Cassazione Civile, Ordinanza n. 36400/2022 del 13/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionario credito)
La controversia
Una società finanziaria, poi incorporata da altra società, aveva acquistato da un fallimento un credito fiscale IRES risultante dalla dichiarazione finale del curatore e aveva chiesto il rimborso all’Agenzia delle Entrate. A seguito del silenzio-rifiuto, aveva ottenuto accoglimento in primo grado e conferma in appello. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) ha denunciato la violazione dell’art. 57 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto nuova la questione della compensazione con ruoli iscritti prima della cessione, mentre in materia di rimborso da silenzio-rifiuto l’Amministrazione può difendersi su tutti i profili che attengono al thema decidendum e la contestazione non costituirebbe eccezione in senso stretto; 2) ha dedotto la violazione dell’art. 1, comma 7, lett. c), d.m. 30 settembre 1997, n. 384, sostenendo che la cessione del credito fiscale non era opponibile al Fisco perché esistevano ruoli a carico del cedente notificati prima della cessione e di importo superiore al credito ceduto; 3) ha lamentato motivazione apparente e ulteriore violazione del medesimo d.m. n. 384/1997, affermando che il giudice d’appello aveva illegittimamente riconosciuto la cessione di un credito maturato dopo il 31 dicembre 2006, data che, secondo l’Amministrazione, avrebbe dovuto segnare il limite dell’oggetto ceduto. La resistente ha eccepito, tra l’altro, che la questione dei ruoli era nuova e che comunque non era ammissibile la compensazione tra crediti erariali anteriori al fallimento e credito della massa maturato in procedura.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, applicando il principio della ragione più liquida: la compensazione ex art. 56 l. fall. presuppone che i contrapposti crediti siano entrambi anteriori alla dichiarazione di fallimento e riferibili ai medesimi soggetti; nel caso concreto, invece, il credito erariale era anteriore al fallimento, mentre il credito IRES ceduto era un credito della massa maturato durante la gestione fallimentare, con conseguente difetto del presupposto della compensabilità e rischio di pregiudizio per la par condicio creditorum. Il primo motivo è stato assorbito dalla reiezione del secondo. Il terzo motivo è stato reputato infondato, poiché la CTR aveva effettivamente spiegato il ragionamento seguito: il contratto di cessione richiamava il credito alla data di chiusura delle operazioni di liquidazione, il credito era determinabile secondo criteri oggettivi e il riferimento al 31.12.2006 era una specificazione del curatore, non un limite imposto dal provvedimento autorizzativo del giudice delegato. È stata inoltre confermata la condanna dell’Agenzia alle spese. La Corte ha anche escluso l’applicazione del raddoppio del contributo unificato nei confronti dell’Amministrazione dello Stato.
Norme richiamate
art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Le eccezioni proposte in appello dall’Amministrazione, nella specie, non hanno inciso sull’esito perché la questione decisiva è stata risolta sul diverso piano della compensabilità del credito; la Corte non ha accolto la tesi di violazione della norma processuale.
art. 1, comma 7, lett. c), d.m. 30 settembre 1997, n. 384
La Corte non ha ravvisato una violazione decisiva della disposizione, poiché ha escluso in radice la compensazione invocata dall’Erario e ha ritenuto congrua la motivazione della CTR sulla determinabilità dell’oggetto della cessione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
art. 360, primo comma, num. 3
È stato il veicolo della censura di falsa applicazione di legge, ma la Corte ha ritenuto infondati i motivi così formulati.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
art. 360, primo comma, num. 4
È stato invocato per motivazione apparente; la Corte ha escluso che la sentenza d’appello fosse solo apparente, ritenendo esplicito e comprensibile il percorso argomentativo.
La compensazione nel fallimento presuppone l’anteriorità dei contrapposti rapporti obbligatori rispetto alla dichiarazione di fallimento e la corrispondenza soggettiva delle posizioni creditorie; non è ammissibile tra un credito anteriore dell’Erario verso il fallito e un credito della massa maturato in procedura.
art. 155 codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Richiamato in via analogica come disciplina attuale corrispondente al principio già dettato dall’art. 56 l. fall.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha escluso che l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato sia dovuto dall’Amministrazione dello Stato, per l’esenzione operante mediante prenotazione a debito.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato come norma introduttiva del meccanismo dell’ulteriore contributo unificato, ma non applicabile all’Amministrazione dello Stato nel caso concreto.
Richiamato indirettamente nel ragionamento sull’onere del contribuente di dimostrare l’insussistenza delle cause legittimanti il diniego in materia di rimborso, secondo la prospettazione dell’Agenzia, ma non accolto come base decisiva.
Massime di principio
- Nel fallimento la compensazione tra crediti e debiti non può operare se i rispettivi rapporti non sono entrambi anteriori alla dichiarazione di fallimento: l’anteriorità deve riguardare entrambe le posizioni e deve permanere la corrispondenza soggettiva tra credito e debito.
- Un credito maturato durante la gestione fallimentare è riferibile alla massa e non al fallito; pertanto non è compensabile con un credito erariale sorto prima dell’apertura della procedura, perché manca l’identità soggettiva richiesta dall’art. 56 l. fall.
- La compensazione in ambito concorsuale va letta restrittivamente, anche per evitare un indebito pregiudizio alla par condicio creditorum.
- La motivazione non è apparente quando il giudice esplicita, anche sinteticamente, gli elementi fattuali e normativi che sorreggono la decisione e renda percepibile il percorso logico seguito.
- Nel contestare la cessione di un credito fiscale, occorre distinguere tra limite legale alla cedibilità e semplice specificazione contrattuale o autorizzativa dell’oggetto ceduto; se il credito è comunque determinabile con criteri oggettivi, la censura sulla sua indeterminatezza non può essere accolta.
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