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Sentenza

Sentenza del 19/09/2025 n. 25690 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia delle Entrate impugnava l’annullamento dell’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2009, emesso dopo indagini sui conti correnti di Montebello Srl, Tamburrino Immobiliare Srl e Tamburrino Srl. L’Ufficio aveva attribuito ad A.A. redditi di capitale non dichiarati, assoggettandoli a Irpef nella misura del 49,72%, con recupero di Irpef, addizionali comunale e regionale, sanzioni e interessi. Con il primo motivo l’Agenzia denunciava motivazione insufficiente e omessa pronuncia sulle censure d’appello, in particolare sull’obbligo del giudice di determinare la pretesa tributaria e sulla posizione di A.A. quale socio al 50% della Tamburrino Immobiliare Srl. Con il secondo sosteneva che la delega e i poteri di firma sui conti, uniti alla mancata giustificazione delle movimentazioni nonostante una proroga, consentissero di presumere la disponibilità delle somme e che il giudice dovesse rideterminare l’imposta, anziché annullare integralmente l’atto. La CTP di Caserta aveva accolto il ricorso perché non era provata la qualità di socio occulto nelle altre due società e non erano quantificabili somme riferibili alla società in cui A.A. era socio; la CTR aveva respinto l’appello dell’Ufficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia solo in parte. Ha respinto la censura di motivazione apparente quanto alla valutazione della qualità di socio occulto delle tre società: la CTR aveva espresso un autonomo iter argomentativo, pur condividendo la decisione di primo grado. Ha invece rilevato un difetto di motivazione e di statuizione sulla posizione di A.A. quale socio al 50% della Tamburrino Immobiliare Srl e sull’obbligo di esaminare e quantificare la pretesa tributaria in relazione a tale partecipazione. Ha inoltre chiarito che la delega a operare sui conti intestati a Montebello Srl e Tamburrino Srl, da sola, non prova che A.A. fosse il titolare effettivo dei conti o delle somme: occorrono ulteriori elementi concreti sulla disponibilità dei fondi e sulla partecipazione alla gestione delle società. Diversamente, per la Tamburrino Immobiliare Srl il giudice del rinvio dovrà esaminare le movimentazioni e rideterminare, se dovuto, il reddito attribuibile alla quota del 50%, applicando le presunzioni bancarie e i criteri probatori pertinenti, nonché valutando la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili nelle società a ristretta base partecipativa e l’eventuale prova contraria. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, limitatamente a tale posizione; al giudice di rinvio spetta anche provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • Art. 36 del D.Lgs. 546/1992

    La disposizione è stata invocata dall’Agenzia per denunciare la carenza di motivazione della sentenza d’appello. La Cassazione ha escluso il vizio rispetto alla valutazione della qualità di socio occulto, ma ha ravvisato un difetto di statuizione sulla posizione di A.A. quale socio al 50% della Tamburrino Immobiliare Srl.

  • Art. 112 c.p.c.

    La norma è stata invocata per la dedotta omessa pronuncia sulle specifiche censure d’appello. La Cassazione ha rilevato che la CTR non aveva deciso le questioni relative alla quantificazione della pretesa e alla quota di partecipazione di A.A. nella Tamburrino Immobiliare Srl.

  • Art. 32, comma 1, n. 2, D.P.R. 600/1973

    la presunzione di cui all' art. 32 , comma 1, n. 2, D.P.R. n. 600 del 1973 dettata in materia di imposte sui redditi (secondo la quale i prelevamenti e gli importi riscossi nell'ambito di rapporti bancari, in difetto di indicazione del soggetto beneficiario o in mancanza di annotazione nelle scritture contabili, sono considerati ricavi o compensi posti a base delle rettifiche operate ai sensi degli artt. 38-41 dello stesso decreto, ove il contribuente non dimostri che ne ha tenuto conto nella dichiarazione dei redditi ovvero che tali somme rimangono escluse dalla formazione dell'imponibile), omologa a quella stabilita dall' art. 51 , comma 2, n. 2, D.P.R. n. 633 del 1972 in materia di IVA, consente" di riferire a redditi (e, nel secondo caso, a ricavi) imponibili, conseguiti nell'attività economica svolta dal contribuente, tutti i movimenti bancari rilevati dal conto, qualificando gli "accrediti" (e, per le sole attività imprenditoriali, anche gli "addebiti") come ricavi; trattasi di presunzione legale "juris tantum" che consente prova contraria da parte del contribuente

    I movimenti bancari possono fondare una presunzione legale relativa di redditi imponibili; il contribuente può superarla dimostrando che le somme sono già state dichiarate o che non concorrono all’imponibile. Nel caso concreto, il giudice del rinvio deve applicare tale criterio alle movimentazioni riferibili alla quota del 50% di A.A. nella Tamburrino Immobiliare Srl.

  • Art. 51, comma 2, nn. 2 e 7, D.P.R. 633/1972

    l'art. 51, secondo comma, nn. 2 e 7 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - che accorda all'ufficio il potere di richiedere agli istituti di credito notizie dei movimenti sui conti bancari intrattenuti dal contribuente e di presumere la loro inerenza ad operazioni imponibili, ove non si deduca e dimostri che i movimenti medesimi siano stati conteggiati nella dichiarazione annuale o siano ricollegabili ad atti non soggetti a tassazione - non trova applicazione con riguardo a conti bancari intestati esclusivamente a persone diverse, ancorché legate al contribuente da vincoli familiari o commerciali, salvo che l'ufficio opponga e poi provi in sede giudiziale che l'intestazione a terzi è fittizia o comunque è superata, in relazione alle circostanze del caso concreto, dalla sostanziale imputabilità al contribuente medesimo delle posizioni creditorie e debitorie annotate sui conti.

    Le presunzioni bancarie non si estendono automaticamente a conti intestati esclusivamente a terzi. L’Ufficio deve provare, anche in base alle circostanze concrete, che le posizioni creditorie e debitorie siano sostanzialmente imputabili al contribuente; la sola delega a operare non basta.

  • Art. 35, comma 3, ultimo periodo, D.Lgs. 546/1992

    il giudice, ove ritenga in tutto o in parte invalido l'atto per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi ad accertare genericamente la debenza dell'imposta demandandone la sua successiva quantificazione ad una parte del giudizio, sia pure sulla base di alcuni criteri, atteso che l' art. 35 , comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 546 del 1992 , come interpretato alla luce degli artt. 111 Cost., 6 CEDU e 47 CDFUE, esclude la pronuncia di condanna indeterminata, rendendo necessario l'esame nel merito della pretesa, entro i limiti posti dalle domande di parte

    Nel processo tributario, quando il vizio dell’atto è sostanziale, il giudice deve decidere nel merito e determinare la pretesa entro i limiti delle domande; non può limitarsi a un annullamento generico o rinviare a una successiva quantificazione indeterminata.

  • Artt. 115 e 116 c.p.c.

    il giudice tributario, nell'ambito di un processo a cognizione piena, diretto ad una decisione sostitutiva tendente all'accertamento sostanziale del rapporto controverso, quando ravvisi l'infondatezza parziale della pretesa dell'Amministrazione, non deve, né può, limitarsi ad annullare "in toto" l'atto impositivo, ma deve accertare e quantificare entro i limiti posti dal "petitum" delle parti l'entità della pretesa fiscale, dandone un contenuto quantitativo diverso da quello sostenuto dai contendenti, avvalendosi degli ordinari poteri di indagine e di valutazione dei fatti e delle prove consentiti dagli artt. 115 e 116 c.p.c.

    Il giudice tributario può valutare fatti e prove e rideterminare l’importo dovuto, entro i limiti delle domande, quando ritiene solo parzialmente infondata la pretesa fiscale.

Massime di principio

  • La delega a operare o il potere di firma su un conto intestato a una società terza, anche in presenza di rapporti familiari o commerciali con i soci, non dimostrano da soli che il delegato sia il titolare effettivo delle somme. Per imputare i movimenti al contribuente occorrono ulteriori elementi concreti sulla disponibilità dei fondi o sulla partecipazione alla gestione della società.
  • Per i conti del contribuente, i movimenti bancari possono attivare le presunzioni previste dalla legge tributaria; spetta al contribuente fornire una prova contraria specifica delle singole operazioni, secondo i criteri applicabili.
  • Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, gli utili extracontabili possono presumersi distribuiti ai soci in proporzione alle quote e nell’anno in cui sono stati conseguiti. Il socio può superare la presunzione provando che gli utili sono stati accantonati, reinvestiti o appropriati da altri.
  • Se un avviso è ritenuto sostanzialmente infondato in tutto o in parte, il giudice tributario deve esaminare il merito e quantificare l’eventuale imposta effettivamente dovuta, anziché annullare integralmente l’atto senza una valutazione sostitutiva.
  • La motivazione per relationem è ammissibile quando il giudice fa proprie le ragioni richiamate con un’autonoma valutazione critica e rende comprensibile il percorso decisionale; resta invece necessario pronunciarsi sulle specifiche questioni devolute con l’impugnazione.

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