Sentenza del 19/09/2025 n. 25673 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Banca IFIS chiedeva il rimborso di un credito IRPEG relativo al 1990, pari a 166.770,65 euro. Il credito era stato richiesto nella dichiarazione dei redditi Mod. 760/91, presentata il 30 maggio 1991 da Acciaierie del Tirreno, poi ceduto a FAST Finance; la cessione fu notificata all’Agenzia il 7 agosto 2012 e Banca IFIS presentò l’istanza di rimborso il 17 ottobre 2013. L’Agenzia contestava la decisione di merito con tre motivi: sosteneva l’applicabilità del termine decadenziale dell’art. 38 del D.P.R. n. 602/1973 e la mancanza di prova delle ritenute; negava che la legge n. 350/2003 impedisse di eccepire la prescrizione; infine deduceva che Banca IFIS non avesse provato esistenza e ammontare del credito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e confermato il riconoscimento del diritto al rimborso. Il primo motivo è stato respinto: poiché il credito era già stato chiesto nella dichiarazione dei redditi del 1990, non occorreva una successiva domanda a pena di decadenza, rendendo superflua la discussione sui termini degli artt. 37 e 38 del D.P.R. n. 602/1973. Il secondo motivo è stato respinto: per i rimborsi IRPEF e IRPEG relativi a dichiarazioni presentate entro il 30 giugno 1997, l’art. 2, comma 58, della legge n. 350/2003 impone all’Amministrazione di non far valere la prescrizione; l’istanza del 17 ottobre 2013 è stata presentata entro il decennio decorrente dal 1° gennaio 2004. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché non censurava la ratio della sentenza d’appello, fondata sulla mancata contestazione reale e seria del diritto al rimborso e quindi sul principio di non contestazione. Le spese sono state integralmente compensate, in considerazione della novità dell’interpretazione giurisprudenziale rispetto alla data di proposizione del ricorso. Nessun ulteriore contributo unificato è dovuto dall’Agenzia, trattandosi di Amministrazione dello Stato esentata tramite prenotazione a debito.
Norme richiamate
Art. 37 del D.P.R. n. 602/1973
La questione del rapporto tra gli artt. 37 e 38 è stata ritenuta superflua: quando il rimborso è già richiesto nella dichiarazione dei redditi, la domanda esiste e non occorre presentarne un’altra per evitare la decadenza.
Art. 38 del D.P.R. n. 602/1973
Il termine decadenziale invocato dall’Agenzia non è applicabile come ostacolo alla domanda nel caso deciso, perché il credito era stato chiesto direttamente nella dichiarazione dei redditi.
La prescrizione ordinaria decennale torna a operare dal 1° gennaio 2004 per i crediti considerati, ma nel caso concreto l’istanza del 17 ottobre 2013 è intervenuta prima del compimento del decennio.
Art. 2, comma 58, della legge n. 350/2003
L'art. 2, comma 58, L. n. 350 del 2003, pone a carico dell'amministrazione finanziaria l'obbligo di non far valere la prescrizione del diritto del contribuente al rimborso delle eccedenze IRPEF e IRPEG sulle dichiarazioni presentate fino al 30 giugno 1997; tale obbligo, la cui violazione è rilevabile d'ufficio dal giudice, cessa dopo un decennio, pari ad un nuovo periodo di prescrizione, decorrente dall'entrata in vigore della legge stessa (1 gennaio 2004).
L’Amministrazione è tenuta a non opporre la prescrizione per le eccedenze IRPEF e IRPEG riferite a dichiarazioni presentate fino al 30 giugno 1997. La regola non rende il credito imprescrittibile: dal 1° gennaio 2004 decorre un nuovo periodo decennale e il giudice può rilevare d’ufficio la violazione dell’obbligo.
La censura relativa all’onere di provare esistenza ed entità del credito è stata dichiarata inammissibile perché non ha attaccato la ratio della sentenza d’appello, basata sulla mancata contestazione specifica del diritto al rimborso.
Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002
Non è dovuto dall’Agenzia delle Entrate l’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, poiché le Amministrazioni dello Stato sono esentate dal pagamento mediante prenotazione a debito.
Massime di principio
- Se il rimborso è stato richiesto già nella dichiarazione dei redditi, non occorre una nuova istanza per evitare la decadenza; la domanda contenuta nella dichiarazione è sufficiente.
- Per le eccedenze IRPEF e IRPEG derivanti da dichiarazioni presentate entro il 30 giugno 1997, l’Amministrazione non può opporre la prescrizione in forza dell’art. 2, comma 58, della legge n. 350/2003. La tutela non è illimitata: dal 1° gennaio 2004 decorre un nuovo termine decennale.
- In Cassazione occorre censurare la concreta ragione giuridica su cui si fonda la sentenza impugnata. Contestare una diversa motivazione, ad esempio quella del primo grado, può rendere il motivo inammissibile.
- La mancata contestazione specifica e seria del diritto azionato può esonerare la parte dalla prova dei fatti non contestati, secondo il principio di non contestazione.
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