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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 22707/2020 del 20/10/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana che aveva annullato l'avviso di accertamento notificato a Varvarito per il recupero di € 16.751,69, ritenendo che il diritto al recupero fosse prescritto. L'Agenzia sosteneva che la tardiva compensazione operata dalla contribuente dovesse essere qualificata come 'comportamento omissivo' ai sensi del secondo periodo dell'art. 15 del d.lgs. n. 504/1995, con decorrenza del termine di prescrizione dalla data della scoperta del fatto illecito (10.7.2007), sicché il termine non sarebbe ancora spirato alla notifica dell'avviso nel 2011. In cassazione si deduceva violazione dell'art. 15 nella formulazione applicabile ratione temporis.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Si è ritenuto che la tardiva compensazione non costituisca, di per sé, un 'comportamento omissivo' finalizzato a occultare il debito e quindi non attivi la regola del secondo periodo dell'art. 15 (decorrenza dalla scoperta). Il primo periodo dell'art. 15, che fissa il termine di prescrizione in cinque anni dal momento in cui il diritto dell'Amministrazione e' maturato, è applicabile ogniqualvolta il tributo sia scaduto e non sia stato versato, indipendentemente dalle ragioni dell'omissione. Non essendo emerso alcun atto interruttivo valido anteriore alla notificazione del 2011, il diritto dell'Amministrazione risultava prescritto e l'annullamento dell'avviso da parte della CTR è stato confermato. Conseguentemente la Corte ha condannato l'Agenzia al pagamento delle spese processuali, liquidate in favore di Varvarito Lavori s.r.l. in euro 2.900,00 oltre oneri.

Norme richiamate

  • d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (art. 15)

    L'art. 15, nel primo periodo, fissa il termine di prescrizione quinquennale dal momento in cui il diritto al recupero dell'accisa è maturato (scadenza del versamento). Il secondo periodo opera solo per veri e propri 'comportamenti omissivi' volti a occultare la pretesa tributaria, facendo decorrere il termine dalla scoperta del fatto illecito. La Corte ha ritenuto che la tardiva compensazione non rientri in quest'ultima categoria.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Norma processuale invocata come motivo di cassazione per presunta violazione di legge; la Corte ha respinto la doglianza ritenendo infondata l'interpretazione normativa prospettata dall'Amministrazione.

  • d.lgs. 29 marzo 2010, n. 48 e d.l. 22 ottobre 2016, n. 193 (conv. L. 1 dicembre 2016, n. 225)

    Richiamate in relazione alla evoluzione normativa di art. 15; la Corte ha applicato la disciplina vigente ratione temporis (la formulazione originaria dell'art. 15 applicabile al caso concreto).

Massime di principio

  • La prescrizione quinquennale prevista dall'art. 15 d.lgs. n. 504/1995 decorre dal momento in cui il diritto dell'Amministrazione è maturato (scadenza del versamento) e si applica indipendentemente dalle ragioni per cui il pagamento non è stato effettuato.
  • Il secondo periodo dell'art. 15 (decorrenza dalla scoperta del fatto illecito) è applicabile solo a comportamenti omissivi idonei a occultare la pretesa tributaria, come alterazioni documentali o contabili, omissioni o dichiarazioni infedeli che rendono necessaria una scoperta mediante indagine.
  • La tardiva compensazione di un debito d'imposta con un credito effettivamente esistente non costituisce automaticamente un comportamento omissivo finalizzato a celare il debito e quindi non attiva la regola della decorrenza dalla scoperta.
  • L'Amministrazione deve provare l'esistenza di atti interruttivi validi della prescrizione; in assenza di tali atti, il termine quinquennale può ritenersi spirato e l'accertamento annullato per prescrizione.
  • In casi analoghi occorre valutare concretamente se vi siano elementi di occultamento o frode (documenti falsi, omessa tenuta della contabilità, dichiarazioni mendaci) prima di invocare la decorrenza dalla scoperta; altrimenti va applicato il termine ordinario.

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