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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26594/2023 del 14/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente aveva chiesto il rimborso della maggiore IRPEF versata sulla liquidazione della propria posizione previdenziale integrativa aziendale, sostenendo che una parte delle somme percepite dovesse essere tassata con l’aliquota del 12,50% prevista per i "rendimenti netti" e non con la tassazione separata o con aliquota più elevata. Dopo il diniego dell’Ufficio e un precedente contenzioso definito con cassazione con rinvio, la controversia era tornata alla CTR Toscana, che aveva rigettato la pretesa ritenendo non provata l’esistenza di un effettivo investimento sul mercato del capitale accantonato e, quindi, di un rendimento netto agevolabile. Con il ricorso per cassazione il contribuente deduceva, in sintesi: erronea applicazione della disciplina fiscale dei fondi previdenziali integrativi e della nozione di rendimento netto; violazione del principio di diritto fissato dalla precedente sentenza di cassazione; violazione delle regole su onere della prova e poteri istruttori del giudice tributario; omesso esame di fatti decisivi relativi alla natura e quantificazione del rendimento; violazione delle norme sul giudizio di rinvio, sostenendo che la CTR avesse illegittimamente rimesso in discussione la natura della PIA e non si fosse limitata al quantum debeatur.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati tutti gli otto motivi, osservando che la CTR si era attenuta al principio di diritto già enunciato in precedenza e che, nel caso dei fondi previdenziali integrativi come quello in esame, il regime agevolato del 12,50% si applica solo alle somme che siano realmente il frutto di investimenti del capitale accantonato sul mercato. Ha ribadito che il contribuente, che agisce per il rimborso, è attore in senso sostanziale e deve provare: l’impiego sul mercato del capitale accantonato, l’ammontare del rendimento effettivamente conseguito e il criterio di imputazione delle plusvalenze alla sua posizione individuale. La certificazione ENEL e la perizia di parte sono state considerate inidonee a dimostrare tali elementi, perché non specificano criteri e modalità di calcolo del rendimento e non attestano un effettivo investimento del capitale accantonato. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e agli ulteriori oneri processuali previsti.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nei fondi previdenziali integrativi aziendali, la tassazione agevolata del 12,50% si applica solo alla parte di prestazione che costituisca un vero rendimento netto, cioè il risultato di un effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato; restano esclusi gli importi che siano mera rivalutazione interna, calcolo attuariale o differenza contabile.
  • Il contribuente che chiede il rimborso dell’imposta è attore in senso sostanziale e deve provare tutti i fatti costitutivi del diritto, compresi l’investimento del capitale, l’ammontare del rendimento e i criteri di imputazione alla posizione individuale.
  • La certificazione del datore di lavoro o del gestore del fondo, se si limita a indicare differenze contabili o il rendimento dell’intero patrimonio dell’ente, non basta a dimostrare il rendimento netto agevolabile della singola posizione previdenziale.
  • Nel giudizio di rinvio, il giudice deve attenersi al principio di diritto fissato dalla Cassazione; non può rimettere in discussione il perimetro della prova se il rinvio è finalizzato ad accertamenti coerenti con quel principio.
  • I poteri istruttori del giudice tributario hanno natura integrativa e non sostitutiva dell’onere probatorio gravante sulla parte che propone la domanda di rimborso.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioGiudizio di rinvioProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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