Cassazione Civile, Ordinanza n. 25043/2024 del 18/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso a carico di un imprenditore edile per II.DD. e IVA 2006, fondato su verifica fiscale e su indagini bancarie ex artt. 32 e 39 d.P.R. 600/1973, oltre che sull'art. 51 d.P.R. 633/1972. L'Ufficio aveva ritenuto non giustificati numerosi movimenti bancari del contribuente, dei figli e di imprese a lui collegate, qualificandoli come ricavi non dichiarati per complessivi euro 2.592.083. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto per difetto di motivazione dell'atto; in appello l'Agenzia aveva ottenuto una riforma parziale e la CTR aveva ridotto a un terzo l'importo recuperato, ritenendo non provata la giustificazione di quei movimenti ma attribuendo al contribuente solo una quota pari a un terzo perché i nominativi coinvolti erano tre. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi: contestava, tra l'altro, la valutazione del contraddittorio endoprocedimentale, la qualificazione dell'accertamento, l'applicazione delle presunzioni bancarie e la motivazione della riduzione a un terzo. L'Agenzia ha proposto ricorso incidentale/successivo con tre motivi, censurando proprio la riduzione forfetaria dell'imponibile e deducendo nullità o violazione di legge perché, una volta riconosciuta la non giustificazione dei movimenti, la CTR non poteva ridurre la pretesa in assenza di prova analitica contraria per ciascuna movimentazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili tutti i motivi del ricorso principale del contribuente, ritenendo che le doglianze sul contraddittorio e sulla motivazione fossero generiche, non specifiche o formulate secondo un vizio motivazionale non più deducibile nel testo novellato dell'art. 360, n. 5, c.p.c.; ha inoltre osservato che il contribuente mirava in sostanza a un riesame del merito e che, comunque, l'accertamento bancario era sorretto da presunzioni relative non superate da prova analitica. Ha invece accolto i primi due motivi del ricorso dell'Agenzia delle Entrate, affermando che, in materia di indagini bancarie, il contribuente deve fornire prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione a operazioni già dichiarate o alla loro estraneità all'attività d'impresa, e che non è consentita una riduzione forfetaria della pretesa impositiva solo perché i conti coinvolti erano intestati anche a familiari. Il terzo motivo dell'Agenzia è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Le movimentazioni sui conti correnti bancari del contribuente operano come presunzione relativa di ricavi e richiedono prova analitica contraria per ciascuna operazione.
art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
L'accertamento analitico-induttivo può fondarsi su gravi incongruenze e sugli esiti delle indagini bancarie.
art. 51 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Anche ai fini IVA i movimenti bancari si presumono riferiti all'attività economica del contribuente, salvo prova contraria analitica.
art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
L'interlocuzione endoprocedimentale è rilevante, ma non impone all'Ufficio di accogliere le osservazioni del contribuente né di confutarle analiticamente se l'atto dà conto dell'avvenuto contraddittorio.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato dal ricorrente come base delle censure sul procedimento e sulla motivazione dell'avviso.
art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241
Richiamato dal ricorrente in relazione all'obbligo di motivazione dell'atto amministrativo.
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato dal ricorrente in tema di motivazione dell'avviso di accertamento.
art. 56 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato dal ricorrente in tema di motivazione dell'atto impositivo IVA.
art. 360 c.p.c.
La Corte applica il novellato art. 360, n. 5, c.p.c., ribadendo che è deducibile solo l'omesso esame di un fatto decisivo e non la insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato per la censura di motivazione apparente/nullità della sentenza, ma ritenuto infondato dalla Corte rispetto alla motivazione resa dalla CTR.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato in relazione al contenuto motivazionale delle sentenze tributarie.
art. 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato insieme all'art. 36 d.lgs. 546/1992 sul regime motivazionale delle decisioni tributarie.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato per sostenere la nullità della sentenza per difetto di motivazione, ma la Corte ha ritenuto che il minimo costituzionale fosse rispettato sotto il profilo accolto dell'Agenzia.
art. 2727 c.c.
Richiamato dall'Agenzia per la struttura presuntiva dell'accertamento bancario.
art. 2729 c.c.
Richiamato dal contribuente e dall'Agenzia in tema di presunzioni semplici e prova contraria.
art. 2697 c.c.
La prova contraria delle presunzioni bancarie grava sul contribuente, che deve vincerle con elementi analitici.
art. 2359 c.c.
Richiamato dal contribuente in relazione al collegamento tra società del medesimo nucleo familiare, ma la censura è stata reputata inammissibile e incongruente.
art. 100 c.p.c.
La Corte ha escluso l'interesse del contribuente a censurare la riduzione forfetaria operata dalla CTR, poiché la stessa era favorevole al ricorrente.
Massime di principio
- In tema di indagini bancarie, i versamenti e i prelevamenti sui conti del contribuente si presumono riferiti all'attività economica svolta; per superare la presunzione non basta una giustificazione generica o complessiva, ma occorre una prova analitica della riferibilità di ciascuna movimentazione a operazioni già dichiarate oppure della sua estraneità all'attività.
- Il contribuente che contesti un accertamento fondato su presunzioni bancarie deve indicare in modo specifico, nel ricorso per cassazione, quali fatti decisivi e quali giustificazioni concrete non siano stati esaminati dal giudice di merito; non è sufficiente una critica meramente assertiva o volta a sollecitare un nuovo giudizio di fatto.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non è più deducibile il vizio di motivazione insufficiente o contraddittoria; è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti.
- La motivazione dell'atto impositivo e della sentenza è sufficientemente rispettata quando risulti che il contraddittorio endoprocedimentale è stato svolto e che l'Amministrazione abbia tenuto conto delle osservazioni del contribuente, senza che sia imposto un obbligo di accoglimento o di confutazione puntuale di ogni rilievo difensivo.
- In presenza di accertamento analitico-induttivo sorretto da movimenti bancari non giustificati, il giudice di merito non può ridurre forfetariamente la pretesa tributaria in assenza di prova analitica relativa alle singole movimentazioni contestate.
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