Sentenza del 19/09/2025 n. 25693 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
A.A. ha impugnato l’avviso di accertamento relativo al 2011 con cui gli erano state attribuite, in proporzione alla sua quota del 67%, presunte distribuzioni di utili extracontabili accertati in capo alla Tamburrino Srl. L’avviso recuperava maggiori Irpef, addizionale comunale e regionale, oltre a sanzioni e interessi. In Cassazione il ricorrente ha sostenuto, con tre motivi, che l’accertamento societario fosse inesistente perché la società era stata cancellata dal registro delle imprese il 28 gennaio 2012 e quindi non poteva diventare definitivo; che la presunzione di distribuzione non potesse fondarsi su tale accertamento; e che l’Agenzia non avesse provato la distribuzione, la sua proporzione alla partecipazione e la riferibilità al 2011. Ha inoltre contestato l’onere di provare la mancata distribuzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi: il giudizio riguardava il reddito di partecipazione del socio, non la responsabilità per i debiti sociali, e A.A. avrebbe potuto contestare i maggiori ricavi societari anche impugnando l’accertamento notificatogli insieme al proprio. La questione sulla legittimazione dell’ex liquidatore è stata giudicata inconferente. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile nella parte in cui non individuava il fatto storico decisivo asseritamente omesso; nel merito, la Corte ha confermato la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci di società a ristretta base partecipativa, proporzionalmente alle quote e nello stesso periodo d’imposta in cui i ricavi sono stati conseguiti, salva prova contraria del socio. La prova richiesta è quella di un fatto positivo incompatibile con la distribuzione, come accantonamento, reinvestimento o appropriazione da parte di terzi. A.A. è stato condannato alle spese, liquidate in 7.600 euro oltre spese prenotate a debito, e al possibile versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto. La sentenza impugnata della Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva accolto l’appello dell’Ufficio, riformando la decisione favorevole al contribuente della Commissione Tributaria Provinciale di Caserta.
Norme richiamate
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà per il contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione, ma siano stati invece accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti o che di essi se ne sia appropriato altro soggetto.
La Corte applica la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in una società a ristretta base partecipativa. Il socio può superarla dimostrando l’accantonamento o il reinvestimento degli utili, oppure la loro appropriazione da parte di un terzo.
È stato altresì precisato che, salvo prova contraria a carico del socio, si presume che la distribuzione sia avvenuta in misura proporzionata alla quota di partecipazione e nell'anno in cui sono stati conseguiti dalla società maggiori ricavi.
In assenza di prova contraria, gli utili extracontabili si presumono distribuiti ai soci in proporzione alle rispettive partecipazioni e nel periodo d’imposta in cui la società ha conseguito i maggiori ricavi.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. 115/2002
Ai sensi dell' art. 13 , comma 1 -quater, del D.P.R. 115/2002 , la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
In caso di rigetto dell’impugnazione, ricorrendone i presupposti, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Per le società di capitali a ristretta base partecipativa, l’accertamento di utili extracontabili può fondare la presunzione che questi siano stati distribuiti ai soci: il vincolo di reciproco controllo e la ridotta compagine costituiscono la base della presunzione.
- Salvo prova contraria, la distribuzione presunta è ripartita in proporzione alle quote sociali e riferita allo stesso anno in cui la società ha conseguito i maggiori ricavi.
- Il socio può contrastare la presunzione provando circostanze positive incompatibili con la distribuzione, quali l’accantonamento, il reinvestimento degli utili o la loro appropriazione da parte di un terzo. La mera allegazione di perdite contabili non è sufficiente.
- La cancellazione della società non impedisce al socio destinatario di un autonomo accertamento sul reddito di partecipazione di contestare i ricavi non dichiarati e la pretesa fiscale che ne deriva; le questioni sulla responsabilità del socio per i debiti sociali non sostituiscono tale contestazione.
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