Cassazione Civile, Ordinanza n. 02750/2025 del 04/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per imposte dirette e IVA relative all’anno 2010, con recupero di costi ritenuti indeducibili per difetto di inerenza. L’Ufficio ha contestato che alcune imbarcazioni da diporto detenute in leasing dalla società fossero effettivamente utilizzate per l’attività dichiarata di noleggio, prospettando che si trattasse in sostanza di beni destinati all’uso personale del socio e di persone a lui riconducibili, con possibile interposizione soggettiva e simulazione di contratti in frode al fisco. La CTR ha confermato il recupero, ritenendo che i costi di gestione delle imbarcazioni non fossero riferibili all’attività economica della società. In cassazione la contribuente ha dedotto due motivi: con il primo, la violazione del principio del contraddittorio endoprocedimentale, invocando il diritto unionale, l’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali UE e l’art. 37-bis del d.P.R. 600/1973, oltre all’omessa pronuncia della CTR sul punto; con il secondo, la violazione degli artt. 4 e 19-bis1 del d.P.R. 633/1972, sostenendo che l’attività fosse commerciale ai fini IVA e che le imbarcazioni fossero strumentali, con conseguente deducibilità/detraibilità dei costi, valorizzando anche i corrispettivi percepiti e l’archiviazione in sede penale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la fattispecie non era una contestazione di abuso del diritto o elusione fiscale, bensì un accertamento di non inerenza dei costi per utilizzo personale dei beni da parte del socio e dei suoi familiari; ha inoltre escluso che la ricorrente avesse assolto all’onere di allegare specifiche ragioni difensive idonee a superare la prova di resistenza in relazione alla ripresa IVA. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava in realtà a rimettere in discussione apprezzamenti di fatto compiuti dai giudici di merito e non coglieva la ratio decidendi, fondata sull’accertata estraneità dei costi all’attività d’impresa. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l’inerenza è requisito qualitativo della correlazione tra costo e attività imprenditoriale e, in materia IVA, la detrazione presuppone anch’essa l’inerenza dell’operazione all’impresa. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata difesa dell’Agenzia delle entrate; è stato altresì dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La violazione di legge non consente di sollecitare una nuova valutazione del fatto, che resta riservata al giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
L’omessa pronuncia può essere denunciata come vizio processuale, ma la Corte può evitare il rinvio se la questione è comunque infondata e non richiede ulteriori accertamenti di fatto.
Richiamato come parametro del vizio di omessa pronuncia.
art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Invocato dalla ricorrente per il contraddittorio preventivo, ma ritenuto non dirimente perché la contestazione non era di abuso del diritto.
art. 37-bis d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l’obbligo di contraddittorio nelle contestazioni antielusive, ma ritenuto non applicabile alla fattispecie concreta.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la natura commerciale dell’attività ai fini IVA.
art. 19-bis1, lett. b), d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato dalla ricorrente per contestare la negazione della strumentalità/detraibilità IVA.
art. 109, comma 5, d.P.R. n. 917 del 1986
Richiamato dalla Corte per chiarire che disciplina la diversa indeducibilità dei costi relativi a ricavi esenti, distinta dal requisito dell’inerenza.
art. 75, comma 5, d.P.R. n. 917 del 1986
Richiamato solo in chiave storica dalla Corte, per distinguere il tema dell’inerenza dalla disciplina dei costi relativi a ricavi esenti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Il contraddittorio endoprocedimentale non è automaticamente dovuto per ogni accertamento fiscale: nei casi senza accesso, ispezione o verifica, l’obbligo generale riguarda solo i tributi armonizzati e, comunque, il contribuente deve indicare in concreto le difese che avrebbe potuto svolgere, superando la prova di resistenza.
- La garanzia partecipativa prevista per le contestazioni antielusive non si applica quando l’Amministrazione non contesti un abuso del diritto, ma si limiti a disconoscere costi perché privi di inerenza o riferibili a una sfera estranea all’impresa.
- In cassazione non è consentito sotto la veste della violazione di legge rimettere in discussione la ricostruzione del fatto e la valutazione probatoria compiute dal giudice di merito.
- L’inerenza dei costi è un requisito qualitativo di correlazione con l’attività d’impresa: sono indeducibili i costi collocati in una sfera estranea all’esercizio imprenditoriale, senza che rilevi un giudizio di utilità, convenienza o congruità della spesa.
- Ai fini IVA, il diritto alla detrazione non deriva dal solo pagamento dell’imposta in fattura, ma presuppone anche che l’operazione sia inerente all’impresa.
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