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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40990/2021 del 21/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'organizzazione sindacale aveva proposto opposizione avverso una serie di ordinanze-ingiunzione emesse dalla Prefettura per violazioni del codice della strada relative all'installazione di cartelli pubblicitari su suolo demaniale o su area rientrante nel patrimonio degli enti proprietari delle strade, con modalità ritenute pericolose per la circolazione. In sede amministrativa erano stati presentati ricorsi al Prefetto avverso i verbali presupposti, con richiesta di audizione personale, che la ricorrente assumeva non essere stata concessa; inoltre deduceva la carenza di motivazione delle ordinanze. Il Giudice di Pace rigettava l'opposizione. In appello, il Tribunale dichiarava l'impugnazione inammissibile per tardività. Con il ricorso per cassazione la parte soccombente deduceva: 1) violazione degli artt. 327 e 149 c.p.c., sostenendo che il giudice di merito aveva erroneamente considerato come decisiva la data di ricezione della notifica anziché quella di spedizione, mentre per il notificante varrebbe il principio di scissione degli effetti della notificazione; 2) violazione degli artt. 4 e 6 del D.Lgs. 150/2011, assumendo che, essendo stato l'appello introdotto con citazione anziché con ricorso, la tempestività andasse misurata secondo il rito in concreto seguito e quindi in base alla data di spedizione del plico; 3) violazione dell'art. 3 L. 241/1990, per la pretesa motivazione meramente prestampata e non specifica della risposta prefettizia ai ricorsi amministrativi.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto errata la motivazione del Tribunale nella parte in cui aveva fatto riferimento alla data di ricezione della notificazione, richiamando il principio della scissione degli effetti della notifica; tuttavia ha confermato l'esito di inammissibilità dell'appello perché, trattandosi di impugnazione che doveva essere proposta con ricorso ma era stata introdotta con citazione, la tempestività andava verificata in base alla data di deposito in cancelleria dell'atto, avvenuto oltre il termine semestrale ex art. 327 c.p.c. Conseguentemente il terzo motivo, attinente al merito della motivazione degli atti amministrativi, è stato dichiarato inammissibile perché precluso dalla tardività dell'appello. È stata inoltre disposta la declaratoria dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, senza spese per mancata difesa dell'intimata.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 13 quater, codice della strada

    Norma sanzionatoria presupposta alle ordinanze-ingiunzione per installazione di cartelli pubblicitari pericolosi per la circolazione.

  • art. 327 c.p.c.

    Il termine semestrale per impugnare decorreva dalla data di deposito della sentenza di primo grado; l'appello risultava proposto oltre tale termine.

  • art. 149 c.p.c.

    Richiamato per affermare il principio di scissione degli effetti della notificazione per il notificante, in combinato con la legge n. 890 del 1982.

  • art. 4, comma 5, D.Lgs. 150/2011

    "Gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento. Restano ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento"

    La norma non sana l'errore nella scelta del rito né attribuisce effetti premiali alla parte che abbia introdotto l'impugnazione con un atto non conforme; tutela soltanto gli effetti e le preclusioni già maturati secondo il rito originario.

  • art. 6 D.Lgs. 150/2011

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al rito applicabile all'impugnazione, ma la Corte ne esclude un effetto sanante della scelta processuale errata.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 3, primo comma, L. 241/1990

    Invocato per denunciare il difetto di motivazione dei provvedimenti amministrativi, ma il motivo resta precluso per l'inammissibilità dell'appello.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 384, ultimo comma, c.p.c.

    Consente la correzione della motivazione della sentenza impugnata anche in presenza di errori processuali, per ragioni di economia processuale.

Massime di principio

  • Quando l'impugnazione è soggetta a forma di ricorso ma venga erroneamente proposta con citazione, la tempestività non si valuta in base alla notificazione, bensì alla data di deposito dell'atto in cancelleria, salvo che la disciplina speciale disponga diversamente.
  • Il principio di scissione degli effetti della notificazione opera per il notificante con riguardo al momento di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario o all'agente postale, ma tale principio non elimina le decadenze legate al diverso momento rilevante per la proposizione dell'impugnazione.
  • L'art. 4, comma 5, del D.Lgs. 150/2011 non ha funzione sanante generale dell'errore nella scelta del rito: preserva gli effetti e le preclusioni già maturati secondo il rito seguito, ma non consente alla parte di avvantaggiarsi dell'errore processuale commesso.
  • Se l'impugnazione è tardiva, i motivi che investono il merito della decisione non possono essere esaminati, poiché la preclusione di rito assorbe ogni ulteriore censura.
  • La Corte di cassazione può correggere la motivazione della sentenza impugnata mantenendone fermo il dispositivo, quando la decisione sia corretta nel risultato finale ma errata nella giustificazione giuridica.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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