Cassazione Civile, Sentenza n. 17388/2024 del 24/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia contestava, per l'anno 2010, la mancata fatturazione/autofatturazione di operazioni permutative nell'ambito dei rapporti consortili (emergendo una differenza di €66.656,00 tra quanto fatturato dal consorzio ai terzi e quanto fatturato dalle consorziate al consorzio, attribuita alla quota trattenuta dal consorzio a titolo di compenso/gestione) e l'illegittima deduzione di quote di ammortamento riferite a costi di sponsorizzazione ritenuti inesistenti. Il Consorzio ha sostenuto che le somme trattenute erano finalizzate a coprire costi di gestione o provvigioni e che le sponsorizzazioni erano regolarmente effettuate.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i motivi 2, 3 (nei termini esposti), 4 e 6 proposti dall'Agenzia, ha assorbito i motivi 1 e 5, ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 2932/24/2022 e ha rinviato la causa alla CTR di Puglia in diversa composizione. In sintesi: - ha ritenuto viziata la decisione di appello per motivazione apparente/deficitaria e per errato accertamento delle premesse di fatto relative alla natura delle operazioni consortili (mot. 2); - ha ritenuto corretta la deduzione delle quote di ammortamento solo nei limiti in cui il precedente giudicato sulla regolarità delle sponsorizzazioni fosse effettivamente definitivo e senza che effetti contrari discendessero da successive pronunce di cassazione (mot. 3, con esame delle conseguenze della pronuncia n. 22671/22); - ha censurato l'estrapolazione decisa dalla CTR oltre le questioni dedotte nel ricorso (divieto di proporre nuove eccezioni in appello e extrapetizione) in relazione al tema della doppia imposizione e della decadenza dell'azione (mot. 4); - ha affermato che non è ammissibile che costi siano dedotti o che si giustifichi differenza tra fatturato del consorzio e delle consorziate in contrasto con i principi inderogabili del TUIR e con la disciplina IVA del mandato senza rappresentanza: salvo provvigione pattuita e documentata, non è legittima una differenza tra importi fatturati (mot. 6). La sentenza di appello dunque annullata e la controversia rimessa per nuovo esame.
Norme richiamate
definisce la natura e la funzione del consorzio; la Corte interpreta che il consorzio è, generalmente, struttura strumentale e mutualistica e che le operazioni e i costi posti in essere dal consorzio sono, di regola, imputabili alle consorziate salvo che emerga una autonoma attività commerciale del consorzio
art. 3 e art. 13 d.P.R. 26/10/1972, n. 633 (IVA)
art. 3, comma 3; art. 13, comma 2, lett. b)
nel mandato senza rappresentanza ai fini IVA i rapporti tra mandatario e mandante assumono rilevanza autonoma: non è ammessa differenza tra base imponibile fatturata dal mandatario al terzo e quella fatturata dal mandante al mandatario, salvo la provvigione formalmente pattuita
principi inderogabili su soggetti passivi e criteri di deduzione: la deducibilità dei costi è vincolata al principio di competenza e di inerenza e non può spettare a soggetto che non ne ha titolo
richiamato con riferimento al divieto di doppia imposizione e alla regolazione degli accertamenti: la Corte ha censurato l'estensione, in appello, della decisione su questioni non dedotte
art. 57 e art. 63 d.lgs. n. 546/1992
art. 57: vieta di proporre in appello nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio; art. 63 disciplina la riassunzione del processo dopo rinvio: la Corte ha ritenuto che il giudice di appello ha pronunciato su questioni non prospettate in primo grado violando il divieto
riguardano la sospensione per causa pregiudiziale e gli effetti del giudicato: la Corte richiama la giurisprudenza (Sez. Unite) sul carattere eventuale della sospensione e sugli effetti esterni della riforma o cassazione della sentenza pregiudicante
giurisprudenza Cassazione S.U. n. 12190/2016 (e successive pronunce)
principio secondo cui occorre accertare la natura concreta delle operazioni del consorzio e delle consorziate per stabilire l'obbligo di ribaltamento di costi e ricavi; inoltre la legittimità di un'attività commerciale autonoma del consorzio non esclude l'obbligo di prove specifiche sulle provvigioni o sui servizi
Massime di principio
- Per valutare se un consorzio debba ribaltare costi e ricavi alle consorziate occorre accertare concretamente la natura delle operazioni: se il consorzio esegue autonomamente la commessa non vi è ribaltamento; se opera quale struttura per conto delle consorziate il ribaltamento è dovuto
- L'onere probatorio è cruciale: spetta alla consorziata dimostrare che la differenza sia costituita da costi generali ripartiti o servizi specifici ricevuti; spetta al consorzio dimostrare l'inerenza dei costi o l'esistenza di provvigioni pattuite e documentate
- Ai fini IVA, nel mandato senza rappresentanza non è legittima una differenza tra quanto fatturato dal consorzio al terzo e quanto fatturato dalla consorziata al consorzio, salvo provvigione formalmente pattuita e documentata
- I principi fiscali di competenza e inerenza (TUIR) sono inderogabili: un soggetto non titolato non può dedurre costi che spettano ad altro soggetto
- Il giudice di appello non può decidere su eccezioni o questioni che non sono state dedotte in primo grado se non sono rilevabili d'ufficio; il divieto di nuove domande/nuove eccezioni in appello può portare alla cassazione per extrapetizione
- In presenza di una causa pregiudiziale pendente, la sospensione del giudizio secondario non è sempre obbligatoria; gli effetti di una successiva cassazione della sentenza pregiudicante possono estendersi e incidere sul giudicato del processo dipendente, con conseguenze da valutare in sede di merito al momento del rinvio
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