controparti individuate in dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 1176 c.c.

    richiamato come parametro della diligenza del professionista; la Corte non ne ricava una regola diversa da quella applicata dal giudice di merito, che aveva escluso l'inadempimento sulla base delle risultanze di causa

  • art. 1218 c.c.

    richiamato in tema di responsabilità contrattuale e onere dell'adempimento; la Corte osserva che il giudice di merito non ha invertito il riparto dell'onere probatorio ma ha valutato le prove disponibili

  • art. 244 c.p.c.

    invocato sul capitolo di prova testimoniale; la Corte ribadisce che la specificità e determinazione del fatto da provare sono requisiti essenziali della prova testimoniale

  • art. 157 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità di eccepire la nullità; la Corte chiarisce che la carenza di specificità del capitolo testimoniale è rilevabile d'ufficio

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per omessa pronuncia; la Corte esclude il vizio, rilevando che la questione dell'adempimento era stata comunque esaminata

  • art. 177 c.p.c.

    richiamato contro la revoca delle ordinanze istruttorie; la Corte afferma che le ordinanze istruttorie sono revocabili e non incidono sul merito con efficacia preclusiva

  • art. 91 c.p.c.

    applicato per la regolazione delle spese a carico del chiamante in garanzia ritenuto soccombente verso il terzo chiamato

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma processuale richiamata per dedurre violazioni di legge sostanziale e processuale, ma la Corte rileva che alcuni motivi miravano in realtà a una rivalutazione del fatto

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    richiamato dalla Corte per evidenziare che le censure miravano in sostanza a contestare un accertamento di fatto non dedotto come vizio motivazionale

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato solo per il rito camerale e il deposito di memorie

  • art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel dispositivo per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012

    richiamato quale norma che ha inserito il comma 1 quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

Massime di principio

  • Nel giudizio di responsabilità contrattuale del professionista, la censura che investe la valutazione del contenuto dell'incarico e dell'adempimento non è ammissibile in cassazione se si risolve nella richiesta di una diversa ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
  • La prova testimoniale deve indicare fatti specifici, determinati e collocati univocamente nel tempo e nello spazio; la mancanza di tali requisiti rende il capitolo inammissibile anche d'ufficio.
  • L'onere di provare l'inadempimento e l'eventuale conoscenza, da parte del professionista, di circostanze decisive non può essere aggirato mediante capitoli di prova generici o riferiti a stati soggettivi non concretamente circostanziati.
  • Le ordinanze istruttorie sono, di regola, revocabili e non producono giudicato né effetti preclusivi sul merito; la loro modifica non integra, di per sé, violazione dell'art. 177 c.p.c.
  • In tema di spese della chiamata in garanzia, il terzo chiamante può essere condannato a rifondere le spese al terzo chiamato quando la chiamata risulti manifestamente infondata o arbitraria, anche se la domanda principale sia stata rigettata.
  • La critica al regolamento delle spese o all'operatività di una polizza deve confrontarsi con le rationes decidendi specifiche e con il contenuto delle clausole contrattuali rilevanti; una diversa interpretazione del contratto, proposta in modo generico, non basta a fondare il ricorso per cassazione.

Come è indicizzato

MaterieMandatoResponsabilità professionaleProveImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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