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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 22724/2020 del 20/10/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento per l'anno 2004; questione processuale principale: dichiarazione di tardività del ricorso per non cumulabilità della sospensione feriale con la sospensione di 90 giorni prevista per la procedura di accertamento con adesione (art.6, comma 3, d.lgs. 218/1997). In sede di merito erano poi dedotte questioni fiscali sulla deducibilità delle rettifiche di valore e perdite su crediti, sulla deducibilità e competenza di costi (art.109 TUIR), sulla spettanza della detrazione IVA per spese di revisione e sulla corretta aliquota IRAP applicabile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo: ha ritenuto applicabile, anche retroattivamente, l'art.7‑quater, comma 18, del d.l. n.193/2016 (conv. in l. n.225/2016), considerata norma interpretativa che stabilisce la cumulabilità tra la sospensione dei termini per la procedura di accertamento con adesione e la sospensione feriale. Sul calcolo dei termini la Corte ha verificato le date (notifica 18/05/2009, istanza adesione 15/07/2009, ricorso 30/11/2009) e accertato che, considerando il cumulo, risultavano ancora giorni utili per proporre il ricorso: pertanto il ricorso era tempestivo. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, per la decisione sulle questioni di merito non esaminate e per le spese del giudizio di cassazione. I restanti motivi sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • d.lgs. 546/1992 art.21, comma 1

    Richiamato dal ricorrente come norma procedurale relativa all'impugnazione; la Corte non si è soffermata a modificare l'interpretazione di tale articolo, avendo deciso la causa sul tema della sospensione dei termini.

  • d.lgs. 546/1992 art.22, comma 2

    Citato in relazione alla rilevabilità d'ufficio della questione di ammissibilità del ricorso (termine), confermando che la tempestività può essere esaminata in ogni stato e grado del giudizio.

  • d.lgs. 218/1997 art.6, comma 3

    Prevede la sospensione dei termini per la procedura di accertamento con adesione (novanta giorni); la Corte ha ritenuto tale sospensione cumulabile con la sospensione feriale alla luce dell'art.7‑quater del d.l.193/2016.

  • legge 742/1969 art.1

    Norma che disciplina la sospensione feriale dei termini dell'attività giurisdizionale; la Corte ha confermato la possibilità di cumulare tale periodo con la sospensione prevista per l'adesione.

  • d.l. 193/2016, art.7‑quater, comma 18 (conv. in l.225/2016)

    «I termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell'attività giurisdizionale»

    La Corte l'ha considerata norma interpretativa applicabile anche ai periodi anteriori; ha stabilito che i termini di sospensione per adesione si cumulano con la sospensione feriale, incidendo sul computo dei termini per proporre il ricorso.

  • codice di procedura civile, art.360, primo comma, nn. 3,4,5

    Richiamato come fondamento dei motivi di cassazione (vizi di diritto, omessa pronuncia, omessa motivazione); la Corte ha accolto il motivo fondato sul n.3 e ha assorbito gli altri.

  • codice di procedura civile, art.112

    Riferito alle censure di omessa pronuncia; la Corte ha valutato le questioni processuali preliminari prima di rinviare il merito al giudice di appello.

  • TUIR (D.P.R./legge tributaria), artt.101 e 109

    Norme sostanziali richiamate nelle censure di merito (deducibilità rettifiche perdite su crediti, costi di competenza e inerenti); la Corte non si è pronunciata sul merito, avendo rimesso la valutazione alla CTR in diversa composizione.

Massime di principio

  • La sospensione dei termini prevista per la procedura di accertamento con adesione (art.6, comma 3, d.lgs.218/1997) è cumulabile con la sospensione feriale dell'attività giurisdizionale ai sensi dell'art.7‑quater, comma 18, d.l.193/2016, norma interpretativa applicabile anche ai periodi anteriori.
  • Nel calcolo dei termini per proporre impugnazioni è necessario sommare tutte le sospensioni applicabili (adesione + sospensione feriale) prima di dichiarare un ricorso tardivo.
  • La questione di tempestività dell'impugnazione è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (art.22, d.lgs.546/1992): i giudici di merito e quelli di legittimità possono correggere errori sulla decorrenza dei termini.
  • Se la decisione sulla tardività determina l'improcedibilità del ricorso, il giudice di legittimità deve verificare concretamente il conteggio delle giornate: ove emerga tempestività, la controversia di merito va riesaminata dal giudice di merito.
  • In casi analoghi, i contribuenti dovrebbero conservare e documentare con precisione le date di notifica, istanza di adesione e deposito del ricorso per poter calcolare esattamente i termini e contestare eventuali dichiarazioni di tardività.

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