Cassazione Civile, Ordinanza n. 33828/2022 del 16/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo formale ex art. 36-ter del d.P.R. n. 600/1973 per l’anno d’imposta 2008. Il contribuente aveva contestato il disconoscimento, da parte dell’Ufficio, della detrazione fiscale prevista dall’art. 9, comma 2, della L. n. 448/2001 per l’acquisto, nel 2005, di un immobile. Secondo l’Amministrazione e i giudici di merito, la detrazione non spettava perché l’immobile non era stato acquistato dalla stessa impresa che aveva materialmente eseguito i lavori di ristrutturazione. Il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la violazione della norma agevolativa, sostenendo che il beneficio non richieda anche l’identità tra impresa alienante e impresa esecutrice materiale dei lavori; ha inoltre dedotto l’esistenza di un giudicato esterno formatosi su una precedente decisione della CTR sul medesimo tema. Con il secondo motivo ha censurato la regolazione delle spese nei confronti della società di riscossione.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo erronea l’interpretazione restrittiva seguita dal giudice di merito in ordine all’art. 9, comma 2, L. n. 448/2001. Ha escluso che la detrazione sia subordinata al fatto che i lavori siano stati eseguiti direttamente dalla medesima impresa che poi aliena l’immobile, osservando che la norma richiede solo che l’alienante sia un’impresa di costruzione o ristrutturazione immobiliare, non anche che abbia materialmente eseguito i lavori senza ricorrere ad appalto. Ha inoltre respinto l’eccezione di giudicato esterno per difetto dei relativi presupposti: la prima decisione richiamata riguardava altro contribuente, mentre la seconda non era corredata da prova del passaggio in giudicato. Il secondo motivo è rimasto assorbito. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha deciso nel merito accogliendo l’originario ricorso del contribuente. Le spese di merito sono state compensate integralmente; le spese di legittimità sono state poste a carico solidale delle amministrazioni resistenti.
Norme richiamate
art. 36-ter d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Norma richiamata solo come base del controllo formale che ha portato alla cartella di pagamento.
art. 9, comma 2, L. 28 dicembre 2001, n. 448
La detrazione per il recupero edilizio spetta anche quando l’immobile sia alienato da impresa di costruzione o ristrutturazione; non è richiesto che l’impresa alienante abbia eseguito direttamente i lavori anziché avvalersi di appalto a terzi.
Disposizione di tenore identico richiamata per confermare l’interpretazione estensiva della disciplina agevolativa.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla dedotta efficacia del giudicato.
L’efficacia soggettiva del giudicato resta circoscritta alle parti, ai loro aventi causa e a chi sia stato posto in condizione di intervenire nel processo.
La prova del giudicato esterno richiede la produzione della sentenza munita di attestazione da cui risulti che non è più soggetta a impugnazione.
Richiamato nel motivo sulle spese di lite.
Richiamato nel motivo sulle spese di lite.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Viene invocato quale parametro della denuncia di violazione di legge.
La Corte, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, decide la causa nel merito dopo la cassazione.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali per interventi di recupero edilizio devono essere interpretate secondo la ratio di favor per la riqualificazione del patrimonio edilizio e per il mercato immobiliare, evitando letture restrittive non espresse dal testo normativo.
- Quando la norma agevolativa richiede che l’immobile sia ceduto da un’impresa di costruzione o ristrutturazione, non è lecito introdurre, per via interpretativa, un ulteriore requisito di identità tra impresa alienante e impresa che abbia materialmente eseguito i lavori.
- L’uso dell’appalto da parte dell’impresa alienante non esclude di per sé il beneficio fiscale, se la legge non condiziona espressamente l’agevolazione all’esecuzione diretta delle opere.
- Il giudicato esterno può essere opposto solo se riguarda le medesime parti o i loro aventi causa; inoltre chi lo eccepisce ha l’onere di provarne l’esistenza e il passaggio in giudicato con idonea certificazione.
- In presenza di accoglimento di un motivo che assorbe le ulteriori censure e quando non siano necessari nuovi accertamenti in fatto, la Corte di cassazione può decidere la causa nel merito ex art. 384 c.p.c.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 33666/2022 del 16/11/2022
- ordinanza_civile · 16 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 33667/2022 del 16/11/2022
- ordinanza_civile · 16 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 33668/2022 del 16/11/2022
- ordinanza_civile · 16 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 33669/2022 del 16/11/2022
- ordinanza_civile · 16 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 33670/2022 del 16/11/2022
- ordinanza_civile · 16 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 33671/2022 del 16/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →