Cassazione Civile, Ordinanza n. 26594/2023 del 14/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva chiesto il rimborso della maggiore IRPEF versata sulla liquidazione della propria posizione previdenziale integrativa aziendale, sostenendo che una parte delle somme percepite dovesse essere tassata con l’aliquota del 12,50% prevista per i "rendimenti netti" e non con la tassazione separata o con aliquota più elevata. Dopo il diniego dell’Ufficio e un precedente contenzioso definito con cassazione con rinvio, la controversia era tornata alla CTR Toscana, che aveva rigettato la pretesa ritenendo non provata l’esistenza di un effettivo investimento sul mercato del capitale accantonato e, quindi, di un rendimento netto agevolabile. Con il ricorso per cassazione il contribuente deduceva, in sintesi: erronea applicazione della disciplina fiscale dei fondi previdenziali integrativi e della nozione di rendimento netto; violazione del principio di diritto fissato dalla precedente sentenza di cassazione; violazione delle regole su onere della prova e poteri istruttori del giudice tributario; omesso esame di fatti decisivi relativi alla natura e quantificazione del rendimento; violazione delle norme sul giudizio di rinvio, sostenendo che la CTR avesse illegittimamente rimesso in discussione la natura della PIA e non si fosse limitata al quantum debeatur.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati tutti gli otto motivi, osservando che la CTR si era attenuta al principio di diritto già enunciato in precedenza e che, nel caso dei fondi previdenziali integrativi come quello in esame, il regime agevolato del 12,50% si applica solo alle somme che siano realmente il frutto di investimenti del capitale accantonato sul mercato. Ha ribadito che il contribuente, che agisce per il rimborso, è attore in senso sostanziale e deve provare: l’impiego sul mercato del capitale accantonato, l’ammontare del rendimento effettivamente conseguito e il criterio di imputazione delle plusvalenze alla sua posizione individuale. La certificazione ENEL e la perizia di parte sono state considerate inidonee a dimostrare tali elementi, perché non specificano criteri e modalità di calcolo del rendimento e non attestano un effettivo investimento del capitale accantonato. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e agli ulteriori oneri processuali previsti.
Norme richiamate
art. 6 L. 26 settembre 1985, n. 482
la ritenuta del 12,50% si applica solo alle somme qualificabili come rendimento netto derivante da effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato
art. 42, comma 4, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato per il regime fiscale dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di capitalizzazione e per il collegamento con la tassazione dei rendimenti
art. 16 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato per la tassazione separata della sorte capitale e per il trattamento degli importi maturati nei fondi previdenziali
art. 17 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato insieme all’art. 16 per la tassazione separata delle prestazioni in capitale
il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione
il contribuente che domanda il rimborso deve provare i fatti costitutivi del proprio diritto, inclusa l’esistenza del rendimento netto
invocato dal ricorrente in tema di disponibilità della prova, ma non ritenuto violato
richiamato dal ricorrente sulla mancata contestazione dei fatti da parte dell’Ufficio
art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
i poteri istruttori del giudice tributario hanno funzione integrativa, ma non esonerano il contribuente dall’onere probatorio
art. 63 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
regola il giudizio di rinvio nel processo tributario e il vincolo al principio di diritto
richiamato in relazione al giudizio di rinvio
norma processuale sulla trattazione in camera di consiglio
norma processuale sulla definizione camerale del ricorso
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
motivo di ricorso per nullità della sentenza o del procedimento
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
motivo di ricorso per omesso esame di fatti decisivi
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
presupposto per l’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto
Massime di principio
- Nei fondi previdenziali integrativi aziendali, la tassazione agevolata del 12,50% si applica solo alla parte di prestazione che costituisca un vero rendimento netto, cioè il risultato di un effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato; restano esclusi gli importi che siano mera rivalutazione interna, calcolo attuariale o differenza contabile.
- Il contribuente che chiede il rimborso dell’imposta è attore in senso sostanziale e deve provare tutti i fatti costitutivi del diritto, compresi l’investimento del capitale, l’ammontare del rendimento e i criteri di imputazione alla posizione individuale.
- La certificazione del datore di lavoro o del gestore del fondo, se si limita a indicare differenze contabili o il rendimento dell’intero patrimonio dell’ente, non basta a dimostrare il rendimento netto agevolabile della singola posizione previdenziale.
- Nel giudizio di rinvio, il giudice deve attenersi al principio di diritto fissato dalla Cassazione; non può rimettere in discussione il perimetro della prova se il rinvio è finalizzato ad accertamenti coerenti con quel principio.
- I poteri istruttori del giudice tributario hanno natura integrativa e non sostitutiva dell’onere probatorio gravante sulla parte che propone la domanda di rimborso.
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