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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19813/2025 del 17/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un Comune per il pagamento di somme qualificate come differenze di canone, relative all'adeguamento del corrispettivo dovuto per terreni concessi in locazione sin dal 1958 e poi rilasciati nel 2012. Il conduttore si è opposto deducendo: difetto di legittimazione del Comune, perché il lascito testamentario che attribuiva i terreni sarebbe stato gravato da un onere non adempiuto; insussistenza del debito per avere sempre pagato il canone pattuito, mai validamente modificato; illegittimità della richiesta di adeguamento retroattivo; inapplicabilità della disciplina invocata dall'ente e delle determinazioni amministrative richiamate; violazione dei canoni di correttezza, buona fede e legittimo affidamento. La Corte d'appello ha rigettato l'impugnazione, ritenendo irrilevante l'asserito inadempimento del modus testamentario e affermando che, per la perdita di ruralità dei terreni e la loro trasformazione in beni demaniali pubblici, il rapporto giustificava l'adeguamento del canone. In cassazione sono stati proposti sei motivi: 1) violazione degli artt. 649 e 1353 c.c. sul legato onerato e la condizione risolutiva; 2) omesso esame dell'inadempimento del modus; 3) violazione di norme sulla forma scritta e sulla disciplina dei terreni pubblici/agrari, con contestazione della fonte contrattuale del credito; 4) nullità della sentenza per mancata identificazione della fonte del credito; 5) violazione di correttezza, buona fede e legittimo affidamento, per tardiva comunicazione delle nuove condizioni; 6) violazione dell'art. 115 c.p.c. per travisamento della consulenza tecnica, che avrebbe indicato valori inferiori a quelli posti a base del credito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile e comunque infondato, perché relativo a una questione eccentrica rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata e, in parte, nuova; il secondo motivo non fondato, perché l'inadempimento del modus era stato espressamente reputato irrilevante dal giudice di merito; il terzo motivo inammissibile, in quanto introduceva una questione nuova sulla forma scritta del contratto e, comunque, non era deducibile senza accertamenti di fatto in sede di legittimità; il quarto motivo infondato, poiché la motivazione della sentenza d'appello indicava la fonte dell'adeguamento del canone nella sopravvenuta natura pubblica del rapporto e non presentava vizi riconducibili alla motivazione apparente o inesistente; il quinto motivo inammissibile, perché mascherava sotto la veste della violazione di legge una critica alla ricostruzione del fatto e alla valutazione delle prove; il sesto motivo infondato, dato che la consulenza tecnica indicava una forbice di valori compatibile con il canone adottato dai giudici di merito. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 649 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la trasmissione automatica del legato, ma la Corte non accoglie la tesi perché la questione è estranea alla ratio decidendi e, comunque, il tema della legittimazione del Comune non dipende dall'asserito inadempimento del modus nel modo prospettato

  • art. 1353 c.c.

    evocato dal ricorrente per qualificare il modus come condizione risolutiva espressa; la Corte ne rileva la novità e l'assenza di trattazione nei gradi di merito

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    vizio denunciabile solo per errata ricognizione della fattispecie astratta, non per contestazioni sulla ricostruzione del fatto o sulla valutazione delle prove

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    il vizio di motivazione è configurabile nei limiti estremi della motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria; non basta la mera insufficienza

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    non consente di censurare una questione/fatto già ritenuto irrilevante dal giudice di merito; non può trasformarsi in un riesame del merito

  • art. 115 c.p.c.

    non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle risultanze peritali quando il giudice abbia scelto una soluzione compresa nei valori indicati dal consulente

  • art. 1175 c.c.

    richiamato insieme alla buona fede per sostenere la scorrettezza dell'azione del Comune, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché veicola una rivalutazione del fatto

  • art. 1206 c.c.

    evocato dal ricorrente nel quadro della dedotta scorrettezza del creditore; non è stato ritenuto idoneo a fondare un sindacato di legittimità sulla ricostruzione fattuale

  • art. 1375 c.c.

    invocato per la violazione della buona fede nell'esecuzione del rapporto, ma la doglianza è stata dichiarata inammissibile perché fondata su apprezzamenti di merito

  • art. 21-bis L. 7 agosto 1990, n. 241

    richiamato dal ricorrente per sostenere la tutela dell'affidamento nelle comunicazioni amministrative; la Corte non entra nel merito della censura perché essa richiede una nuova valutazione del fatto

  • art. 23 L. 11 febbraio 1971, n. 11

    richiamato per sostenere che, in presenza di mutata destinazione dei terreni, sarebbero stati necessari contratti agrari in deroga

  • art. 45 L. 3 maggio 1982, n. 203

    richiamato insieme all'art. 23 L. n. 11/1971 come base della pretesa di contratti agrari in deroga

  • art. 6 D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228

    richiamato dal ricorrente per affermare l'applicabilità della disciplina agraria anche ai terreni di enti pubblici e demaniali

  • R.D. 18 novembre 1923, n. 2440

    invocato per sostenere la necessità della forma scritta del contratto con la pubblica amministrazione; la questione è stata ritenuta nuova e non esaminabile in cassazione senza adeguato supporto fattuale

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    il vizio motivazionale è configurabile solo in ipotesi estreme di motivazione mancante/apparente/perplessa/contraddittoria, non per difetto di sufficienza

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    applicato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • In cassazione non sono ammissibili censure che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • Il motivo di ricorso deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: se attacca una questione ritenuta irrilevante dal giudice di merito o comunque eccentrica rispetto al fondamento della decisione, è inammissibile.
  • La deduzione di una nullità o di un profilo nuovo richiede che la questione sia stata trattata nei gradi di merito o che il ricorrente indichi specificamente dove e come l'abbia proposta; in mancanza, la censura è inammissibile per novità.
  • La violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. riguarda l'erronea interpretazione della norma astratta, non l'erronea ricostruzione della fattispecie concreta, che resta riservata al giudice di merito.
  • Il vizio di motivazione è oggi confinato alle ipotesi radicali di motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria; non è più denunciabile la mera insufficienza argomentativa.
  • Quando il consulente tecnico indica una forbice di valori, il giudice di merito può legittimamente scegliere un valore compreso in tale intervallo senza incorrere in violazione dell'art. 115 c.p.c., purché la scelta sia coerente con gli esiti peritali.
  • Il conduttore non può opporre al locatore la mancanza di titolarità reale del bene per sottrarsi al pagamento dei canoni, poiché tale questione rileva solo nei rapporti interni o nei conflitti con terzi sulla proprietà.
  • La pretesa di far valere in cassazione l'inadempimento di un onere testamentario o la risoluzione della disposizione gravata richiede un interesse e una legittimazione specifici, oltre alla corretta deduzione della questione nei precedenti gradi di giudizio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLocazione commercialeInadempimentoProprietà
RamiProcesso civileContrattiObbligazioniDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaTutela del legittimo affidamentoNullità

Testo integrale

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