Cassazione Civile, Ordinanza n. 25030/2024 del 18/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
Due proprietarie di un terreno hanno convenuto il comune chiedendo la determinazione giudiziale degli indennizzi e dei risarcimenti dovuti ai sensi dell'art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001 per l'apprensione di un fondo di loro proprietà e per un'ulteriore porzione di fondo relitto non formalmente compresa nel provvedimento acquisitivo. Dopo che il tribunale aveva dichiarato la propria incompetenza funzionale in favore della corte d'appello, la causa era stata riassunta davanti alla corte territoriale. Il comune ha eccepito che la domanda fosse inammissibile perché proposta oltre il termine di trenta giorni previsto dagli artt. 54 del d.P.R. n. 327/2001 e 29, comma 3, del d.lgs. n. 150/2011. La corte d'appello ha accolto l'eccezione e ha dichiarato l'inammissibilità per tardività. Con il ricorso per cassazione le proprietarie hanno denunciato la violazione del combinato disposto degli artt. 42-bis e 54 del d.P.R. n. 327/2001 e dell'art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 150/2011, sostenendo che il termine perentorio di trenta giorni per l'opposizione alla stima definitiva dell'indennità di esproprio non si applichi alla contestazione dell'indennizzo contenuto nel provvedimento di acquisizione sanante, la quale sarebbe proponibile entro il termine ordinario di prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto tempestivo il ricorso per cassazione, tenendo conto della sospensione dei termini processuali per l'emergenza Covid e della sospensione feriale. Nel merito ha accolto il ricorso, affermando che il termine perentorio previsto per l'opposizione alla stima definitiva dell'indennità di esproprio non è applicabile alla contestazione dell'indennizzo determinato in un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001. Ha quindi cassato l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 42-bis d.P.R. n. 327 del 2001
L'indennizzo liquidato nel provvedimento di acquisizione sanante può essere contestato giudizialmente; la sua disciplina non è attratta automaticamente dal termine decadenziale previsto per l'opposizione alla stima dell'indennità di esproprio.
art. 54 d.P.R. n. 327 del 2001
Il termine perentorio previsto per l'opposizione alla stima definitiva dell'indennità di esproprio non si applica alla contestazione dell'indennizzo da acquisizione sanante.
art. 29, comma 3, d.lgs. n. 150 del 2011
La disposizione, pur successiva, non contiene un rinvio all'art. 42-bis e non giustifica l'estensione del termine decadenziale alla domanda di determinazione giudiziale dell'indennizzo da acquisizione sanante.
È richiamato per la riassunzione del giudizio davanti al giudice dichiarato competente.
Norma richiamata per il deposito di memoria nel procedimento di legittimità.
Ha disposto la sospensione dei termini processuali per l'emergenza Covid, rilevante ai fini della tempestività del ricorso.
Ha prorogato la sospensione dei termini processuali conseguente all'emergenza Covid.
La sospensione feriale dei termini impedisce il computo del termine iniziale e finale quando il termine decorre prima del periodo di sospensione.
Massime di principio
- Il termine perentorio previsto per l'opposizione alla stima definitiva dell'indennità di esproprio non è automaticamente applicabile alla diversa azione di contestazione dell'indennizzo fissato in un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001.
- In mancanza di una previsione espressa, non sono consentite interpretazioni estensive o analogiche che introducano decadenze o inammissibilità nell'esercizio del diritto di azione.
- La comune natura indennitaria delle somme dovute in materia espropriativa può incidere sulla giurisdizione e sulla competenza funzionale, ma non elimina le differenze strutturali tra i procedimenti né consente di applicare termini decadenziali previsti per fattispecie diverse.
- La domanda di determinazione giudiziale dell'indennizzo da acquisizione sanante può essere proposta nel termine ordinario di prescrizione, salvo diversa disciplina espressa.
- Ai fini della tempestività del ricorso per cassazione devono essere considerati sia la sospensione dei termini processuali per l'emergenza Covid sia la sospensione feriale dei termini.
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