Cassazione Civile, Ordinanza n. 38641/2021 del 06/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Un avvocato aveva agito contro il Comune per ottenere il pagamento dei compensi professionali maturati per incarichi giudiziali svolti nell'interesse dell'ente, su disposizione della società affidataria del servizio di gestione del patrimonio immobiliare comunale. Il Tribunale aveva accolto la domanda e condannato il Comune al pagamento di compensi, CPA, IVA e interessi. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 14 del d.lgs. n. 150/2011, sostenendo che il rito speciale per la liquidazione dei compensi dell'avvocato sarebbe applicabile solo quando sia controverso il quantum debeatur e non anche quando sia contestato l'an debeatur; con il secondo ha denunciato la violazione dei criteri ermeneutici degli artt. 1362, 1363 e 1364 c.c., lamentando che il Tribunale avesse interpretato in modo erroneo la clausola di rinuncia contenuta nelle convenzioni, ritenendola limitata a singole procedure e non estesa a ogni pretesa di compenso. L'avvocato ha proposto controricorso con ricorso incidentale condizionato, censurando la mancata liquidazione delle spese generali dovute per legge.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale del Comune ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., perché il Tribunale si era conformato alla giurisprudenza di legittimità: la controversia per la condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell'avvocato resta soggetta al rito di cui all'art. 14 d.lgs. n. 150/2011 anche quando il cliente contesti l'an debeatur; inoltre, la censura sull'interpretazione della rinuncia era inammissibile perché mirava soltanto a proporre una diversa lettura del contratto, senza evidenziare violazioni dei canoni ermeneutici né un vero vizio motivazionale nei limiti consentiti. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito. Il Comune è stato condannato a rimborsare le spese del giudizio di cassazione e a versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato come forma di introduzione del giudizio da parte del professionista; la controversia rimaneva comunque soggetta al rito speciale di cui all'art. 14 d.lgs. n. 150/2011.
Il rito si applica alla domanda dell'avvocato per le spettanze giudiziali anche se il cliente contesta l'an debeatur; restano solo limitate eccezioni in caso di domande ulteriori del convenuto.
La controversia sulle spettanze giudiziali dell'avvocato rientra nell'ambito di tale previsione, come richiamato dalle Sezioni Unite.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Norma invocata per la dedotta violazione processuale relativa al rito.
Fondamento della declaratoria di inammissibilità perché la decisione impugnata era conforme alla giurisprudenza della Corte.
Richiamati come criteri di interpretazione del contratto; la Corte ha ritenuto che la censura del ricorrente mirasse solo a contrapporre una lettura alternativa della clausola di rinuncia.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato per la censura di violazione dei criteri ermeneutici, ritenuta inammissibile perché in realtà diretta a contestare il risultato interpretativo.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Richiamato per escludere che l'interpretazione della clausola potesse essere censurata come omesso esame di un fatto decisivo.
Consente il rinvio all'insegnamento giurisprudenziale richiamato per giustificare la decisione.
art. 13, comma 10, L. n. 247/2012
Norma richiamata nel ricorso incidentale per il riconoscimento delle spese generali dovute all'avvocato.
Richiamato dal ricorrente incidentale in tema di liquidazione dei compensi e accessori professionali.
Indicati dalla Corte come rimedio per correggere errori materiali nella liquidazione delle spese, inclusa l'omessa indicazione degli accessori di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Richiamati in via generale per il caso in cui la domanda del cliente esuli dalla competenza del giudice adito e incida sulla trattazione della controversia.
Massime di principio
- La controversia introdotta dall'avvocato per il pagamento delle proprie spettanze giudiziali resta soggetta al rito speciale di cui all'art. 14 d.lgs. n. 150/2011 anche quando il cliente contesti l'esistenza del rapporto o, più in generale, l'an debeatur.
- La disciplina del rito speciale cede soltanto se il convenuto introduca domande ulteriori che amplino il thema decidendum oltre la competenza del giudice adito; in tal caso operano le regole sulla separazione delle domande e, se necessario, sul rito ordinario o sulle questioni di competenza.
- L'interpretazione del contratto è accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è censurabile in cassazione mediante una mera contrapposizione di una lettura alternativa della clausola.
- La violazione dei criteri ermeneutici contrattuali è deducibile in cassazione solo quando il giudice abbia realmente disatteso le regole legali di interpretazione; non basta sostenere che una diversa interpretazione sarebbe stata più plausibile.
- L'omesso esame denunciabile ex art. 360, n. 5, c.p.c. non riguarda le questioni meramente interpretative di clausole negoziali, perché esse non integrano un "fatto" decisivo in senso tecnico.
- La mancata liquidazione di accessori di legge sulle spese può integrare un errore materiale correggibile con il procedimento di correzione degli errori materiali.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 6 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 38454/2021 del 06/12/2021
- ordinanza_civile · 6 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 38456/2021 del 06/12/2021
- ordinanza_civile · 6 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 38457/2021 del 06/12/2021
- ordinanza_civile · 6 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 38460/2021 del 06/12/2021
- ordinanza_civile · 6 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 38462/2021 del 06/12/2021
- ordinanza_civile · 6 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 38463/2021 del 06/12/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →