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Sentenza

Sentenza del 19/09/2025 n. 25691 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia aveva accertato per il 2008, sulla base delle movimentazioni bancarie dei conti di Montebello Srl, C.C. Immobiliare Srl e C.C. Srl, un reddito di capitale non dichiarato da imputare ad A.A., che operava sui conti come delegato. Il contribuente contestava l’attribuzione dell’intero reddito delle tre società: era socio al 50% della sola C.C. Immobiliare Srl e sosteneva che non fosse provata né la sua qualità di socio occulto delle altre due società né quella di titolare di un’impresa unica occulta. Deduceva inoltre motivazione apparente della sentenza regionale, extrapetizione e insufficienza degli elementi presuntivi; evidenziava anche che B.B. aveva deleghe sugli stessi conti ed era destinatario di un autonomo accertamento per l’intero reddito. La sentenza della C.T.R. della Campania aveva accolto l’appello dell’Ufficio e respinto il ricorso originario, dopo che la C.T.P. di Caserta aveva accolto il contribuente, riconoscendo l’imputazione al massimo della quota riferibile alla società di cui era socio.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il primo motivo: la motivazione della C.T.R. non era apparente, perché esponeva gli elementi e il ragionamento posti a fondamento della decisione. Ha accolto il secondo e il quarto motivo, rilevando che la delega a operare sui conti intestati a società terze, anche insieme al legame familiare, non basta da sola a dimostrare che il contribuente ne fosse l’intestatario effettivo o socio occulto; era inoltre decisivo che anche B.B. avesse deleghe sugli stessi conti e avesse ricevuto un accertamento analogo. La C.T.R. aveva anche ecceduto la domanda qualificando A.A. come unico titolare di un’impresa occulta. Il giudice di rinvio dovrà rideterminare la pretesa con riferimento alle movimentazioni del conto di C.C. Immobiliare Srl e, in presenza dei presupposti probatori, nei limiti della partecipazione del 50%, applicando le regole sull’onere della prova bancaria e sulla presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base. Il terzo motivo è rimasto assorbito. Sentenza cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • Art. 32, comma 1, n. 2, D.P.R. 600/1973

    la presunzione di cui all’ art. 32 , comma 1, n. 2, D.P.R. n. 600 del 1973 dettata in materia di imposte sui redditi (secondo la quale i prelevamenti e gli importi riscossi nell’ambito di rapporti bancari, in difetto di indicazione del soggetto beneficiario o in mancanza di annotazione nelle scritture contabili, sono considerati ricavi o compensi posti a base delle rettifiche operate ai sensi degli artt. 38-41 dello stesso decreto, ove il contribuente non dimostri che ne ha tenuto conto nella dichiarazione dei redditi ovvero che tali somme rimangono escluse dalla formazione dell’imponibile), omologa a quella stabilita dall’ art. 51 , comma 2, n. 2, D.P.R. n. 633 del 1972 in materia di IVA, consente di riferire a redditi (e, nel secondo caso, a ricavi) imponibili, conseguiti nell’attività economica svolta dal contribuente, tutti i movimenti bancari rilevati dal conto, qualificando gli «accrediti» (e, per le sole attività imprenditoriali, anche gli «addebiti») come ricavi; trattasi di presunzione legale «juris tantum» che consente prova contraria da parte del contribuente.

    La presunzione bancaria è relativa: i movimenti possono concorrere alla ricostruzione del reddito, ma il contribuente può dimostrare che sono già stati dichiarati o che non sono imponibili. La sua applicazione presuppone però che i movimenti siano attribuibili al contribuente; la mera delega su conti intestati a terzi non prova, da sola, tale attribuzione.

  • Art. 35, comma 3, ultimo periodo, D.Lgs. 546/1992

    il giudice, ove ritenga in tutto o in parte invalido l’atto per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi ad accertare genericamente la debenza dell’imposta demandandone la sua successiva quantificazione ad una parte del giudizio, sia pure sulla base di alcuni criteri, atteso che l’ art. 35 , comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 546 del 1992 , come interpretato alla luce degli artt. 111 Cost., 6 CEDU e 47 CDFUE, esclude la pronuncia di condanna indeterminata, rendendo necessario l’esame nel merito della pretesa, entro i limiti posti dalle domande di parte.

    Nel processo tributario di merito, se l’atto è sostanzialmente infondato in tutto o in parte, il giudice deve esaminare la pretesa e determinarne l’importo corretto entro i limiti delle domande, senza rinviare la quantificazione a una fase successiva.

  • Art. 115 c.p.c.

    La disposizione è richiamata quale fondamento dei poteri del giudice tributario di valutare i fatti e le prove per determinare l’effettivo ammontare della pretesa fiscale, entro i limiti del petitum.

  • Art. 116 c.p.c.

    La disposizione è richiamata quale fondamento dei poteri di valutazione delle prove del giudice tributario, che può quantificare la pretesa in misura diversa da quella prospettata dalle parti senza svolgere un nuovo accertamento amministrativo.

Massime di principio

  • La delega a operare su un conto intestato a una società terza non dimostra, da sola, che il delegato sia il titolare effettivo delle somme o un socio occulto. Occorrono ulteriori elementi concreti che attestino la disponibilità sostanziale dei fondi o l’effettiva partecipazione alla gestione e alle decisioni societarie.
  • Il legame familiare con i soci formali, considerato insieme alla delega bancaria, non è di per sé sufficiente a imputare al delegato i redditi movimentati sui conti della società. Vanno valutate tutte le circostanze concrete, compresa l’eventuale operatività di altri delegati sui medesimi conti.
  • Per attribuire a un contribuente movimenti di conti formalmente intestati a terzi, l’Amministrazione deve provare, anche per presunzioni, che quei movimenti siano sostanzialmente a lui riferibili; l’intestazione a terzi può essere superata solo sulla base delle circostanze specifiche del caso.
  • La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili può operare per società di capitali a ristretta base partecipativa, ma la quota attribuibile al socio va normalmente commisurata alla sua partecipazione, salvo prova contraria. Non consente, senza prova adeguata, di imputare a un socio il 100% degli utili di società di cui non risulti socio unico o occulto.
  • Nel processo tributario, quando la pretesa risulta parzialmente infondata per ragioni sostanziali, il giudice deve rideterminarla nel merito e quantificarla entro i limiti delle domande, anziché annullare necessariamente l’atto per intero o lasciare la quantificazione a una fase successiva.
  • Il giudice non può sostituire la causa della pretesa fiscale con una ricostruzione fattuale nuova, come qualificare il contribuente unico titolare di un’impresa occulta, se tale ricostruzione eccede i limiti della domanda e dell’atto controverso.

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