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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04267/2024 del 16/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda il trattamento IVA di contributi pubblici ricevuti da un organismo di formazione professionale per la realizzazione di corsi. La società contribuente aveva contabilizzato come operazioni fuori campo IVA i contributi erogati da Regione Lombardia e da un fondo per la formazione, ritenendoli mere movimentazioni finanziarie; conseguentemente aveva detratto integralmente l’IVA sugli acquisti di beni e servizi impiegati per tali corsi. L’Ufficio, invece, aveva qualificato tali prestazioni come operazioni esenti ai sensi della normativa richiamata, con effetti sul regime di detrazione e sul plafond IVA. Il ricorso per cassazione dell’Agenzia era affidato a tre motivi: 1) violazione dell’art. 14, comma 10, l. n. 537/1993, sostenendo che la presunzione di esenzione per corsi finanziati da enti pubblici operi solo per corsi resi al personale degli enti eroganti, non per corsi destinati a terzi; 2) violazione dell’art. 19, comma 3, lett. c), d.P.R. n. 633/1972, per l’erronea qualificazione delle prestazioni come cessioni di denaro fuori campo IVA e per l’indebita detrazione integrale dell’IVA sugli acquisti; 3) violazione dell’art. 10, comma 2-quater, d.l. n. 210/2015, sostenendo che la CTR avesse riconosciuto la detrazione senza verificare i requisiti della norma, in particolare l’esistenza di una specifica attività formativa finalizzata all’acquisizione di una qualifica professionale.

La decisione

La Corte ha rigettato tutti i motivi, ritenendoli infondati. Ha richiamato la propria giurisprudenza secondo cui l’attività di formazione professionale è attività commerciale soggetta a IVA e dà diritto alla detrazione dell’imposta sugli acquisti, mentre i contributi pubblici a fondo perduto non rilevano come corrispettivo salvo che si inseriscano in un rapporto sinallagmatico. Ha inoltre valorizzato lo ius superveniens dell’art. 10 d.l. n. 210/2015, conv. in l. n. 21/2016, con efficacia interpretativa retroattiva, che conferma la detraibilità dell’IVA assolta sugli acquisti di beni e servizi utilizzati per attività formative svolte da organismi di formazione professionale che percepiscono contributi pubblici, e la “sanatoria” di cui al comma 2-quater per le attività formative finalizzate all’acquisizione di una qualifica professionale, nei limiti indicati dalla norma. Conseguentemente, il ricorso dell’Agenzia è stato respinto e la ricorrente è stata condannata alle spese.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 3, lett. a), d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato dalla contribuente per sostenere che i contributi ricevuti integrassero mere movimentazioni finanziarie fuori campo IVA; la Corte non ne fa il fondamento decisorio, perché valorizza invece la disciplina sulla detraibilità e il regime delle attività formative.

  • art. 14, comma 10, legge n. 537 del 1993

    opera solo quando il versamento dell’ente pubblico per corsi di formazione del personale si inserisce in un rapporto sinallagmatico e assume natura di corrispettivo; non basta il mero finanziamento pubblico.

  • art. 19, comma 3, lett. c), d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato dall’Agenzia per contestare la detrazione integrale; la Corte conferma però che, per le attività formative considerate, l’IVA sugli acquisti resta detraibile secondo la disciplina interpretata dallo ius superveniens.

  • art. 10, comma 2-quater, d.l. n. 210 del 2015

    norma interpretata come disposizione di sanatoria che fa salva la detrazione dell’IVA sugli acquisti per attività formative finalizzate all’acquisizione di una qualifica professionale, se la detrazione è stata operata prima dell’entrata in vigore della legge di conversione e se l’imposta non è stata imputata a spesa ammessa al finanziamento.

  • art. 19, comma 2, primo periodo, d.P.R. n. 633 del 1972

    in combinato con l’art. 10 d.l. n. 210/2015, viene interpretato nel senso che l’IVA sugli acquisti di beni e servizi è detraibile se tali beni e servizi sono utilizzati per operazioni imponibili o che danno diritto alla detrazione.

  • art. 12, legge n. 241 del 1990

    richiamato come base dei contributi pubblici considerati dalla disciplina interpretativa dell’art. 10 d.l. n. 210/2015.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    indica il vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto dall’Agenzia nei tre motivi di ricorso.

  • art. 23-12-1993 n. 537

    citata nel testo come legge n. 537/1993; la disposizione rilevante è l’art. 14, comma 10.

Massime di principio

  • L’attività di formazione professionale, quando costituisce attività commerciale soggetta a IVA, consente la detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti di beni e servizi impiegati per la sua realizzazione.
  • I contributi pubblici a fondo perduto non assumono automaticamente natura di corrispettivo IVA: ciò accade solo se il finanziamento si inserisce in un rapporto sinallagmatico e remunera una prestazione resa all’ente erogante.
  • La disciplina interpretativa sopravvenuta può incidere retroattivamente sul regime della detrazione IVA degli organismi di formazione professionale che percepiscono contributi pubblici, purché siano rispettate le condizioni espressamente previste dalla norma.
  • La detrazione dell’IVA sugli acquisti resta ferma per le attività formative finalizzate all’acquisizione di una qualifica professionale, se la detrazione è stata effettuata nei limiti e alle condizioni stabilite dalla norma di interpretazione autentica.
  • Nel giudizio di legittimità, la censura di violazione di legge è infondata quando la ricostruzione della CTR si pone in linea con il consolidato orientamento della Corte e con la successiva disciplina interpretativa autentica.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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