Sentenza del 19/09/2025 n. 25670 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva impugnato la cartella di pagamento notificata il 24 marzo 2011, per complessivi 7.994 euro, sostenendo di aver chiesto e ottenuto la rateizzazione dell'importo richiesto con il precedente avviso bonario. In appello l'Agenzia chiedeva il pagamento del residuo, detratte le rate versate, ma anche di sanzioni e interessi per la decadenza dal piano rateale; il contribuente affermava di avere pagato tutte e venti le rate. In cassazione ha formulato cinque motivi: inammissibilità dell'appello per asserito omesso deposito di copia presso la CTP e tardiva produzione della prova del deposito; violazione delle regole intertemporali sull'abrogazione di tale obbligo; difetto di delega del funzionario che aveva firmato l'appello; novità delle domande o eccezioni formulate dall'Agenzia in appello; omesso esame dei pagamenti e nullità della decisione per ultrapetizione e motivazione generica.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato il dispositivo della CTR del Lazio, che aveva riformato la decisione favorevole al contribuente e dichiarato dovute sanzioni e interessi, detratte le rate già versate in conto capitale. I primi due motivi sono stati respinti: la regola applicabile è quella vigente quando l'appello fu proposto, il 30 settembre 2014, prima dell'abrogazione entrata in vigore il 13 dicembre 2014; tuttavia, dagli atti acquisiti risulta che la copia dell'appello era stata depositata presso la CTP il 15 ottobre 2014, entro il termine di trenta giorni, e dunque l'adempimento era tempestivo. Il terzo motivo è stato respinto: la provenienza dell'appello dall'ufficio periferico dell'Agenzia e la sua idoneità a esprimerne la volontà si presumono, salvo prova che il firmatario non appartenesse all'ufficio o avesse usurpato il potere di impugnare. Il quarto è infondato, perché l'Agenzia si è limitata a contestare l'accoglimento integrale del ricorso e a sostenere che i pagamenti rateali erano incompleti o tardivi, senza introdurre domande o eccezioni nuove. Il quinto è inammissibile quanto alla rivalutazione dei pagamenti, trattandosi di profilo di merito; la debenza di sanzioni e interessi per il ritardo nel pagamento delle rate è stata ritenuta corretta, mentre la quantificazione degli accessori può essere verificata in sede esecutiva. L'istanza di rimessione in termini è stata respinta, poiché il procedimento, iscritto nel 2016 e introdotto in forma cartacea, non era soggetto al deposito telematico obbligatorio, operativo in Cassazione dal 1° gennaio 2023. Nessuna pronuncia sulle spese, dato che la resistente non ha partecipato all'udienza; è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Art. 53, comma 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Trova quindi applicazione, in difetto di disciplina transitoria ad hoc, il principio tempus regit actum: trattandosi di atto di appello proposto nella vigenza del comma 2 dell'art. 53, introdotto dall'art. 3 bis comma 7 del decreto legge n. 203/05 convertito nella legge n. 248/05, il deposito di esso andava regolato sulla base della disciplina vigente al momento appunto della spedizione dell'atto.
L'obbligo di deposito della copia dell'appello presso la segreteria della commissione di primo grado, previsto dalla versione allora vigente dell'art. 53, si valuta secondo la legge in vigore alla data di proposizione dell'appello. L'abrogazione successiva non elimina retroattivamente l'adempimento richiesto per un'impugnazione già proposta.
Art. 22, commi 1, 2 e 3, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Sicché, confermata l'applicabilità ratione temporis dell'art. 53 comma 2 D.Lgs. 546/92 prima dell'abrogazione disposta dall'art. 36 D.Lgs. 175/14 e vista la data di notifica dell'atto di appello, ne deriva che tale deposito è da ritenere tempestivo, siccome eseguito "a norma dell'art. 22, commi 1, 2 e 3" del D.Lgs. 546/92, ossia "entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità".
Il deposito della copia dell'appello presso la commissione di primo grado deve avvenire entro trenta giorni dalla proposizione dell'impugnazione, a pena di inammissibilità, secondo la disciplina applicabile al caso.
Art. 36, D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175
Viceversa, questa Corte si è occupata ex professo della questione oggetto dell'odierna controversia, affermando che "In tema di contenzioso tributario, la disposizione di cui all'art. 36 D.Lgs. n. 175 del 2014, che ha abrogato il secondo periodo del comma 2 dell'art. 53 del D.Lgs. n. 546 del 1992 non si applica qualora la spedizione dell'appello sia avvenuta in epoca anteriore all'entrata in vigore della normativa sopravvenuta, non contrastando tale previsione con i principi della CEDU secondo i quali il legislatore può legittimamente applicare alle norme di procedura il principio tempus regit actum".
L'abrogazione dell'obbligo di deposito presso la commissione di primo grado non si applica agli appelli spediti prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina; per tali atti opera il principio tempus regit actum.
Art. 57, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Non si ravvisa, invero, alcuna novità nelle difese dell'Amministrazione finanziaria, la quale, in primo grado, aveva invocato il rigetto del ricorso e, preso atto che il contribuente era stato ammesso al pagamento rateale della cartella impugnata, in appello aveva dedotto che questi pagamenti erano stati incompleti e in parte intempestivi. Ci si muove nell'ambito della controversia originaria e l'appello contesta l'avvenuto accoglimento integrale del ricorso disposto in primo grado, eccependosi la permanenza in parte della pretesa impositiva dovendosi escludere che siano state proposte domande o eccezioni nuove.
Non costituisce domanda o eccezione nuova, vietata in appello, la contestazione della completezza e tempestività dei pagamenti rateali quando essa resta nell'ambito della pretesa già controversa e mira a contrastare l'accoglimento integrale del ricorso.
Art. 11, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
In tema di contenzioso tributario, la provenienza di un atto di appello dall'Ufficio periferico dell'Agenzia delle Entrate e la sua idoneità a rappresentarne la volontà si presumono, anche ove non sia esibita in giudizio una corrispondente specifica delega, salvo che non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all'ufficio appellante o, comunque l'usurpazione del potere di impugnare la sentenza.
La legittimazione rappresentativa dell'ufficio finanziario e la provenienza dell'impugnazione si presumono anche senza esibizione di una delega specifica; chi contesta la sottoscrizione deve eccepire e provare la non appartenenza del firmatario all'ufficio o l'usurpazione del potere di impugnazione.
Art. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973
La decisione lo menziona nell'esposizione del quinto motivo, ma non ne fornisce una distinta interpretazione; il principio applicato è che il ritardo nel pagamento delle rate può comportare sanzioni e interessi.
La censura di ultrapetizione è stata formulata dal contribuente, ma la Corte non ha ravvisato una distinta violazione; il motivo relativo alla rivalutazione dei pagamenti è stato dichiarato inammissibile perché attinente al merito.
La censura di genericità della motivazione non ha condotto alla cassazione: la debenza di sanzioni e interessi è stata ritenuta corretta, mentre la quantificazione degli accessori può essere verificata in sede esecutiva.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Per gli atti processuali, in assenza di una disciplina transitoria diversa, si applica la regola vigente quando l'atto è compiuto: una successiva abrogazione non sana retroattivamente un adempimento richiesto al momento dell'impugnazione.
- Nel regime applicabile alla controversia, la copia dell'appello tributario doveva essere depositata presso la commissione di primo grado entro trenta giorni dalla proposizione, a pena di inammissibilità; occorre però verificare nel fascicolo l'effettivo deposito e la relativa data.
- La contestazione in appello dell'incompletezza o tardività dei pagamenti già rilevanti nella controversia non introduce, di per sé, una domanda o eccezione nuova.
- La firma dell'appello da parte di un funzionario dell'ufficio periferico dell'Agenzia delle Entrate non richiede necessariamente l'esibizione di una delega specifica: per superare la presunzione di provenienza dell'atto occorre allegare e provare la non appartenenza all'ufficio o l'usurpazione del potere di impugnazione.
- Il ritardo nel pagamento di rate dovute può giustificare l'applicazione di sanzioni e interessi; le contestazioni sulla concreta valutazione dei pagamenti possono essere questioni di merito, mentre la quantificazione degli accessori può essere rimessa alla fase esecutiva.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 19 set 2025Sentenza del 19/09/2025 n. 25673 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 19 set 2025Sentenza del 19/09/2025 n. 25683 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 19 set 2025Sentenza del 19/09/2025 n. 25690 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 19 set 2025Sentenza del 19/09/2025 n. 25691 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 19 set 2025Sentenza del 19/09/2025 n. 25692 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 19 set 2025Sentenza del 19/09/2025 n. 25693 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →