Sentenza del 19/09/2025 n. 25692 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’avviso di accertamento riguardava l’anno d’imposta 2009 e attribuiva ad A.A. redditi di capitale non dichiarati, ricavati da indagini sui conti intestati alle società Montebello Srl, Tamburrino Immobiliare Srl e Tamburrino Srl. L’Ufficio aveva applicato a tali redditi la tassazione Irpef nella misura del 49,72%, recuperando Irpef, addizionali regionale e comunale, sanzioni e interessi. A.A. aveva contestato l’imputazione personale delle movimentazioni bancarie. La CTP di Caserta aveva accolto il ricorso, ritenendo non applicabile ai privati la presunzione dell’art. 32 del D.P.R. 600/1973 e non dimostrati i maggiori ricavi delle società; la CTR aveva respinto l’appello dell’Ufficio. In cassazione, l’Agenzia ha dedotto, con il primo motivo, motivazione apparente o insufficiente della sentenza, perché non avrebbe esaminato le indagini bancarie, le mancate giustificazioni, la delega e i poteri di firma di A.A. e l’omessa dichiarazione dei redditi. Con il secondo motivo ha invocato gli artt. 32 del D.P.R. 600/1973 e 51 del D.P.R. 633/1972, sostenendo che la delega e il potere di firma consentissero di presumere la disponibilità dei conti e lamentando che la CTR non avesse rideterminato la pretesa tributaria, anziché limitarsi a respingerla.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo: la motivazione della CTR era adeguata, poiché aveva spiegato che la delega bancaria e il rapporto di parentela con i soci ufficiali non provavano, da soli, che A.A. fosse socio occulto totalitario o avesse la concreta disponibilità dei conti. Ha accolto il secondo motivo solo in parte. Ha confermato che la delega ad operare, anche insieme al vincolo familiare, non basta da sola a imputare al delegato i conti e i relativi movimenti; occorrono ulteriori indizi concreti. Ha però stabilito che, nel processo tributario, se la pretesa è infondata solo in parte per ragioni sostanziali, il giudice deve esaminarla nel merito e quantificarne l’eventuale importo dovuto, invece di annullare integralmente l’accertamento. La CTR ha quindi errato nel non rideterminare il reddito imputabile ad A.A. in relazione alle movimentazioni non giustificate dei conti di Tamburrino Srl e Montebello Srl, entro i limiti delle sue partecipazioni: 67% nella prima e 33% nella seconda. La sentenza è stata cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per un nuovo esame limitato a tali posizioni e per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità. Non è stata definitivamente determinata l’imposta dovuta.
Norme richiamate
La CTR ha motivato la decisione di rigetto del gravame, osservando che, essendo l'appellato socio di due delle tre società, l'imputazione dell'intero reddito non dichiarato dalle tre società presupponeva necessariamente la prova della sua qualità di socio occulto con partecipazione totalitaria in tutte e tre le società, prova che non poteva desumersi dalla mera esistenza di una delega ad operare sui conti correnti di queste ultime.
La censura di motivazione è stata respinta: la CTR aveva esposto in modo comprensibile le ragioni della decisione e valutato il presupposto decisivo per imputare ad A.A. tutti i movimenti, ossia la prova della sua effettiva titolarità delle società e dei conti.
Pertanto, in caso di conti correnti formalmente intestati a terzi il compimento di operazioni in virtù di una delega ad operare sugli stessi, non fa presumere di per sé la qualità di intestatario reale dei conti correnti, non essendo a tal fine sufficiente l'esistenza di una delega/potere di firma unitamente al rapporto di parentela, in difetto di ulteriori indizi da cui dedurre la concreta disponibilità del conto e degli importi movimentati.
Le risultanze bancarie possono fondare l’accertamento anche quando i conti sono intestati a terzi, ma l’Ufficio deve dimostrare, anche per presunzioni, che i movimenti sono concretamente attribuibili al contribuente. La delega e il rapporto di parentela, isolatamente o insieme, non bastano senza ulteriori elementi.
Art. 51, comma 2, nn. 2 e 7, del D.P.R. 633/1972
Anche in tema di Iva, questa Corte ha chiarito che l'art. 51, secondo comma, nn. 2 e 7 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - che accorda all'ufficio il potere di richiedere agli istituti di credito notizie dei movimenti sui conti bancari intrattenuti dal contribuente e di presumere la loro inerenza ad operazioni imponibili, ove non si deduca e dimostri che i movimenti medesimi siano stati conteggiati nella dichiarazione annuale o siano ricollegabili ad atti non soggetti a tassazione - non trova applicazione con riguardo a conti bancari intestati esclusivamente a persone diverse, ancorché legate al contribuente da vincoli familiari o commerciali, salvo che l'ufficio opponga e poi provi in sede giudiziale che l'intestazione a terzi è fittizia o comunque è superata, in relazione alle circostanze del caso concreto, dalla sostanziale imputabilità al contribuente medesimo delle posizioni creditorie e debitorie annotate sui conti.
La presunzione sui movimenti bancari non si estende automaticamente ai conti intestati esclusivamente a terzi. Per riferirli al contribuente, l’Ufficio deve provare in giudizio che l’intestazione è fittizia o che, considerate le circostanze concrete, le posizioni annotate sono sostanzialmente a lui imputabili.
Art. 35, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 546/1992
Il processo tributario, infatti, è annoverabile tra quelli di "impugnazione-merito", in quanto diretto ad una decisione sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente, sia, eventualmente, dell'avviso di accertamento o di rettifica dell'ufficio, sicché il giudice, ove ritenga in tutto o in parte invalido l'atto per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi ad accertare genericamente la debenza dell'imposta demandandone la sua successiva quantificazione ad una parte del giudizio, sia pure sulla base di alcuni criteri, atteso che l'art. 35, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 546 del 1992, come interpretato alla luce degli artt. 111 Cost., 6 CEDU e 47 CDFUE, esclude la pronuncia di condanna indeterminata, rendendo necessario l'esame nel merito della pretesa, entro i limiti posti dalle domande di parte.
La decisione tributaria deve definire nel merito la pretesa e la sua misura, entro i limiti delle domande. Se l’atto è viziato solo in parte per ragioni sostanziali, il giudice non può limitarsi ad annullarlo genericamente o rinviare la quantificazione a una fase successiva.
È stato altresì precisato che il giudice tributario, nell'ambito di un processo a cognizione piena, diretto ad una decisione sostitutiva tendente all'accertamento sostanziale del rapporto controverso, quando ravvisi l'infondatezza parziale della pretesa dell'Amministrazione, non deve, né può, limitarsi ad annullare "in toto" l'atto impositivo, ma deve accertare e quantificare entro i limiti posti dal "petitum" delle parti l'entità della pretesa fiscale, dandone un contenuto quantitativo diverso da quello sostenuto dai contendenti, avvalendosi degli ordinari poteri di indagine e di valutazione dei fatti e delle prove consentiti dagli artt. 115 e 116 c.p.c.
Nel rideterminare la pretesa, il giudice tributario può utilizzare i normali poteri di esame dei fatti e di valutazione delle prove per stabilire l’importo effettivamente dovuto, rispettando il petitum delle parti.
Massime di principio
- Per attribuire al contribuente movimenti su conti formalmente intestati a terzi, l’Amministrazione deve fornire elementi, anche presuntivi, che dimostrino la concreta riferibilità dei conti e delle somme al contribuente.
- La sola delega a operare, il potere di firma e il rapporto di parentela con gli intestatari non dimostrano automaticamente la titolarità sostanziale o la disponibilità effettiva dei conti; servono ulteriori indizi concreti valutati nel loro insieme.
- Prima di esaminare la mancata giustificazione dei movimenti o altri elementi a carico del contribuente, occorre accertare il presupposto che consente di riferirgli quei conti e quelle operazioni.
- Nel processo tributario, se l’accertamento risulta sostanzialmente fondato solo in parte, il giudice deve quantificare la pretesa residua, entro i limiti delle domande, e non annullare necessariamente l’atto per intero.
- Quando l’imputazione dipende da partecipazioni societarie, la ripresa deve essere verificata e, se del caso, rideterminata in relazione alle quote effettivamente riferibili al contribuente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 19 set 2025Sentenza del 19/09/2025 n. 25670 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 19 set 2025Sentenza del 19/09/2025 n. 25673 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 19 set 2025Sentenza del 19/09/2025 n. 25683 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 19 set 2025Sentenza del 19/09/2025 n. 25690 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 19 set 2025Sentenza del 19/09/2025 n. 25691 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 19 set 2025Sentenza del 19/09/2025 n. 25693 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →