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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25041/2024 del 18/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio promosso da un lavoratore davanti al tribunale, nel quale egli proponeva querela di falso in via principale contro tre verbali di conciliazione sindacale prodotti dalle società datrici, verbali nei quali risultava una sua sottoscrizione con cui avrebbe rinunciato a pretese economiche e ad azioni giudiziarie riferite a rapporti di lavoro. Il tribunale aveva accolto la querela, dichiarando false le sottoscrizioni e, per conseguenza, nulli e privi di valore i verbali; la corte d’appello aveva confermato. Le società proponevano quindi ricorso per cassazione con quattro motivi, denunciando: violazione degli artt. 112, 156 e 132 c.p.c. e nullità della sentenza/procedimento; violazione degli artt. 221 c.p.c. e 2697 c.c.; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2697 e 2729 c.c. e 221 c.p.c.; violazione degli artt. 91 e 112 c.p.c. In pendenza del giudizio di cassazione entrambe le parti hanno depositato rinuncia al ricorso. Il resistente ha tuttavia eccepito anche l’improcedibilità per tardivo deposito del ricorso ex art. 369 c.p.c. e ha chiesto la regolazione delle spese secondo soccombenza virtuale.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Ha inoltre condannato le società ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità secondo il criterio della soccombenza virtuale. Ha escluso il raddoppio del contributo unificato, rilevando che tale conseguenza opera solo nei casi tipici di rigetto o di declaratoria di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non in caso di estinzione per rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nei motivi come norma asseritamente violata per ultrapetizione o omissione di pronuncia

  • art. 156 c.p.c.

    richiamato nei motivi in relazione alla dedotta nullità processuale

  • art. 24 Cost.

    richiamato nei motivi a sostegno della dedotta lesione del diritto di difesa

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato nei motivi per nullità della sentenza

  • art. 360 c.p.c.

    norma evocata come parametro di impugnazione per violazione di legge, nullità e vizio motivazionale

  • art. 221 c.p.c.

    richiamato nei motivi e nella discussione sulla querela di falso

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nei motivi quale norma sull'onere della prova

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nei motivi sulla valutazione delle prove

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nei motivi sulla disponibilità e valutazione delle prove

  • art. 2729 c.c.

    richiamato nei motivi in tema di presunzioni

  • art. 91, comma 1, c.p.c.

    richiamato nei motivi per la regolazione delle spese

  • art. 369 c.p.c.

    richiamato dal resistente per eccepire improcedibilità del ricorso per tardivo deposito

  • art. 390 c.p.c.

    norma sulla rinuncia al ricorso che la Corte applica per dichiarare l'estinzione

  • art. 391 c.p.c.

    norma richiamata per la declaratoria di estinzione e la regolazione delle spese

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato dal resistente per chiedere la decisione in camera di consiglio con regolazione delle spese

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002

    richiamato per escludere il raddoppio del contributo unificato in caso di estinzione

  • art. 13, D.P.R. 115/2002

    base normativa del contributo unificato, con applicazione del comma 1-quater

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del giudizio anche senza accettazione della controparte, poiché determina il venir meno dell'interesse alla prosecuzione dell'impugnazione e il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
  • In caso di estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia, il regolamento delle spese segue il criterio della soccombenza virtuale, potendo la Corte condannare il rinunciante alle spese processuali.
  • Il raddoppio del contributo unificato costituisce misura eccezionale e di stretta interpretazione, applicabile solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non estensibile all'ipotesi di estinzione per rinuncia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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