Cassazione Civile, Ordinanza n. 01287/2023 del 17/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un verbale di contestazione per violazione dell'art. 179, commi 2 e 9, c.d.s., elevato perché il conducente viaggiava alla guida di un autoveicolo con cronotachigrafo alterato e non funzionante, in ragione del rinvenimento di un magnete che avrebbe falsato le registrazioni. Il giudice di pace aveva accolto l'opposizione del destinatario del verbale, mentre il Tribunale di Treviso, in appello proposto dall'Amministrazione, aveva riformato la decisione e rigettato l'opposizione, valorizzando il verbale e gli ulteriori elementi documentali acquisiti. In cassazione il soccombente ha articolato quattro motivi: 1) violazione degli artt. 6 e 7 d.lgs. 150/2011 e degli artt. 414 e 416 c.p.c., sostenendo l'inutilizzabilità dei documenti prodotti dall'Amministrazione perché depositati oltre il termine di dieci giorni prima dell'udienza; 2) violazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c. e 2697, 2700 c.c., assumendo che il verbale fosse stato valorizzato oltre i limiti della prova privilegiata e che il rinvenimento del magnete non dimostrasse da solo la manomissione del cronotachigrafo; 3) violazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c., dell'art. 179, comma 2, c.d.s. e dell'art. 2697 c.c., deducendo che la violazione richiedeva il rinvenimento del magnete inserito nel cronotachigrafo e non soltanto nel veicolo, e che l'alterazione era stata desunta con mera valutazione degli agenti; 4) violazione dell'art. 7, comma 11, d.lgs. 150/2011, lamentando che il Tribunale avesse confermato il verbale senza rideterminare la sanzione tra minimo e massimo edittale.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato il primo motivo affermando che il termine di deposito della documentazione strettamente connessa al rapporto o al verbale di accertamento ex art. 7, comma 7, d.lgs. 150/2011 non ha natura perentoria; ha inoltre ritenuto che il verbale di sequestro del magnete e lo scontrino del cronotachigrafo rientrassero nella documentazione direttamente connessa all'accertamento. Quanto ai motivi secondo e terzo, la Corte ha escluso la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., osservando che le doglianze si risolvevano in una critica alla valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, attività non sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c.; ha anche rilevato che il verbale faceva fede per i fatti direttamente percepiti dai verbalizzanti, mentre la parte valutativa era corroborata dagli ulteriori elementi documentali. Sul quarto motivo ha osservato che la mancata specifica contestazione della misura della sanzione e la conferma del verbale implicavano una valutazione di congruità della sanzione stessa, senza necessità di autonoma motivazione. Non vi è stata condanna alle spese perché l'intimato non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La violazione contestata riguarda la circolazione con cronotachigrafo alterato o non funzionante mediante magnete idoneo a falsare le registrazioni.
L'appello è stato ritenuto conforme al requisito di specificità dei motivi.
art. 7, commi 7 e 11, d.lgs. 150/2011
La documentazione strettamente connessa al rapporto o al verbale di accertamento è depositabile senza preclusione perentoria; in caso di rigetto dell'opposizione il giudice può determinare la sanzione nei limiti edittali, ma nel caso concreto la conferma del verbale è stata ritenuta sufficiente.
Richiamati dalla parte ricorrente per sostenere la preclusione alla produzione documentale oltre il termine di dieci giorni prima dell'udienza.
La censura è inammissibile se non si traduce in una effettiva deduzione di omessa pronuncia o ultrapetizione.
È denunciabile in cassazione solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o non deduce correttamente i fatti non contestati; non se compie una diversa valutazione delle prove acquisite.
La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento quando invece è soggetta a regola diversa; non quando si contesti il mero diverso apprezzamento delle prove.
La violazione dell'onere della prova sussiste solo se il giudice lo attribuisce alla parte sbagliata rispetto alla struttura della fattispecie.
L'atto pubblico fa piena prova fino a querela di falso della provenienza e dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza, non degli apprezzamenti valutativi.
Il sindacato sulla valutazione delle prove è ammesso solo nei rigorosi limiti del vizio motivazionale oggi consentito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Dà luogo, in caso di inammissibilità del ricorso, all'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. 115/2002.
Richiamato come norma generale in tema di opposizione alle sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, la documentazione strettamente connessa al verbale di accertamento e alle operazioni di controllo può essere considerata tempestivamente prodotta ai sensi dell'art. 7, comma 7, d.lgs. 150/2011, senza che operi una preclusione di tipo perentorio analoga a quella prevista per gli altri documenti dall'art. 416 c.p.c.
- Il verbale di accertamento, in quanto atto pubblico, fa piena prova fino a querela di falso dei fatti direttamente percepiti e attestati dal pubblico ufficiale; resta invece liberamente apprezzabile la parte valutativa o inferenziale del contenuto del verbale.
- In cassazione non è consentito trasformare in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. una mera critica alla ricostruzione fattuale e alla valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, salvo che si deduca l'utilizzo di prove non introdotte dalle parti o l'attribuzione a una prova di un valore legale diverso da quello previsto dalla legge.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice di merito distribuisca erroneamente l'onere della prova tra le parti, e non quando si contesti il modo in cui le risultanze istruttorie sono state apprezzate.
- Nel rigetto dell'opposizione a sanzione amministrativa, la mancata specifica contestazione della misura della sanzione e la conferma del verbale possono implicare una valutazione di congruità della sanzione stessa, senza necessità di autonoma e specifica motivazione sul quantum quando la sanzione risulti già determinata nel verbale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 17 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01170/2023 del 17/01/2023
- ordinanza_civile · 17 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01176/2023 del 17/01/2023
- ordinanza_civile · 17 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01177/2023 del 17/01/2023
- ordinanza_civile · 17 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01178/2023 del 17/01/2023
- ordinanza_civile · 17 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01179/2023 del 17/01/2023
- ordinanza_civile · 17 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01180/2023 del 17/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →