Cassazione Civile, Ordinanza n. 25048/2024 del 18/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (impresa)
La controversia
Una società, quale mandante di un RTI costituito con altra società mandataria, aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento della quota di corrispettivo di appalto che la mandataria avrebbe dovuto riscuotere dalla stazione appaltante e riversarle. La mandataria proponeva opposizione eccependo l'incompetenza territoriale del Tribunale che aveva emesso il monitorio, indicando più fori alternativi (sede della convenuta, luogo di stipula del contratto e foro convenzionale). La mandante opponeva che l'eccezione fosse incompleta e quindi inefficace, perché non aveva specificamente contestato il foro radicato dal combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182, comma 3, c.c. Il ricorso per regolamento di competenza censurava la sentenza del Tribunale che, senza pronunciarsi sull'eccezione di incompletezza, aveva declinato la competenza e revocato il decreto ingiuntivo.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso: in tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, l'eccezione di incompetenza deve investire tutti i criteri concorrenti e indicare specificamente il giudice ritenuto competente, altrimenti il profilo non contestato radica la competenza del giudice adito. Poiché il Tribunale non si era pronunciato sull'eccezione di incompletezza dell'eccezione di incompetenza sollevata dalla convenuta, la sentenza è stata cassata con rinvio al Tribunale di Palermo in diversa composizione, anche per le spese della fase di legittimità.
Norme richiamate
La disciplina della competenza territoriale derogabile richiede che l'eccezione sia proposta tempestivamente in comparsa di risposta e in modo completo; se incompleta o inefficace, il giudice non può rilevare d'ufficio altri profili di incompetenza non dedotti.
art. 45 della L. n. 69 del 2009
Ha sostituito l'art. 38 c.p.c. riproponendone i contenuti in tema di decadenza e completezza dell'eccezione di incompetenza territoriale.
Costituisce uno dei criteri concorrenti di competenza territoriale che il convenuto deve contestare espressamente per eccepire l'incompetenza.
Costituisce uno dei criteri concorrenti di competenza territoriale che il convenuto deve contestare espressamente per eccepire l'incompetenza.
Costituisce uno dei criteri concorrenti di competenza territoriale che il convenuto deve contestare espressamente per eccepire l'incompetenza; il profilo non contestato radica la competenza.
Nel caso di cumulo soggettivo, l'eccezione di incompetenza deve investire anche i criteri relativi a tutti i convenuti.
Rileva come criterio per individuare il luogo di esecuzione dell'obbligazione pecuniaria e, quindi, il foro competente in tema di diritti di obbligazione.
La decisione impugnata era stata resa con sentenza pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c., poi cassata con rinvio.
Massime di principio
- Nelle controversie relative a diritti di obbligazione, l'eccezione di incompetenza territoriale derogabile deve essere completa: il convenuto deve contestare tutti i fori concorrenti astrattamente applicabili e indicare in modo espresso il giudice che ritiene competente.
- Se l'eccezione non investe uno dei criteri di competenza concorrenti, il foro non contestato resta idoneo a radicare la competenza del giudice adito, con conseguente inefficacia dell'eccezione limitatamente ai profili omessi.
- Il giudice non può supplire d'ufficio alle carenze dell'eccezione di incompetenza territoriale quando si tratta di eccezione in senso stretto, essendo necessaria una specifica allegazione difensiva della parte che la solleva.
- In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'eventuale incompletezza dell'eccezione di incompetenza territoriale va esaminata prima di dichiarare l'incompetenza e revocare il monitorio.
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