Cassazione Civile, Ordinanza n. 13207/2026 del 07/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato dinanzi alla Commissione tributaria provinciale due avvisi di accertamento, affermando di esserne venuto a conoscenza solo tramite due avvisi di presa in carico emessi dall’allora agente della riscossione, poiché gli atti impositivi non gli sarebbero mai stati notificati. La CTP aveva dichiarato inammissibile il ricorso e la CTR aveva confermato. In cassazione il contribuente articolava due motivi: con il primo denunciava la nullità della sentenza di primo grado per asserita difformità tra il dispositivo deliberato in udienza e la sentenza depositata, sostenendo che dal verbale non risultasse il momento della deliberazione e che, quindi, la decisione non fosse stata assunta correttamente; con il secondo contestava la ritenuta tardività dell’impugnazione degli avvisi, deducendo che egli aveva ottenuto solo le copie delle relate di notifica e non degli atti, che il termine decorreva dagli avvisi di presa in carico e non da una generica conoscenza della pretesa tributaria, e che le firme sulle cartoline non erano le sue, come emergerebbe da consulenze tecniche svolte in altri procedimenti, con ulteriore richiamo a una querela di falso.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che, nella disciplina applicabile all’epoca della sentenza di primo grado, l’assenza nel verbale di udienza del dispositivo assunto non comportasse nullità della sentenza, trattandosi al più di una irregolarità priva di effetti regressivi. Quanto al secondo motivo, lo ha dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la decisione impugnata, che aveva dato rilievo al rigetto delle querele di falso proposte; la Corte ha ribadito che la relata di notifica fa piena prova fino a querela di falso anche circa la sottoscrizione di ricezione da parte del destinatario e che solo un accertamento specifico e passato in giudicato della falsità avrebbe potuto privarla di efficacia probatoria. Il contribuente è stato inoltre condannato alle spese, al pagamento di somme ex art. 96 c.p.c. e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La mancanza nel verbale di udienza del dispositivo deliberato non determina nullità della sentenza nel regime applicabile ratione temporis; l’eventuale difformità integra una mera irregolarità.
Richiamato dal ricorrente per dedurre un vizio di decisione non conforme al dispositivo, ma la Corte non vi ha ravvisato una causa di nullità.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma sul vizio di violazione di legge invocata a fondamento dei motivi di ricorso.
Richiamato dal ricorrente in tema di notificazione e validità degli avvisi di accertamento.
Richiamato dal ricorrente in tema di notificazione degli atti tributari.
Richiamato dal ricorrente come disposizione sulle modalità di notificazione degli atti impositivi.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla sequenza degli atti della riscossione e alla decorrenza dei termini di impugnazione.
La Corte lo richiama per affermare che la falsità di un documento deve essere specificamente accertata e dichiarata nel dispositivo, anche nel caso di proscioglimento.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento di una somma ulteriore a titolo di responsabilità aggravata.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
Impone, in caso di rigetto del ricorso, il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. 115/2002
Parametro richiamato per determinare l’importo dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l’omessa trasfusione nel verbale di udienza del dispositivo deliberato non integra, di per sé, nullità della sentenza, se la disciplina applicabile non prevede espressamente tale sanzione; il vizio resta una mera irregolarità non idonea a travolgere il giudizio.
- La relata di notifica fa piena prova fino a querela di falso non solo dell’avvenuta notificazione, ma anche dei fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza, compresa la sottoscrizione della ricevuta da parte del destinatario.
- Chi intenda contestare l’efficacia probatoria della relata o la genuinità della sottoscrizione deve ottenere un accertamento specifico della falsità del documento, passato in giudicato; altrimenti la contestazione resta priva di idoneo fondamento.
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e omette di censurare l’effettiva base argomentativa della decisione.
- La decorrenza del termine per impugnare un avviso di accertamento non può essere affermata in via astratta in contrasto con l’accertata validità della notifica; la contestazione della conoscenza dell’atto richiede la rimozione della prova legale della notifica.
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