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Sentenza

Sentenza del 19/09/2025 n. 25683 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia ha proposto un unico motivo, denunciando la violazione degli artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, 42-bis del D.P.R. n. 602/1973 e 2697 c.c. La CTR aveva ritenuto che l’Amministrazione fosse decaduta dal contestare i crediti perché non li aveva verificati entro il termine previsto per la liquidazione delle dichiarazioni, e che il rimborso fosse quindi dovuto. L’Agenzia ha sostenuto che la scadenza dei termini di controllo non equivale al riconoscimento del credito e che spettava alla Banca provarne i fatti costitutivi, anche mediante la documentazione delle ritenute d’acconto indicate nelle dichiarazioni, mai prodotta. La Banca ha inoltre eccepito l’illegittimità costituzionale dell’interpretazione accolta dalle Sezioni Unite, per violazione degli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia, cassato la sentenza della CTR della Lombardia, che aveva confermato la decisione della CTP di Milano favorevole alla Banca e disposto il rimborso integrale, e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione. Ha escluso che l’inerzia dell’Ufficio o il mancato rilievo in sede di controllo automatizzato rendano definitivo o riconosciuto il credito, anche dopo la scadenza dei termini di accertamento. Ha inoltre chiarito che chi domanda il rimborso è attore in senso sostanziale e deve provare i fatti costitutivi del credito: la sola indicazione in dichiarazione non basta. I dubbi di costituzionalità sollevati dalla Banca sono stati ritenuti infondati. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare la controversia applicando questi principi e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità; non è stata pronunciata in questa sede una decisione definitiva sulla spettanza del rimborso.

Norme richiamate

  • Art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973

    lo svolgimento senza rilievi del controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 (del resto, finalizzato esclusivamente a ridurre i crediti di imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione) non equivale a riconoscimento implicito del credito esposto in dichiarazione, potendo questo essere contestato anche dopo la scadenza dei termini per l'accertamento

    Il controllo automatizzato senza rilievi non accerta positivamente la spettanza del credito e non impedisce all’Amministrazione di contestarlo successivamente, anche scaduti i termini per l’accertamento.

  • Art. 36-bis, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973, come interpretato dall’art. 28 della legge n. 449/1997

    Il primo comma dell' articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , nel testo da applicare sino alla data stabilita nell' articolo 16 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , deve essere interpretato nel senso che il termine in esso indicato, avendo carattere ordinatorio, non è stabilito a pena di decadenza

    Il termine previsto per la liquidazione automatizzata delle dichiarazioni ha carattere ordinatorio e il suo decorso non determina la decadenza dell’Amministrazione.

  • Art. 42-bis del D.P.R. n. 602/1973

    La CTR aveva richiamato la disposizione per sostenere che il rimborso dovesse essere eseguito entro il termine indicato; la decisione della Corte, tuttavia, esclude che tale termine renda il credito incontestabile per il solo fatto che l’Ufficio non abbia tempestivamente chiesto documenti o svolto verifiche.

  • Art. 2697 c.c.

    Ai fini della ripartizione dell'onere probatorio, infatti, incombe sul contribuente che agisca in giudizio per il riconoscimento del proprio credito d'imposta dimostrare, in qualità di attore in senso sostanziale, i fatti costitutivi del diritto di credito.

    Chi chiede giudizialmente il rimborso deve provare i fatti costitutivi del credito. Non è sufficiente richiamare la dichiarazione fiscale: occorre dimostrare gli elementi che, secondo il meccanismo di applicazione del tributo, generano il credito.

  • Art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992

    l'art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 31/12/1992, n. 546 ammette il ricorso contro il silenzio rifiuto opposto dall'amministrazione a qualsiasi richiesta di rimborso; e il silenzio rifiuto funge da anello di congiunzione tra la procedimentalizzazione del diritto al rimborso e la sua tutela in sede giudiziale.

    L’inerzia dell’Amministrazione sulla richiesta di rimborso vale come silenzio-rifiuto impugnabile, consentendo l’accesso alla tutela giudiziale; non costituisce, invece, riconoscimento del credito.

  • Artt. 23, 53 e 97 Cost.

    il credito di cui si discute, anche non dovuto, divenga incontrovertibile soltanto perché è indicato in una dichiarazione non più assoggettabile al potere di accertamento o verifica, striderebbe con la matrice costituzionale dell'azione impositiva, presidiata dai precetti della riserva di legge ( art. 23 Cost.), del principio di capacità contributiva ( art. 53 Cost.), e anche dell'imparzialità dell'azione amministrativa ( art. 97 Cost).

    Il mero decorso dei termini non può trasformare in credito definitivo una pretesa non dovuta indicata in dichiarazione: il rapporto tributario trova fondamento nella legge e deve rispettare riserva di legge, capacità contributiva e imparzialità amministrativa.

Massime di principio

  • La mancata contestazione di un credito in sede di controllo automatizzato, o il mancato esercizio tempestivo dei poteri di accertamento, non equivalgono a riconoscimento del credito e non ne impediscono la successiva contestazione in sede di rimborso.
  • Chi chiede il rimborso è attore in senso sostanziale e deve provare i fatti che fondano il diritto, producendo elementi concreti e documentazione idonea; la sola esposizione del credito nella dichiarazione non basta.
  • Il silenzio dell’Amministrazione su un’istanza di rimborso può essere impugnato come silenzio-rifiuto, ma non costituisce prova della spettanza del rimborso.
  • Il giudice che esamina una domanda di rimborso deve verificare la sussistenza sostanziale del credito secondo le regole probatorie, senza considerare la dichiarazione fiscale o l’inerzia dell’Ufficio come accertamento definitivo.

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