Cassazione Civile, Sentenza n. 22721/2020 del 20/10/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Controversia relativa all'assoggettabilità a IVA di una fattura n. 3328/2011 emessa da A.E.R. a titolo di acconto della Tariffa di Igiene Ambientale (TIA1) per l'anno 2011. Inox Metal chiedeva l'annullamento della fattura e, in subordine, la declaratoria dell'illegittima applicazione dell'IVA. A.E.R. sosteneva che la questione non rientrasse nella giurisdizione tributaria e che, in ogni caso, l'IVA fosse dovuta su talune prestazioni di gestione rifiuti; ha proposto ricorso per cassazione articolato su quattro motivi, tutti volti a dimostrare che la TIA1 sarebbe stata assoggettabile a IVA sulla base di norme nazionali (fra cui la voce 127 sexiesdecies della Tabella A allegata al DPR 633/1972) e di disposizioni interpretative e comunitarie
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di A.E.R.. Ha confermato l'orientamento giurisprudenziale costante secondo cui la TIA1 ha natura tributaria e, pertanto, non è soggetta a IVA: l'IVA si applica solo alle prestazioni di servizi "verso corrispettivo" e non alle entrate finanziate mediante imposte. La Corte ha richiamato la mancanza di rapporto sinallagmatico e gli elementi di esercizio di pubblica autorità che caratterizzano la TIA1, nonché l'interpretazione conforme al diritto comunitario (art.13 Direttiva 2006/112/CE). Ha inoltre escluso che la disposizione di cui all'art.14 del d.l. n.78/2010 abbia effetto retroattivo o sia idonea a trasformare la TIA1 in corrispettivo imponibile. In conseguenza il ricorso è stato respinto e non sono state adottate statuizioni sulle spese, essendo gli intimati rimasti inattivi
Norme richiamate
D.P.R. n. 633/1972, art. 1 e art. 3
L'art. 3 delimita il campo di applicazione dell'IVA alle prestazioni di servizi "verso corrispettivo"; la Corte interpreta che le somme dovute a titolo di TIA1 non costituiscono corrispettivo e quindi non rientrano nell'imponibile IVA
Tabella A, voce 127 sexiesdecies, allegata al D.P.R. n. 633/1972
La voce riguarda l'assoggettamento ad IVA di talune prestazioni di gestione rifiuti, ma la Corte la interpreta limitatamente ai casi in cui sia effettivamente dimostrabile un nesso di corrispettività; non può essere invocata per assoggettare a IVA una tariffa di natura tributaria come la TIA1
L. n. 133/1999 (art. 6) e riferimenti a L. n. 133/1994
Richiamate dalle parti per sostenere l'esclusione o l'applicabilità dell'IVA; la Corte ritiene che tali norme non incidano sulla qualificazione tributaria della TIA1 quando manchi il rapporto sinallagmatico
art. 14, d.l. n. 78/2010, conv. L. n. 122/2010
La disposizione, pur relativa all'interpretazione della natura della TIA prevista dall'art. 238 del d.lgs. n.152/2006 (TIA2), non ha natura retroattiva né muta la natura giuridica già consolidata della TIA1; non può quindi essere usata per rendere imponibile a IVA la TIA1
D.Lgs. n. 152/2006, art. 238
Riguarda la TIA2; la sentenza precisa che le regole interpretative applicabili alla TIA2 non interessano direttamente la TIA1, sicché l'art.238 non modifica la qualificazione della TIA1 come tributo
Direttiva 2006/112/CE, art. 13
Stabilisce che enti pubblici non sono soggetti passivi per le attività esercitate in quanto pubbliche autorità; la Corte la richiama per confermare che attività strettamente connesse all'esercizio di prerogative di pubblico potere (come la gestione rifiuti finanziata tramite tariffa tributaria) possono rimanere escluse dall'IVA
D.Lgs. n. 22/1997 (riferimenti normativi sulla gestione rifiuti)
Richiamato a supporto del quadro normativo della disciplina dei rifiuti; la Corte mette in evidenza che l'ordinamento comunitario lascia agli Stati discrezionalità sulle modalità di finanziamento del servizio rifiuti, consentendo forme tariffarie di natura tributaria
Massime di principio
- Se l'entrata dovuta per la gestione rifiuti presenta elementi di autorità pubblica (assenza di volontarietà nel rapporto, predeterminazione dei costi da parte dell'ente, assenza di rapporto sinallagmatico), essa ha natura tributaria e non è assoggettabile a IVA
- La mera coincidenza tra la prestazione materiale (raccolta, trasporto, smaltimento) e l'esazione di somme non basta per qualificare la somma come corrispettivo imponibile: è necessario dimostrare un nesso effettivo di corrispettività tra servizio e importo
- Le voci di imponibilità della Tabella A del DPR 633/1972 (es. 127 sexiesdecies) vanno interpretate restrittivamente alla luce del diritto comunitario: operano solo se sussiste un rapporto corrispettivo reale
- Disposizioni nazionali interpretative successive (es. art. 14 d.l. 78/2010) non producono automaticamente effetti retroattivi né modificano la natura giuridica previamente riconosciuta a specifiche tariffe, salvo chiara volontà normativa
- In presenza di servizi gestiti in regime di impresa, va verificato caso per caso se l'attività è svolta "in quanto pubblica autorità" o come normale operatore economico: soltanto nel secondo caso l'IVA è normalmente applicabile
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