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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 22709/2020 del 20/10/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione di intimazione di pagamento e della cartella tributaria (IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ anni 2000/05) per: (i) presunta inesistenza/irregolarità della notifica in violazione delle prescrizioni della Convenzione Italia-Santa Sede del 6.9.1932 e delle immunità previste dal Trattato Lateranense (artt. 13-15); (ii) illegittimità delle somme richieste (compensi di riscossione e interessi), omessa allegazione degli atti prodromici, decadenza e prescrizione, inesigibilità del ruolo e illegittimità della pretesa

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato le decisioni dei giudici di merito ritenendo che, al tempo della notificazione contestata, non esisteva una procedura internazionale vincolante che imponesse la notifica diplomatica per gli atti tributari: la Convenzione del 6.9.1932 disciplina la notificazione in materia "civile e commerciale" (con citazione dell'art.1), non la materia tributaria; il verbale d'intesa del 20.4.2006 prevedente notifica diplomatica per atti tributari era privo di efficacia cogente fino all'entrata in vigore della successiva Convenzione fiscale (ratificata con L. 7 luglio 2016, n.137) che ha confermato quell'accordo. Poiché la notifica oggetto della causa era anteriore a quella disciplina specifica, si è applicata la disciplina ordinaria (codice di procedura civile) e la notifica è stata ritenuta regolare. Rigettata anche la richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE. Spese compensate tra le parti; indicazione sul contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del DPR n.115/2002.

Norme richiamate

  • Trattato Lateranense 11 febbraio 1929

    art.13: "L'Italia riconosce alla Santa Sede la piena proprietà delle Basiliche patriarcali..."; art.15: "Gli immobili indicati ... godranno delle immunità riconosciute dal diritto internazionale alle sedi degli agenti diplomatici di Stati esteri"

    Il Trattato riconosce proprietà e immunità reali ad alcuni immobili della Santa Sede in Italia; tuttavia tali immunità concernono in generale privilegi diplomatici e non determinano automaticamente le modalità di notificazione degli atti tributari, che devono essere ricondotte alle convenzioni applicabili

  • Convenzione fra Italia e Santa Sede del 6 settembre 1932

    art.1: "In materia civile e commerciale la notificazione degli atti..." (testo citato dalla sentenza)

    Disciplina la notificazione in materia civile e commerciale e prevede forme di notifica tra le autorità competenti; la Corte ha ritenuto che questa convenzione non si estende agli atti di natura tributaria

  • Legge di esecuzione della Convenzione 13 aprile 1933 n. 379

    reso esecutiva in Italia con la l. 13 aprile 1933 n. 379

    Atto di recepimento/attuazione della Convenzione del 1932; non applicabile però alla materia tributaria contestata

  • Verbale d'intesa del 20 aprile 2006 tra Santa Sede e Ministero degli Affari Esteri

    Processo Verbale della riunione sulla questione delle modalita' di notifica degli atti tributari, svoltasi il 20 aprile 2006 (citato nella sentenza e negli allegati)

    Stabiliva il principio della notifica per via diplomatica per alcuni enti (incluso l'Oratorio San Paolo), ma è un'intesa priva di efficacia cogente fino all'adozione di strumenti convenzionali vincolanti

  • Convenzione fra Governo Italiano e Santa Sede in materia fiscale (1 aprile 2015) e sua ratifica L. 7 luglio 2016, n.137

    art.7: "E' confermato l'accordo di cui al Processo Verbale ... del 20 aprile 2006 ... che ne costituisce parte integrante"

    Ha introdotto una disciplina vincolante e specifica per la notifica degli atti tributari tra Italia e Santa Sede; però è intervenuta dopo la notificazione oggetto della controversia, per cui non retroagisce a invalidare atti notificati anteriormente

  • Codice di procedura civile (art.140 c.p.c. e art.142 c.p.c.)

    art.140 c.p.c. (menzionato come regime applicato per la notifica); art.142 c.p.c. (richiamato dalla parte in via subordinata)

    In assenza di una normativa internazionale vincolante applicabile ratione materiae e tempore, le notifiche di atti effettuate sul territorio italiano seguono le norme del codice di procedura civile; l'art.142 c.p.c. (posta dall'intimato in alternativa) non imponeva la rimessione alla CGUE in mancanza di questioni comunitarie

  • D.P.R. n.115/2002 (art.13, comma 1-quater)

    art.13, comma 1 quater (citato in relazione al contributo unificato)

    Riferimento formale per la determinazione dell'ulteriore importo del contributo unificato dovuto dal ricorrente, con accertamento dei presupposti processuali

Massime di principio

  • Le immunità e i privilegi riconosciuti dal Trattato Lateranense agli immobili della Santa Sede non implicano automaticamente che tutte le notifiche di atti dirette ad enti ivi situati debbano seguire canali diplomatici: occorre verificare la materia dell'atto e la normativa convenzionata applicabile al tempo della notificazione
  • Per le notifiche in materia civile e commerciale può trovare applicazione la Convenzione Italia-Santa Sede del 1932; per gli atti tributari la disciplina specifica è stata stabilita solo successivamente (verbale 2006 e Convenzione fiscale 2015 ratificata con L. 137/2016), pertanto atti notificati anteriormente si valutano secondo la normativa nazionale vigente allora
  • Prima di eccepire nullità per violazione di norme internazionali, verificare sempre la temporalità e la portata vincolante delle intese/accordi (se sono semplici verbali d'intesa o convenzioni esecutive/ratificate)
  • In controversie tributarie relative a notifiche rivolte ad enti con status particolare (es. enti della Santa Sede), è utile documentare la data della notificazione e confrontarla con le date di entrata in vigore di eventuali accordi internazionali specifici; in mancanza di una norma internazionale applicabile, prevale la procedura ordinaria del codice di procedura civile
  • La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE è opportuna solo se sussiste una questione di interpretazione del diritto dell'Unione; le controversie relative all'applicazione di convenzioni internazionali tra Stati non rientrano normalmente nella competenza interpretativa della CGUE

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