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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04084/2024 del 14/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario confinante)

La controversia

La controversia riguardava una porzione di terreno sita in Artena, al confine tra due particelle catastali contigue appartenenti a fratelli. Un fratello, proprietario della particella formalmente rivendicata, aveva agito per ottenere la restituzione della porzione di mappale asseritamente occupata senza titolo dall'altro, sostenendo che il precedente possesso di quest'ultimo fosse stato interrotto da un'azione di regolamento di confini proposta dalla comune dante causa nel 1987 e da una successiva domanda riconvenzionale di restituzione formulata nel 2005 in un giudizio divisorio. L'altro fratello, convenuto, aveva resistito chiedendo il riconoscimento dell'usucapione sulla porzione recintata, assumendo di possederla uti dominus fin dal 1975. In primo grado il Tribunale aveva accolto l'usucapione; in appello la Corte territoriale aveva invece ritenuto interrotto il possesso utile all'usucapione e aveva dichiarato la proprietà in capo all'attore, con ordine di rilascio. In Cassazione i soccombenti hanno proposto quattro motivi: 1) improcedibilità dell'appello per vizi della notifica telematica e della costituzione dell'appellante; 2) violazione del giudicato interno e omesso esame di fatti decisivi sul decorso del possesso ad usucapionem dal 1975; 3) violazione degli artt. 1165 e 2943 c.c. per aver attribuito efficacia interruttiva alla domanda di regolamento di confini proposta nel 1987; 4) motivazione apparente e ulteriore violazione degli artt. 1165 e 2943 c.c. con riguardo alla domanda riconvenzionale di restituzione del 2005. La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi, ritenendo sanata o comunque non rilevante ai fini dell'improcedibilità la nullità della notifica dell'appello, escludendo la formazione di un giudicato interno sul decorso del possesso, affermando che l'azione di regolamento di confini può implicare una domanda di rilascio idonea a interrompere l'usucapione e confermando l'idoneità interruttiva anche della domanda riconvenzionale restitutoria proposta nel giudizio divisorio. Ha inoltre condannato i ricorrenti alle spese e al risarcimento ex art. 96 c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sanzione di improcedibilità dell'appello colpisce solo la tardiva costituzione dell'appellante, non le irregolarità formali della notifica, e comunque la nullità era sanata dal raggiungimento dello scopo poiché l'appellante si era costituito tempestivamente e gli appellati si erano difesi nel merito senza eccepire la nullità. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, escludendo il giudicato interno sull'inizio del possesso e sottolineando che la Corte d'appello poteva rivalutare il materiale probatorio. Ha respinto il terzo motivo, affermando che l'azione di regolamento di confini, in quanto vindicatio incertae partis, può contenere implicitamente una domanda di rilascio idonea a interrompere la prescrizione acquisitiva; l'effetto interruttivo si è poi propagato all'avente causa. Ha rigettato anche il quarto motivo, osservando che la sentenza impugnata conteneva una motivazione sufficiente sull'efficacia interruttiva della domanda riconvenzionale di restituzione del 2005 e che la censura mirava in realtà a una nuova valutazione di merito. Sono state poste a carico dei ricorrenti le spese di legittimità, distratte in favore del difensore antistatario della controparte, nonché il risarcimento danni ex art. 96, comma 3, c.p.c. e la somma ex art. 96, comma 4, c.p.c., oltre all'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    norma sui motivi di ricorso per cassazione richiamata per veicolare censure di violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per lamentare ultrapetizione o omessa pronuncia; la Corte esclude che vi sia stata violazione perché la questione era devoluta dal motivo di appello e la decisione si è mantenuta nei limiti del devolutum.

  • art. 115 c.p.c.

    la violazione è deducibile solo se il giudice affermi di non dover applicare la regola di valutazione delle prove o utilizzi prove non introdotte; non quando si contestino le valutazioni di merito compiute dal giudice.

  • art. 1165 c.c.

    richiamato per l'interruzione della prescrizione acquisitiva, nel senso che ai fini dell'usucapione valgono, in quanto compatibili, le norme sull'interruzione della prescrizione.

  • art. 2943 c.c.

    sono idonei a interrompere la prescrizione gli atti giudiziali diretti a far valere il diritto; nel caso concreto l'azione di regolamento di confini è stata considerata atto interruttivo perché implicante una domanda di rilascio.

  • art. 2945 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per sostenere la persistenza dell'effetto interruttivo della domanda giudiziale anche in caso di estinzione del giudizio.

  • art. 348 c.p.c.

    la Corte ribadisce che l'improcedibilità dell'appello deriva solo dalla tardiva costituzione dell'appellante, non da vizi formali della notifica o del deposito della prova di notifica.

  • art. 347 c.p.c.

    in combinato con l'art. 165 c.p.c. impone la tempestiva costituzione dell'appellante entro il termine decorrente dalla notifica del gravame.

  • art. 165 c.p.c.

    richiamato per il termine di costituzione dell'appellante e per la sanatoria delle irregolarità notificatorie quando il deposito sia tempestivo.

  • art. 156 c.p.c.

    la nullità della notificazione è sanata dal raggiungimento dello scopo, quando la parte destinataria si costituisca e si difenda nel merito senza eccepirla tempestivamente.

  • art. 3-bis L. 53/1994

    disciplina la notifica telematica degli avvocati; la mancata produzione della relata telematica integra un vizio documentale, ma non determina improcedibilità se la costituzione è tempestiva e il vizio è sanato.

  • art. 9 L. 53/1994

    l'avvocato può depositare copia analogica del messaggio PEC e delle ricevute, purché ne attesti la conformità ai documenti informatici; non sussiste un obbligo esclusivo di deposito telematico dell'originale.

  • art. 23 D.Lgs. 82/2005

    le copie analogiche di documenti informatici hanno efficacia probatoria dell'originale solo se la conformità è attestata; la mancanza dell'attestazione rende non documentata in forma idonea la notifica telematica.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la proposta di definizione anticipata e per la successiva richiesta di decisione delle parti.

  • art. 132 c.p.c.

    dedotto come parametro della nullità per motivazione apparente; la Corte esclude il vizio perché la sentenza d'appello espone, seppur sinteticamente, le ragioni decisorie.

  • art. 96 c.p.c.

    la Corte condanna i ricorrenti al risarcimento per abuso del processo e al pagamento di una somma ulteriore in favore della cassa delle ammende per la persistente infondatezza delle censure.

  • art. 13 D.P.R. 115/2002

    in caso di rigetto del ricorso va dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L'improcedibilità dell'appello è sanzione collegata alla tardiva costituzione dell'appellante, non alla mera irregolarità formale della prova di notifica, quando il deposito avvenga entro il termine di legge.
  • La nullità della notificazione dell'impugnazione è sanata se la parte destinataria si costituisce tempestivamente e difende nel merito senza eccepire il vizio, poiché opera il principio del raggiungimento dello scopo.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare censure formalmente proposte come violazione di legge o omesso esame di fatti in una richiesta di nuova valutazione delle prove e del materiale istruttorio.
  • L'azione di regolamento di confini può implicare, nei rapporti tra proprietari confinanti, una domanda di rilascio della porzione indebitamente occupata e quindi essere idonea a interrompere la prescrizione acquisitiva.
  • L'effetto interruttivo della prescrizione acquisitiva prodotto da un atto giudiziale nel rapporto proprietario-possessore giova anche all'avente causa del soggetto che ha promosso l'azione, quando il diritto fatto valere è lo stesso.
  • La motivazione è apparente solo quando manchi la reale esplicitazione del percorso logico-giuridico; non ricorre se la sentenza, anche in forma sintetica, indichi le ragioni dell'attribuzione di efficacia interruttiva agli atti giudiziali considerati.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProvePossessoProprietà
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

Testo integrale

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