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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29074/2023 del 19/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condomino)

La controversia

La controversia riguardava la revisione delle tabelle millesimali di un condominio composto da due sole unità immobiliari. I ricorrenti avevano chiesto la revisione sostenendo che le tabelle, pur predisposte in origine con riparto paritario delle spese, avrebbero dovuto essere adeguate perché la situazione materiale dell'edificio era diversa da quella considerata all'epoca dell'accordo originario: alcuni locali sottotetto, in origine indicati come non agibili, sarebbero divenuti di fatto abitabili e maggiormente fruibili dai controinteressati, con conseguente alterazione dei valori proporzionali. Deducevano inoltre che l'accordo originario non integrasse una vera deroga convenzionale ai criteri legali di riparto, ma solo una ripartizione paritaria dei millesimi, e che comunque l'intervenuta sanatoria di abusi edilizi e il mutato stato dei locali costituivano presupposto per la revisione ex art. 69 disp. att. c.c. Con il primo motivo denunciavano la nullità della sentenza d'appello per omessa indicazione del condominio contumace nell'epigrafe; con il secondo motivo violazione degli artt. 1123, 1321 ss., 1362 ss., 1372 c.c. e 68-69 disp. att. c.c., per avere la corte territoriale qualificato le tabelle come contrattuali e non revisionabili; con il terzo motivo violazione degli artt. 68 e 69 disp. att. c.c. e omesso esame di un fatto decisivo, per non avere considerato la sanatoria e l'alterazione sostanziale dell'equilibrio superficiario e volumetrico.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'omessa indicazione in sentenza di una parte non costituita, regolarmente citata e rimasta contumace, non determina nullità ma solo errore materiale emendabile. Ha ritenuto infondati, e in parte inammissibili, il secondo e il terzo motivo: ha confermato che la Corte d'appello aveva accertato in fatto la natura contrattuale delle tabelle millesimali, quale diversa convenzione ex art. 1123, comma 1, c.c., stipulata originariamente dai proprietari e confermata con l'atto di identificazione catastale; da ciò deriva che tali tabelle non sono revisionabili ex art. 69 disp. att. c.c., potendo al più essere fatte valere le ordinarie azioni di annullamento per errore. Quanto alla censura sull'interpretazione del patto, la Corte ha rilevato che i ricorrenti non avevano specificamente indicato i canoni ermeneutici asseritamente violati. Quanto al preteso omesso esame, ha osservato che il fatto era stato in realtà valutato e comunque non era decisivo, perché la regolarità urbanistica o la sanatoria degli abusi non incide sul criterio di riparto quando le tabelle siano contrattuali. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti e la Corte ha dato atto dell'obbligo del contributo unificato დამატivo.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 2), c.p.c.

    L'omessa indicazione nell'epigrafe di una parte non costituita, se regolarmente citata, non comporta nullità della sentenza.

  • art. 285 c.p.c.

    Richiamato con riferimento alla notificazione della sentenza impugnata.

  • art. 287 c.p.c.

    L'errore materiale relativo all'indicazione delle parti è emendabile con il procedimento di correzione.

  • art. 1123 c.c., comma 1

    La convenzione originaria può integrare una diversa convenzione in deroga ai criteri legali di riparto delle spese condominiali.

  • art. 1362 c.c. e ss.

    Per censurare l'interpretazione del contratto occorre indicare specificamente i canoni ermeneutici violati e il modo della violazione.

  • art. 1372 c.c.

    La convenzione contrattuale vincola i partecipanti e i loro aventi causa.

  • art. 68 disp. att. c.c.

    Richiamato come criterio generale di formazione delle tabelle, ma non prevale sulla diversa convenzione contrattuale.

  • art. 69 disp. att. c.c.

    La revisione è ammessa per le tabelle assembleari o dichiarative, non per quelle contrattuali pure che esprimono una diversa convenzione irrevocabile.

  • art. 1118 c.c.

    Richiamato come criterio legale generale di riparto delle spese, derogabile da diversa convenzione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • L'omessa indicazione in sentenza di una parte contumace e regolarmente citata non determina nullità della decisione, ma integra un errore materiale emendabile, quando dal complesso degli atti risulti inequivocabilmente che la pronuncia è stata resa anche nei suoi confronti.
  • Le tabelle millesimali predisposte per accordo unanime o originario dei partecipanti possono assumere natura contrattuale e, se integrano una diversa convenzione ex art. 1123, comma 1, c.c., non sono revisionabili ai sensi dell'art. 69 disp. att. c.c.; per contestarle resta eventualmente esperibile solo l'azione di annullamento nei casi consentiti.
  • Per impugnare in cassazione l'interpretazione di un accordo negoziale non basta invocare genericamente la violazione degli artt. 1362 ss. c.c., ma occorre indicare in modo puntuale i canoni ermeneutici asseritamente violati e il concreto scostamento del giudice di merito.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non sussiste quando il fatto risulti già valutato dalla sentenza impugnata; inoltre il fatto non è decisivo se, comunque, la qualificazione contrattuale delle tabelle esclude in radice la revisione.
  • La regolarità urbanistica o la sanatoria di abusi edilizi non incide, di per sé, sul criterio di riparto delle spese condominiali quando esso sia stato fissato da una convenzione contrattuale non soggetta a revisione.

Come è indicizzato

MaterieSpese condominialiImpugnazioniProve
RamiCondominioProcesso civileDiritti reali
IstitutiNullitàGiudicatoOnere della prova

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