Cassazione Civile, Ordinanza n. 08814/2024 del 03/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso per cassazione, verificandone la ritualità ai sensi dell'art. 390, comma 2, c.p.c. e la comunicazione alla controparte ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, applicabile ratione temporis. Conseguentemente ha dichiarato estinto il giudizio e ha compensato le spese di lite, valorizzando la natura della controversia e l'esito processuale.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'amministrazione finanziaria aveva recuperato IVA ritenuta non versata per l'anno 2006, contestando l'indebito utilizzo del regime collegato a un deposito fiscale IVA gestito da un terzo. La commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società contribuente; la commissione tributaria regionale aveva poi rigettato l'appello dell'Agenzia. In cassazione, l'Agenzia deduceva un unico motivo di violazione e falsa applicazione degli artt. 50-bis, comma 5, d.l. n. 331/1993, conv. in l. n. 427/1993, 70 d.P.R. n. 633/1972, 2729 e 2697 c.c., sostenendo che il mancato ingresso materiale della merce nel deposito fiscale, o un suo mero transito per pochi minuti senza effettiva custodia e senza prova di un contratto di deposito tra contribuente e gestore, legittimavano la verifica e il recupero dell'IVA indebitamente detratta. Prima della decisione, però, l'Agenzia depositava dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione, ritualmente comunicata alla controparte.
Norme richiamate
art. 50-bis, comma 5, d.l. n. 331/1993 conv. in l. n. 427/1993
Richiamato nel motivo di ricorso come norma che disciplina il regime del deposito fiscale IVA e i relativi adempimenti; la Corte non si pronuncia nel merito della sua applicazione per effetto della rinuncia.
Richiamato nel motivo di ricorso in tema di IVA e accertamento del recupero dell'imposta; non vi è una valutazione di merito da parte della Corte.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alle presunzioni semplici; nessuna statuizione di merito è resa a causa della rinuncia.
Richiamato dalla ricorrente in tema di riparto dell'onere della prova; non vi è decisione sul punto.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Indicato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
La Corte afferma che la rinuncia depositata dall'Agenzia soddisfa i requisiti richiesti da questa disposizione.
La Corte rileva che la rinuncia è stata comunicata alla controparte secondo la previsione di questa norma.
art. 35, comma 6, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
Richiamato per l'applicazione ratione temporis della disciplina sulla comunicazione della rinuncia al ricorso.
Massime di principio
- Quando il ricorrente in cassazione deposita una rinuncia rituale al ricorso e questa è comunicata alla controparte, il giudizio va dichiarato estinto senza esame del merito.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, la Corte può disporre la compensazione delle spese di lite in considerazione della natura della controversia e dell'esito processuale.
- La declaratoria di estinzione per rinuncia impedisce qualsiasi pronuncia sulla fondatezza delle censure, anche se esse attengano a questioni di diritto tributario sostanziale o probatorio.
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