Cassazione Civile, Ordinanza n. 21375/2024 del 30/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente territoriale)
La controversia
La controversia nasce da una domanda risarcitoria proposta da una automobilista per i danni subiti dalla propria vettura a seguito della collisione con un cervo avvenuta su una strada regionale, all'interno del perimetro del Parco nazionale della Majella. In primo grado il Giudice di Pace aveva accolto la domanda e condannato la Regione Abruzzo, ritenendola responsabile ex art. 2052 c.c. e ritenendo non provata una delega dei poteri gestori ad altri enti. Il Tribunale di L'Aquila, in appello, ha invece riformato la decisione e rigettato la domanda, affermando che, nel caso di sinistro verificatosi dentro un parco nazionale, la legittimazione passiva spetta all'ente parco e non alla Regione. La danneggiata ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per violazione degli artt. 101, comma 2, e 112 c.p.c., assumendo che il Tribunale avrebbe deciso su una questione rilevata d'ufficio senza assegnare termine per il contraddittorio; 2) violazione degli artt. 1 e 9 l. n. 157/1992, 11 l. n. 394/1991 e 2043 c.c., per avere escluso la responsabilità della Regione nonostante la mancanza di prova di una delega all'ente parco; 3) violazione degli artt. 1 e 9 l. n. 157/1992 e 2043, 2052 c.c., per avere escluso la legittimazione passiva regionale solo perché il sinistro era avvenuto nel parco, in contrasto con la giurisprudenza che attribuirebbe alla Regione la funzione normativa, amministrativa, di programmazione, coordinamento, controllo e poteri sostitutivi in materia di fauna selvatica.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati tutti i motivi. Ha richiamato un precedente specifico, relativo a un caso identico deciso dallo stesso Tribunale, nel quale era stato affermato che, per i danni causati dalla fauna selvatica all'interno di un parco nazionale, la legittimazione passiva nell'azione risarcitoria ex art. 2043 c.c. spetta all'ente parco, non alla Regione, poiché la l. n. 394/1991, quale lex specialis, attribuisce all'ente parco la funzione di controllo sulla fauna selvatica. Di conseguenza, la censura sulla legittimazione passiva della Regione è stata respinta. Nulla è stato disposto sulle spese, perché la Regione non ha svolto attività difensiva. La Corte ha inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il ricorrente lo invocava per sostenere la nullità della sentenza per mancato contraddittorio su una questione rilevata d'ufficio; la Corte ha rigettato la censura nel merito, ritenendo infondato il ricorso.
Invocato per dedurre ultrapetizione o decisione su questione non devoluta; la Corte non ha accolto la doglianza, reputando corretta la soluzione sulla legittimazione passiva.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Norma di ricorso dedotta a fondamento del primo motivo di nullità della sentenza.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma di ricorso richiamata per i motivi di violazione e falsa applicazione di legge.
Richiamato dalla ricorrente come base delle competenze regionali in materia di fauna selvatica; la Corte ha ritenuto prevalente, nel caso di specie, la disciplina speciale relativa ai parchi nazionali.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la responsabilità regionale; la Corte ha applicato invece la disciplina speciale dei parchi nazionali.
La Corte lo ha considerato, insieme alla l. n. 394/1991 nel suo complesso, quale fonte che attribuisce all'ente parco la funzione di controllo sulla fauna selvatica all'interno del parco nazionale.
È stata la norma base dell'azione risarcitoria; la Corte ha affermato che, per i danni causati dalla fauna selvatica dentro un parco nazionale, la legittimazione passiva spetta all'ente parco e non alla Regione.
Richiamato nei motivi di ricorso per sostenere la responsabilità da animale; la Corte non ha accolto la prospettazione della ricorrente.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato insieme al comma 1 quater per quantificare l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di soccombenza.
Richiamato per il termine di deposito della motivazione dell'ordinanza.
Massime di principio
- Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati dalla fauna selvatica all'interno di un parco nazionale, la legittimazione passiva non spetta automaticamente alla Regione, ma all'ente parco quando la disciplina speciale gli attribuisce il controllo sulla fauna.
- Quando una norma speciale attribuisce a un ente pubblico funzioni di gestione e controllo in un ambito specifico, essa prevale sulla disciplina generale delle competenze regionali in materia di fauna selvatica.
- La questione della corretta individuazione del soggetto passivamente legittimato va risolta in base al quadro normativo applicabile al luogo e alla situazione concreta del sinistro, non in base alla sola titolarità generale di competenze regionali.
- In sede di legittimità, il richiamo a precedenti specifici già resi in controversie analoghe può fondare il rigetto del ricorso quando il ricorrente non prospetti argomenti nuovi idonei a scardinare l'orientamento consolidato.
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