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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 22710/2020 del 20/10/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Avviso di accertamento per l'anno 2005 con rettifiche IRES, IVA e IRAP per maggiori ricavi ritenuti percepiti in seguito a cessioni immobiliari: (a) due porzioni di capannone a Borsea (prezzi dichiarati euro 218.000 e 150.000 ma mutui contratto dagli acquirenti per euro 400.000), (b) villetta a schiera a Monselice (corrispettivo dichiarato euro 90.000 rettificato a euro 175.000 in base al preliminare e al mutuo erogato), (c) porzione a Boara Pisani (corrispettivo dichiarato euro 128.000 ma mutuo e assicurazione per valori superiori). La società e i soci impugnano l'accertamento in sede tributaria contestando l'uso di parametri quali quotazioni OMI, valore assicurativo e importi dei mutui come presunzioni idonee a rettificare i corrispettivi; lamentano inoltre omessa o insufficiente valutazione di elementi probatori (perizie, natura delle parti compravenditrici, caratteristiche dell'immobile, genuinità del preliminare, vizi dell'immobile). In Cassazione si deducono vizi di motivazione e di applicazione delle presunzioni fiscali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo ricorso quanto alla Orchidea di Rossi Milly & C. S.a.s. e quanto a Rossi Milly in proprio per difetto di procura speciale e per il fatto che la società di persone si era trasformata in Orchidea S.r.l. unipersonale (che non ha proposto ricorso nei termini), rendendo definitiva la sentenza di merito rispetto alla società trasformata. Ha poi rigettato i ricorsi proposti da Rossi Silvano (compreso il ricorso di integrazione) perché si limitavano a riproporre le doglianze già decise nei confronti della società (effetto di res judicata/necessità di specifiche questioni personali non dimostrate). I ricorsi incidentali/adesivi della Orchidea S.r.l. unipersonale e di Rossi Milly hanno seguito la stessa sorte e sono stati rigettati. La Corte ha condannato Orchidea S.r.l. unipersonale, Rossi Silvano e Rossi Milly al pagamento in solido delle spese di giudizio di legittimità, liquidate in euro 6.000,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate (oltre oneri), e ha disposto la compensazione delle spese secondo il dispositivo.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 600/1973, art. 39, primo comma, lett. d)

    Richiamata dai ricorrenti in relazione all'uso di presunzioni per rettificare i corrispettivi. La Corte non ha accolto le doglianze sostanziali perché ha deciso su questioni di ammissibilità processuale e su reiterazione delle censure già decise in grado di merito

  • d.P.R. n. 633/1972, art. 54

    Citato in relazione ai criteri di rettifica ai fini IVA; la questione sostanziale sull'uso di elementi quali OMI/mutui/assicurazioni non è stata riaperta in Cassazione per effetto dell'inammissibilità e del rigetto per motivi processuali

  • art. 24, quarto comma, lett. f) (richiamato)

    Norma richiamata tra le censure relative a presunte inesattezze e elementi probatori; la Corte si è focalizzata sull'ammissibilità del ricorso e sul carattere ripetitivo delle doglianze piuttosto che sul merito dell'applicazione della norma

  • Legge n. 88/2009, art. 5 (richiamato)

    Richiamata dai ricorrenti nel quadro delle censure sulle presunzioni e rettifiche; come sopra, la Corte ha giudicato inammissibili o infondati i ricorsi per motivi processuali

  • Codice di procedura civile, art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5

    Articoli invocati come motivi di cassazione (violazione di legge, insufficiente motivazione). La Corte ha esaminato i motivi ma ha dichiarato inammissibili o rigettato i ricorsi sia per difetto di procura/soggettività processuale sia perché le doglianze replicavano questioni già decise; pertanto le censure di merito non hanno avuto successo

  • Codice di procedura civile, art. 334, primo comma

    Richiamato nella discussione sull'impugnazione incidentale tardiva; la Corte ha ritenuto che i ricorsi incidentali seguono la sorte del ricorso principale e siano inammissibili o rigettati

  • Codice di procedura civile, art. 378

    Norma processuale citata per memorie depositate; utilizzata proceduralmente dalle parti, senza che ciò incidesse sull'esito favorevole al resistente

Massime di principio

  • Verificare la correttezza della rappresentanza processuale: se la società si trasforma (es. da società di persone a S.r.l.) bisogna proporre impugnazioni a nome del soggetto giuridico attuale e munirsi delle procure speciali necessarie; la mancanza di procura può determinare l'inammissibilità del ricorso.
  • La Cassazione può decidere l'ammissibilità e forme processuali prima di entrare nel merito: questioni formali (soggettività, procura, identità della parte) possono interrompere la possibilità di rimettere in discussione il merito già deciso in giudizio di merito.
  • Quando il contribuente contesta rettifiche basate su indici quali quotazioni OMI, valore assicurativo o importo di mutui, è necessario provare concretamente elementi contrari e chiedere espressa valutazione probatoria in grado di merito; in Cassazione le censure di merito devono essere specifiche e non semplicemente ripetitive.
  • Le presunzioni fiscalmente rilevanti devono rispettare i requisiti di gravità, precisione e concordanza: la parte che le contesta deve indicare in modo chiaro ed articolato perché tali requisiti manchino e fornire elementi idonei a confutare la presunzione.
  • Le questioni personali dei soci (IRPEF) devono essere dedotte con autonome e specifiche doglianze, non limitandosi a reiterare le censure mosse nei confronti della società; altrimenti si rischia il rigetto per inidoneità delle censure a superare il giudicato formatosi nei confronti della società.
  • I ricorsi incidentali o adesivi seguono la sorte del ricorso principale: se il ricorso principale è inammissibile o rigettato, gli incidentali difficilmente avranno esito diverso salvo autonome e valide ragioni di ammissibilità.
  • In caso di contestazioni documentali (es. genuinità di un preliminare, perizie grafiche) è fondamentale produrre e valorizzare prove chiare e specifiche nel grado di merito per poi costruire motivi di cassazione fondati su errori di valutazione e violazioni di legge ben individuate.

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